Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32729 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. un., 18/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 18/12/2018), n.32729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di giurisdizione 5431-2018 proposto

d’ufficio dal TRIBUNALE DI NAPOLI, con ordinanza depositata il

6/02/2018 (r.g. n. 4143/2017) nella causa tra:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– ricorrente non costituitasi in questa fase –

contro

DELPHINIA SPORTING CLUB SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA, COMUNE DI

CASTELLO DI CISTERNA;

– resistenti non costituitisi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2018 dal Consigliere Dott. ANGELINA-MARIA PERRINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, il quale chiede dichiararsi la giurisdizione del

giudice tributario.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

– il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli Nord ha sollevato d’ufficio, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 59,comma 3, questione di giurisdizione in relazione al capo dell’opposizione riassunta dinanzi a lui con la quale si è fatta valere, in relazione alle poste di credito di natura tributaria, l’illegittimità derivata del pignoramento per l’omessa notificazione degli atti presupposti;

– in relazione a quelle poste la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva declinato la propria giurisdizione;

– il giudice dell’esecuzione ha quindi sostenuto che la giurisdizione spetti al giudice tributario e non già a quello ordinario;

– nessuna delle parti del giudizio a quo si è costituita.

Considerato che:

– in generale, il controllo della legittimità delle cartelle di pagamento, relativo ad atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta al giudice tributario in base alla previsione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2, comma 10, e art. 19, lett. d), quando le cartelle riguardino tributi (Cass., sez. un., 17 aprile 2012, n. 5994);

– in particolare, l’opposizione agli atti esecutivi fondata sulla deduzione di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento non può che essere proposta dinanzi al giudice tributario; e ciò in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2,comma 1, secondo periodo, che ancora il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria alla notificazione della cartella di pagamento o comunque del titolo esecutivo, nonchè, sul piano sistematico, al rilievo che l’atto di pignoramento non preceduto dalla notificazione della cartella di pagamento è il primo atto col quale si esprime la volontà di procedere alla riscossione di un credito tributario, in quanto tale idoneo a suscitare l’interesse ad agire (Cass., sez. un., 5 giugno 2016, n. 13916 e, da ultimo, ord. 28 giugno 2018, n. 17126);

– la Corte costituzionale ha ribadito che la contestazione dell’attività di riscossione, che si esprime con l’iscrizione a ruolo e con la notificazione della conseguente cartella di pagamento, corrisponde all’area sino alla quale si espande la giurisdizione tributaria, con le sue connotazioni di pienezza e di esclusività (Corte cost., 31 maggio 2018, n. 114);

– nel caso in esame con l’opposizione si contesta l’attività di riscossione, in quanto, pur indirizzandosi al pignoramento, si lamenta l’omessa notificazione delle cartelle;

– per conseguenza va affermata la giurisdizione del giudice tributario nei limiti in cui le cartelle si riferiscono a poste di credito di natura tributaria;

– ne segue la cassazione della sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Napoli ha declinato la propria giurisdizione.

P.Q.M.

dichiara la giurisdizione del giudice tributario, dinanzi al quale rimette le parti, in relazione al capo dell’opposizione promossa dinanzi al giudice dell’esecuzione con la quale si è fatta valere, in relazione alle poste di credito di natura tributaria, l’illegittimità derivata del pignoramento per l’omessa notificazione delle cartelle prodromiche e cassa la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

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