Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32731 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21790-2018 R.G proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CANCELLO

N. 20, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PEDONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO GEINNARINI;

– ricorrente –

contro

G.A., C.A., C.R., POSTE ASSICURA SPA;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

MATERA, depositata il 08/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. LUISA DE RENZIS, che chiede

alla Corte di Cassazione di respingere l’istanza di regolamento di

competenza proposta da G.A., confermando la competenza

territoriale del Tribunale di Matera a conoscere della causa

iscritta al n. 4277/2015 R.G.

Fatto

RILEVATO

Che:

G.A. ha convenuto C.A., C.R. e G.A., dinanzi al Tribunale di Brindisi, qualificato come foro del consumatore, al fine di sentir riconoscere la responsabilità dei convenuti a titolo di colpa professionale in relazione alla gestione di un procedimento civile dagli stessi convenuti condotta nell’interesse dell’attore;

che, costituendosi in giudizio, i convenuti, oltre a estendere la controversia nei confronti della società Poste Assicura s.p.a., tra le restanti difese, hanno eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito;

che, con ordinanza resa all’udienza dell’8/6/2018, il Tribunale di brindisi, ha rilevato, “d’ufficio”, la propria incompetenza territoriale, indicando come competente il Tribunale di Matera;

che, a sostegno della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per l’invocazione del foro del consumatore da parte dell’attore, avendo quest’ultimo agito, nei confronti dei propri ex-difensori, nella propria qualità di imprenditore e per finalità connesse all’esercizio della propria attività economica;

che, avverso il provvedimento del Tribunale di Brindisi, G.A. ha proposto regolamento di competenza, sulla base di due motivi di censura, illustrati da successiva memoria;

che nessuna delle controparti si è costituita in questa sede;

che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del regolamento proposto.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, l’istante censura il provvedimento impugnato per violazione dell’art. 38 c.p.c., comma 1 e 3, per avere il giudice a quo erroneamente dichiarato d’ufficio la propria incompetenza per territorio, in difetto dei presupposti per l’esercizio di tale prerogativa, trattandosi, nella specie, di una causa non ricompresa tra quelle concernenti ipotesi di incompetenza territoriale inderogabile, solo in relazione alle quali è consentito il rilievo d’ufficio dell’incompetenza del giudice adito;

che, con il secondo motivo, l’istante censura il provvedimento impugnato per avere il Tribunale di Brindisi in ogni caso omesso di rilevare l’inammissibilità dell’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalle controparti, essendosi queste ultime limitate a dedurre l’incompetenza del giudice adito unicamente in relazione al foro del consumatore, nonchè in relazione ai fori di cui all’art. 18 c.p.c., e ad uno solo dei fori previsti dall’art. 20 c.p.c., per le cause relative ai diritti di obbligazione;

che il ricorso è fondato;

che, preliminarmente, osserva il Collegio come ii giudice a quo abbia tempestivamente interloquito sulla questione concernente l’esclusione del foro del consumatore, a ciò provvedendo in risposta all’eccezione ritualmente sollevata dai convenuti nella comparsa di risposta, dovendo conseguentemente escludersi la qualificazione del corrispondente rilievo in termini ufficiosi;

che, sotto altro profilo, varrà rilevare come, in coerenza a quanto già statuito da questa Corte di legittimità, ove una domanda sia proposta invocando la sussistenza, dinanzi al giudice adito, del foro del consumatore, l’eccezione sulla competenza territoriale sollevata dal convenuto tesa a negare la qualificabilità e assoggettabilità della controversia – poichè non “di consumo” – a quel foro, implica, ove fondata, l’applicazione delle regole di competenza territoriale derogabile, con la conseguenza che la parte è tenuta a contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l’eccezione di incompetenza tamquam non esset, perchè incompleta, e ciò anche quando il giudice adito ritenga che effettivamente la Adunanza del 25 settembre 2019 – R.G. n. 21790/2018 – rel. cons. Marco Dell’Utri controversia non sia soggetta al foro del consumatore (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3539 del 14/02/2014, Rv. 630354 – 01);

che tale principio risulta direttamente espressivo del consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di competenza territoriale derogabile (come quella concernente il caso in esame), la parte che sollevi l’eccezione di incompetenza è tenuta a dimostrare che la stessa sia fondata con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui si contesti la competenza (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21253 del 14/10/2011, Rv. 620004 – 01);

che, in particolare, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistono più criteri concorrenti – come quelli indicati negli artt. 18,19 e 20 c.p.c., in ipotesi di causa relativa a diritti di obbligazione – grava sul convenuto che eccepisce l’incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezioni in senso proprio) l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, dovendo, in mancanza, rigettarsi l’eccezione, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlata competenza del giudice adito (v. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 17311 del 03/07/2018, Rv. 649456 – 01);

che, nella specie, essendosi i convenuti limitati a contestare la competenza territoriale del giudice adito in relazione ai soli parametri concernenti il foro del consumatore, nonchè i fori di cui all’art. 18 c.p.c., e uno solo dei fori previsti dall’art. 20 c.p.c., per le cause relative ai diritti di obbligazione (il c.d. foro relativo al luogo di insorgenza dell’obbligazione, senza attingere il c.d. forum destinatae solutionis), la relativa corrispondente eccezione, in quanto incompleta, deve ritenersi inammissibile;

che, infine, è appena il caso di evidenziare come, nel regime dell’art. 38 c.p.c., novellato dalla L. n. 353 dei 1990, art. 4 – nel quale tutte le questioni sulla competenza devono essere introdotte nel processo, sia tramite eccezione di parte che d’ufficio, entro tempi stabiliti – la decisione del giudice di merito che abbia statuito solo sulla competenza deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza (Sez. U, Ordinanza n. 21858 del 19/10/2007, Rv. 599961 – 01);

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, in accoglimento del regolamento proposto, dev’essere dichiarata, in relazione alla causa in esame, la competenza territoriale del Tribunale di Brindisi.

P.Q.M.

Dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Brindisi.

Condanna C.A., C.R. e G.A., in solido tra loro, al rimborso, in favore di G.A., delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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