Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32729 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22019-2018 proposto da:

CANGI VERNICIATURE INDUSTRIALI SRL, in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANAPO 20, presso lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO DOMENICO

MASTRANGELI;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo

studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 359/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 17/5/2018, la Corte d’appello di Perugia, in accoglimento dell’appello proposto dalla Allianz Assicurazioni s.p.a., e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dalla Cangi Verniciature Industriali s.r.l. per la condanna della Allianz Assicurazioni s.p.a. al pagamento, in proprio favore, dell’indennità dovuta a seguito dell’incendio dedotto in giudizio in esecuzione del contratto di assicurazione concluso tra le parti;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il fatto dannoso dedotto in giudizio dalla società attrice fosse estraneo all’ambito di operatività della polizza assicurativa invocata, essendo emersa la relativa derivazione dal compimento di lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile coinvolto dall’incendio; lavori di manutenzione straordinaria espressamente esclusi, in quanto tali, dall’oggetto della copertura assicurativa;

che, avverso la sentenza d’appello, la Cangi Verniciature Industriali s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

che la Allianz Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti hanno presentato memoria;

considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere il giudice d’appello erroneamente qualificato, l’intervento eseguito sull’immobile oggetto di giudizio, alla stregua di un intervento di ‘manutenzione straordinarià, trattandosi, viceversa, di un intervento interpretabile in termini di ‘innovazionè o, a tutto voler concedere, di ‘miglioramentò del bene;

che, con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, nonchè per violazione degli artt. 1362,1366,1370 e 1372 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente interpretato la comune volontà delle parti del contratto di assicurazione, attribuendo all’espressione relativa alla nozione di ‘manutenzione straordinarià un significato contrario a quanto agevolmente desumibile in forza dell’applicazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale richiamati in ricorso;

che entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono manifestamente infondati;

che, al riguardo, osserva il Collegio come ai caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

che, secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);

che, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza della società ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 cit., n. 5, bensì la congruità del complessivo risultato delle valutazioni operate nella sentenza impugnata con riguardo all’interpretazione della nozione di ‘manutenzione straordinarià richiamata in contratto, e con riguardo all’intero materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio: valutazioni che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;

che, in particolare – escluso alcun omesso esame, da parte del giudice a quo, di fatti decisivi controversi tra le parti -, nessuna ulteriore violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuali richiamati dalla ricorrente può ritenersi consumata in relazione all’interpretazione della nozione di lavori di ‘manutenzione straordinarià accreditata in sentenza (con riguardo alla sostituzione del manto di copertura dell’immobile con materiali privi del preesistente amianto, al fine di bonificarlo in adempimento delle prescrizioni di legge, e alla contestuale realizzazione in loco di un impianto fotovoltaico), avendo il giudice d’appello correttamente ricondotto l’intervento da cui ebbe a sprigionarsi l’incendio dedotto in giudizio alla nozione di ‘manutenzione straordinarià accolta nella giurisprudenza di questa Corte, incline a individuare detti lavori di “manutenzione straordinaria” in ogni opera diretta “all’ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di un’immobilizzazione” (cfr. Sez. 5 -, Sentenza n. 26185 del 18/10/2018 (Rv. 650807 – 01), ovvero in ogni forma di manutenzione di notevole entità, in quanto finalizzata, non già alla mera conservazione del bene, ma ad evitarne il degrado edilizio e caratterizzate dalla natura particolarmente onerosa dell’intervento manutentivo (Sez. 3, Sentenza n. 27540 del 10/12/2013, Rv. 629359 – 01);

che, conseguentemente, sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della società controri-corrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 13.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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