Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3273 del 12/02/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 3273 Anno 2013
Presidente: PREDEN ROBERTO
Relatore: FORTE FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2898 del Ruolo Generale degli
affari civili del 2011, proposto
DA
AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO S. FILIPPO NERI,

con sede in

Roma, in persona del direttore generale dr. Domenico Alessio,
elettivamente domiciliato in Roma alla Via Giuseppe Cerbara n.
64 presso l’avv. Francesco Castiello che, con l’avv. Mario
Sanino, la rappresenta e difende, per procura in calce al
ricorso notificato il 13 – 16 gennaio 2012.
RICORRENTE
CONTRO

Data pubblicazione: 12/02/2013

CASA DI CURA VALLE FIORITA s.r.1.,

in persona del suo

rappresentante, giusta procura per notar Francesco Maria
Ragnisco di Roma Rep. n. 44925 del 16 aprile 2008, arch.

Via Barnaba Tortolini n. 34, presso gli avvocati Nicolò
Pallibtti e Natalia Paeletti, che la rappresentano e difendono
per procura in calce al controricorso.
CONTRORI CORRENTE

per il regolamento di giurisdizione ai sensi dell’art. 41
c.p.c. nella causa pendente con n. R.G. 57732/2011 dinanzi al
Tribunale civile di Roma, II^ sezione civile. Sentito
all’adunanza del 29 gennaio 2013 l’avv. Arbib per delega, per
l’istante e il P.M. in persona del sostituto procuratore
generale dr. Nicola Lettieri.
Premesso in fatto

1. E’ stata depositata in cancelleria il 1 0 ottobre 2012 la
seguente relazione ai sensi degli artt. 380 bis e 375 c.p.c:
“Con citazione del 3 ottobre 2011, la s.r.l. Casa di cura
Valle Fiorita (da ora: Casa di cura) ha convenuto in giudizio,
dinanzi al Tribunale civile di Roma (causa n. 57732/11 R.G.),
l’Azienda Complesso Ospedaliero S. Filippo Neri (da ora:
Azienda) perché fosse condannata a pagarle

3.400.000,00 di

cui alle fatture n. 206 del 2010 e 11, 21, 31 del 2011, quali
acconti mensili relativi ai mesi di dicembre 2010,
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gennaio,

Giuseppe Paparella, elettivamente domiciliato in Roma, alla

febbraio e marzo 2011, oltre interessi moratori come stabiliti
dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 9.10.2002′.

In base al

protocollo d’intesa sottoscritto dalle parti il 30 aprile 2009

sede della Casa di cura come unità operativa, con obbligo per
l’Azienda di corrispondere a detta

‘Casa di cura … acconti

mensili di C 850.000,00’, chiesti con la domanda di cui alla
causa principale cui l’Azienda ha replicato con l’eccezione di
compensazione del credito dell’attrice con quelli della
convenuta per precedenti versamenti di somme in eccesso
rispetto a quelle dovute per lo stesso titolo. La stessa
Azienda ha pure eccepito il difetto di giurisdizione del
Tribunale di Roma a favore di quella esclusiva del giudice
amministrativo (o G.A.), dandosi attuazione con la causa ad
‘un accordo riconducibile al paradigma dell’art. 11 della
legge n. 241 del

1990’ integrativo o sostitutivo del

provvedimento di concessione: infatti dall’art. 3 del
protocollo si rileva che l’Azienda per l’assistenza si serve
della Casa di cura, che mette a disposizione locali, mezzi e
personale non medico a tale fine. Sulla natura pubblica di
tale accordo si fonda il presente regolamento proposto ai
sensi dell’art. 41 c.p.c. dall’Azienda con ricorso notificato
alla casa di cura il 13 – 16 gennaio 2012, per far dichiarare
la giurisdizione esclusiva del G.A. sulla controversia. Con
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per regolare l’uso ai fini dell’assistenza ospedaliera della

l’istanza si deduce infatti che la delibera aziendale n. 389
del 30 aprile 2009 a base del nuovo accordo e la richiesta di
pagamento di cui alla citazione hanno ad oggetto immediato il
pubblico servizio d’assistenza sanitaria sul quale può

attiene a una concessione di beni pubblici (lett. b dell’art.
133 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104) e nessun rilievo ha la
riserva di legge a favore del giudice ordinario (da ora
A.G.0.) per le indennità, canoni e altri corrispettivi, perché
resta ferma quella del G.A. nelle cause in cui si controverta
di poteri autoritativi della pubblica amministrazione (d’ora
in poi: P.A.) come nel rapporto in contestazione (si cita:
S.U. 25 marzo 2010 n. 7160, relativa alle tariffe da applicare
nel pubblico servizio dalla concessionaria). Per l’Azienda
istante, la controversia non è relativa al mero adempimento
dell’onere concessorio di controparte, su cui ha cognizione
l’A.G.O., ma ha ad oggetto il possibile abuso di potere della
P.A. nel determinare la misura dell’acconto, sul quale il solo
il G.A. può pronunciarsi. Che la Casa di cura svolga attività
pubblicistica è confermato dal protocollo di intesa tra essa e
l’Azienda ospedaliera (art. 8, comma 4), dovendo la sua
direzione sanitaria, d’accordo con quella dell’Azienda,
esercitare la vigilanza sulla necessità di prestazioni,
farmaci, dispositivi, che i curanti ritengano necessari per i
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pronunciarsi il G.A. La controversia del giudizio principale

pazienti. Tra le parti s’è prevista anche la costituzione di
una commissione paritetica per accertare il perseguimento
degli obbiettivi comuni e dall’intesa emerge il rapporto

rientra nello schema della concessione-contratto di diritto
pubblico, su cui v’è riserva di cognizione del G.A. Con
l’istanza di regolamento l’Azienda chiede di negare la
giurisdizione del G.O. e affermare quella del G.A.
La controversia del giudizio principale di pagamento attiene a
diritti e obblighi sorti dal protocollo di intesa tra le
parti, atto integrativo della concessione da inquadrare per la
istante nell’art. 11 del D. Lgs. 7 agosto 1990 n. 241, nel
quale vi sono elementi del contratto di affitto di azienda in
ordine al pagamento degli acconti dovuti per prestazioni
erogate dalla Casa di cura con proprio personale senza che su
tali attività incidano poteri autoritativi della concedente.
Pertanto non ricorre la ipotesi di cui all’art. 133, 1 0 coma,
lett. c, del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, in cui la
giurisdizione esclusiva del G.A. ritenuta legittima
costituzionalmente, solo se non siano oggetto di causa meri
comportamenti omissivi come è invece l’inadempimento a base
della presente azione, nella quale non sono da esaminare
provvedimenti che siano espressione di poteri pubblici (in tal
senso, C. Cost. 6 luglio 2004 n. 204). La citazione
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concessorio tra Azienda e Casa di cura emerge che essa

introduttiva della causa in corso ha ad oggetto il solo
inadempimento dell’Azienda, che non ha pagato l’acconto del
‘corrispettivo’ dovuto alla Casa di cura, per il godimento

ritenere la concessione di beni e non di servizi, come dedotto
dall’Azienda, sulla domanda di pagamento nei limiti detti solo
l’A.C.°. può decidere. Come già affermato in una identica
causa tra le stesse parti relativa a pagamenti per acconti
dovuti in precedenza (S.U. ord. 7 giugno 2012 n. 9191), la
controversia del processo principale riguarda ‘esclusivamente
diritti soggettivi •di una società privata nei confronti di
un’azienda pubblica e non vi sono elementi per derogare alla
giurisdizione ordinaria (S.U. 20 luglio 2011 n. 15871),
potendo i giudici amministrativi decidere su convenzioni tra
enti entrambi pubblici per il perseguimento di interessi
comuni (S.U. 14 marzo 2011 n. 5923), ma restando ferma la
giurisdizione dell’A.G.O.’ nel caso concreto, in cui la causa
attiene solo al ‘mancato pagamento di acconti di corrispettivi
dovuti’, per una concessione di servizi attuata con un affitto
di azienda e non potendo avere la questione soluzione diversa
anche a considerarla, come la istante del regolamento,
concessione di beni (nello stesso senso cfr. S.U. 29 marzo
2011 n. 7097 relativamente alla concessione di beni e S.U. 3
aprile 2009 n. 2865, in ordine invece ai pagamenti connessi
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della sua sede e i servizi sanitari in ess prestati; anche a

alla concessione di servizi). Nella citata ordinanza n. 9191
del 2012 di queste sezioni unite si afferma che nel giudizio
principale, ‘il giudice adito deve esaminare, sulla base dei

meri comportamenti di esse per qualificarli leciti o illeciti,
ed accertare l’eventuale inadempimento dell’una o dell’altra
parte’. Va quindi riaffermata, come nella citata ordinanza, la
giurisdizione del giudice ordinario (cfr. per un caso analogo
di locazione, S.U. 12 luglio 2006 n. 15839,

e in genere, sulla

necessità di valutazione del c.d. petitum sostanziale, una
volta negata la giurisdizione esclusiva del G.A., cfr., da
S.U. 11 ottobre 2002 n. 20902 a S.U. 31 marzo 2005 n. 6743).
In conclusione, il relatore, sull’istanza di regolamento
proposta dall’Azienda Complesso Ospedaliero S. Filippo Neri ai
sensi dell’art. 41 c.p.c. nei confronti della s.r.l. casa di
cura Villa Fiorita, chiede che il Primo Presidente fissi
l’adunanza in camera di consiglio della Corte a sezioni unite,
perché dichiari la giurisdizione del giudice ordinario sulle
domande ed eccezioni delle parti nel giudizio principale, ai
sensi degli artt. 375 n. 4, 377, 380 bis c.p.c.”
Ritenuto in diritto

1. Il collegio, esaminato il ricorso per regolamento di
giurisdizione dell’Azienda Complesso ospedaliero S. Filippo
Neri, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha
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petita sostanziali delle domande ed eccezioni delle parti,

condiviso gli argomenti svolti dal relatore e la soluzione
dallo stesso proposta.
La domanda di pagamento di E 3.400.000,00 dovuti a titolo di

febbraio e marzo 2011 con annessi accessori, in corrispettivo
dell’uso della sede della casa di cura e dell’assistenza
sanitaria prestata in questa, è stata correttamente proposta
al Tribunale di Roma, giudice ordinario territorialmente
competente su di essa.
2. La istanza di regolamento di giurisdizione che chiede di
affermare la cognizione del G.A. sulla presente causa, deve
quindi essere rigettata, dovendosi riconoscere sulla domanda
la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale già
pende la causa principale che dovrà proseguire, disponendosi
la rimessione ad esso del giudizio con la presente ordinanza.
3. Le spese del giudizio di cassazione devono porsi a carico
della ricorrente e si liquidano come in dispositivo ai sensi
del D.M. 12 luglio 2012 n. 140, da applicare anche per le
prestazioni professionali eseguite nel vigore delle previgenti
tariffe non più applicabili, come chiarito da S.U. 12 ottobre
2012 n. 17405.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per regolamento di giurisdizione
nella causa pendente dinanzi al Tribunale di Roma con il n. di
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acconti mensili relativi ai mesi di dicembre 2010, gennaio,

R.G. 57732 del 2011 e dichiara la giurisdizione sulla
controversia del giudice ordinario che identifica nel detto
tribunale civile cui rimette le parti per l’ulteriore corso.

spese del presente giudizio incidentale, che liquida in C
3.000,00 a titolo di compenso ed C 200,00 per esborsi, oltre
alle spese accessorie come per legge.
Così deciso il nella camera di consiglio delle sezioni unite
della Corte suprema di cassazione il 29 gennaio 2012.

Condanna la ricorrente Azienda a pagare alla Casa di Cura le

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