Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3273 del 07/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 11/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17246-2014 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

ANGELICO, 78, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIO FERRARA,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), QUESTURA DI ROMA;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 11135/2014 del GIUDICE di PACE DI ROMA,

depositato il 14/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 17246 del 2014, è stata depositata la seguente relazione:

“Nel 2014, I.A., di nazionalità nigeriana, in seguito al suo sbarco nel territorio nazionale, insieme ad altri cittadini nigeriani, veniva trasferito presso il Centro di Identificazione e di Espulsione di (OMISSIS).

La Questura di Roma chiedeva al Giudice di Pace la proroga del trattenimento in quanto il procedimento di identificazione era stato sospeso per l’iter dell’asilo politico. All’udienza di proroga del trattenimento il I. si opponeva alla richiesta di proroga, deducendo l’incompetenza del Giudice di Pace a decidere sulla proroga poichè lo stesso era richiedente asilo ed il rifiuto era stato notificato il 13.03.2014 e pertanto aveva il termine di 15 giorni per effettuare ricorso avanti il Tribunale che è competente nelle more del ricorso. Il Giudice di Pace prorogava il trattenimento per ulteriori 30 giorni, affermando che l’eccezione della difesa non era fondata e che la competenza del Giudice di Pace si istaurava con il primo atto procedimentale e terminava con la decisione assunta. Nel caso di specie non vi era alcuna proposizione impugnante il rigetto da parte della Commissione “Territoriale e nelle more permaneva la competenza del Giudice di Pace. L’eventuale impugnativa al Tribunale era un diritto da cui non discendeva l’obbligatorietà nè lo spostamento ex lege della competenza.

Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per Cassazione dal I. affidato al seguente unico motivo:

1) Violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 4 e 5 e D.Lgs. n. 25 del 2009, art. 21, comma 2 e art. 28 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Vizio di incompetenza funzionale del Giudice di Pace ex art. 38 c.p.c.: il ricorrente ha evidenziato che il provvedimento di proroga impugnato sarebbe stato adottato pur in presenza della domanda di protezione internazionale. Come chiaramente emerge dalla richiesta di trattenimento del Questore di Roma e sebbene non fosse ancora spirato il termine per adire l’autorità giudiziaria. Pertanto il trattenimento avrebbe dovuto essere prorogato non dal Giudice di pace ma dal Tribunale in composizione monocratica, trattandosi di straniero che aveva presentato) la domanda di protezione internazionale, per cui il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato dall’autorità giudiziaria priva di competenza, trattandosi di competenza funzionale del Tribunale in composizione monocratica, in quanto inderogabile.

Il primo motivo è manifestamente fondato alla luce dell’orientamento così massimato: “In tema di immigrazione, è competente il Tribunale, in composizione monocratica, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 21, comma 2 e non il Giudice di Pace, a provvedere sulla proroga del trattenimento dello straniero) in un centro di identificazione ed espulsione ove sia ancora pendente il termine per l’impugnazione del diniego di protezione internazionale reso dalla Commissione territoriale, dovendosi riconoscere anche a quest’ultimo la qualifica di richiedente asilo giusta le previsioni dell’art. 2 lett. c) e d) della Direttiva 2005/85 CE, sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status” di rifugiato” (ex multis Cass. Civ. n. 19336 del 2015; Cass. Civ. n. 13536 del 2014).

In conclusione ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento di proroga del trattenimento annullato”.

Il Collegio condivide integralmente la relazione depositata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, annullando il provvedimento di proroga del trattenimento a carico del cittadino straniero I.A. del 14 marzo 2014.

Attesa la natura della controversia si compensano le spese processuali di entrambi i gradi.

PQM

Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento di proroga del trattenimento a carico del cittadino straniero I.A. del 14 marzo 2014. Compensa le spese processuali del giudizio di merito e del presente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA