Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32730 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23469-2018 proposto da:

D.N.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PLAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

Contro

IMPRESA EDILE FRATELLI C. SNC DI G., O. E A.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 117, presso lo studio

dell’avvocato GIULIA PERIN, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ENRICO BALBO;

– controricorrente –

contro

ALLIANZ SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1718/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 20/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 20/6/2018, la Corte d’appello di Venezia, in accoglimento dell’appello proposto dall’Impresa Edile Fratelli C. s.n.c., e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato D.N.R. al pagamento, in favore della società attrice, di somme a titolo di risarcimento dei danni, in conseguenza dell’inadempimento, da parte del D.N., agli obblighi sullo stesso incombenti in forza del contratto d’opera professionale di avvocato, concluso tra le parti;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, in ragione del proprio negligente comportamento nel curare tempestivamente la conservazione delle ragioni creditorie vantate dalla società attrice nei confronti di terzi, il D.N. avesse vanificato la possibilità per l’Impresa Edile Fratelli C. s.n.c. di realizzare un proprio credito, da tale premessa giustificando la condanna del professionista al pronunciato risarcimento dei danni in favore della società avversaria;

che, avverso la sentenza d’appello, d.N.R. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

che la Fratelli C. s.n.c. di G., O. e A., resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il ricorrente ha presentato memoria;

considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2699,2700 e 2664 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente affermato il dovere del D.N. di verificare l’efficacia dell’esecuzione del provvedimento di sequestro conservativo ottenuto, in favore della società committente (in epoca posteriore all’avvenuta cessione, da parte del sequestratario, dei bene colpito dal provvedimento cautelare), pur in presenza dell’attestazione, da parte del Conservatore dei registri immobiliari, di aver eseguito la formalità costituita dalla trascrizione del ridetto sequestro, in tal modo ponendosi in contrasto con i principi in tema di efficacia probatoria dell’atto pubblico, nonchè in materia di trascrizione;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come il ricorrente abbia prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta;

che, sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (e ribadito in motivazione da Cass., Sez. Un. 7074/2017), ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 – 01);

che, nella specie, avendo la corte territoriale individuato la fonte della responsabilità del D.N. sul presupposto del profilo di negligenza individuato nel non aver curato tempestivamente il controllo di eventuali pregresse negoziazioni riferite al bene sottoposto a sequestro al fine di acquisire consapevolezza dell’ormai inutile coltivazione del sequestro conservativo e di orientare l’iniziativa di tutela del proprio cliente verso l’eventuale esercizio dell’azione revocatoria (nella specie non più potuta esercitare per l’intervenuta prescrizione della stessa), il ricorrente dimostra di non essersi punto confrontato con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della censura per le specifiche ragioni in precedenza indicate;

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, con riguardo alla violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso di esaminare il comportamento sostanziale e processuale della società committente, responsabile del ritardo nella registrazione della sentenza di condanna ottenuta nei confronti del proprio debitore, nonchè dell’inerzia consistita nel trascurare i contatti con il proprio difensore al fine di sollecitare la realizzazione del proprio credito;

che il motivo è inammissibile;

che, sul punto, osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

che, secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);

che, ciò posto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendo il ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell’asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia;

che, osserva il Collegio, pertanto, come, attraverso le odierne censure, il ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un’operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità;

che parimenti inammissibile deve ritenersi il richiamo alla pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;

che, al riguardo, varrà considerare come la censura illustrata dal ricorrente non contenga alcuna denuncia del paradigma dell’art. 115 c.p.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie;

che, in thema, trova applicazione il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa corte di legittimità, ai sensi del quale, al fine di dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle provè (Cass. n. 11892 del 2016) (cfr. Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione);

che, sotto altro profilo, converrà rilevare come, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) sia idonea a integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640193 – 01);

che, peraltro, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 – 01);

che, nella specie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo, del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale), – ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte del giudice a quo, di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5) – si è limitato a denunciare un (preteso) cattivo esercizio, da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica ancora una volta del tutto inammissibile in questa sede di legittimità;

che, sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso (cui la memoria da ultimo depositata dal ricorrente non ha apportato contributi argomentativi di decisiva incidenza), cui segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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