Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32727 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. un., 18/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 18/12/2018), n.32727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di Sezione –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sezione –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. LOMABRDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26943/2017 proposto da:

R.A., nella qualità di Vescovo di (OMISSIS),

S.R., nella qualità di Parroco della Cattedrale di (OMISSIS),

C.A., nella qualità di (OMISSIS), tutti quali legatari ed

amministratori di diritto dell’Opera Pia “(OMISSIS)” e, quanto al

terzo, anche amministratore di diritto dell’Opera Pia “(OMISSIS)”,

elettivamente domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonina

Fundarò;

– ricorrenti –

contro

REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente pro tempore, ASSESSORATO

REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO DELLA

REGIONE SICILIANA, in persona dell’Assessore pro tempore,

elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrenti –

e contro

COMUNE DI (OMISSIS);

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

2306/2016 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA –

SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

6/11/2018 dal Consigliere Luigi Giovanni Lombardo;

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

Alberto Celeste, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di

Cassazione, in camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del

giudice ordinario, con le conseguenze di legge.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con ricorso notificato il 28/10/2016, R.A. (nella qualità di Vescovo di (OMISSIS)), S.R. (nella qualità di Parroco della Cattedrale di (OMISSIS)) e C.A. (nella qualità di (OMISSIS)), tutti quali legatari ed amministratori di diritto dell’Opera Pia (IPAB) “(OMISSIS)” e, quanto al primo, anche quale amministratore di diritto dell’Opera Pia (IPAB) “(OMISSIS)”, impugnarono, dinanzi al T.A.R. di Catania, il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 296 del 6/7/2016, col quale fu dichiarata l’estinzione dell’Opera Pia “(OMISSIS)” di (OMISSIS) (nata dalla fusione delle due predette) e fu disposta la devoluzione del patrimonio dell’ente al Comune di (OMISSIS). Dedussero la nullità assoluta del decreto impugnato e degli atti prodromici per assoluta carenza di potere, sul presupposto che l’ente dichiarato estinto fosse una fondazione di diritto privato, e non un ente pubblico.

Con successivo atto di citazione notificato il 13/12/2016, i predetti adirono anche il Tribunale civile di Catania, chiedendo accertarsi la natura privata dell’Opera Pia predetta, dichiararsi la nullità e l’inefficacia dell’anzidetto decreto del Presidente della Regione Siciliana e condannarsi il Comune di (OMISSIS) alla restituzione dei beni ad esso pervenuti in esecuzione del medesimo decreto.

Il Comune di (OMISSIS), nel costituirsi, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, chiedendo che il Tribunale dichiarasse il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

2. – Nella pendenza dei due giudizi, gli originari ricorrenti hanno proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla controversia contemporaneamente pendente dinanzi al giudice amministrativo e a quello civile, in quanto involgente la natura giuridica – privata o pubblica – dell’ente.

Hanno resistito con controricorso la Regione Siciliana e l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Procuratore Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Va innanzitutto ricordato che è costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite quella secondo cui il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto da ciascuna parte, e quindi anche dall’attore nel giudizio di merito, sussistendo, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in via definitiva ed immodificabile, onde evitare che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, così ritardando la definizione della causa e frustando l’attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (ex plurimis, Cass., Sez. Un.: n. 20504 del 21/09/2006; n. 15237 del 12/07/2011).

2. – Premesso quanto sopra, va esaminata l’eccezione con la quale i controricorrenti hanno dedotto l’inammissibilità del ricorso per regolamento di giurisdizione per difetto di interesse, in ragione del fatto che i ricorrenti, dopo essersi rivolti al giudice amministrativo, hanno poi promosso giudizio anche dinanzi al giudice ordinario.

L’eccezione non è fondata.

Sul punto, va ribadito il principio già affermato da queste Sezioni Unite, secondo cui, qualora una parte abbia promosso il medesimo giudizio innanzi a due distinte giurisdizioni, dubitando soggettivamente quale di esse fosse quella effettivamente esistente, la contestazione della giurisdizione sollevata dal convenuto anche in uno solo dei giudizi fonda l’interesse della parte proponente ad avvalersi del regolamento preventivo di giurisdizione con riguardo ad entrambi i processi, trattandosi della medesima questione, il cui apprezzamento è unitario e riguarda ambedue i giudizi pendenti (Cass., Sez. Un., n. 14345 del 09/07/2015).

Nella specie, avendo il Comune di (OMISSIS) contestato la giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice amministrativo, sussiste l’interesse dei ricorrenti alla definitiva risoluzione della questione di giurisdizione.

3. – Viene richiesto a questa Suprema Corte di stabilire a chi spetti la giurisdizione in ordine alla domanda di accertamento della natura privata o pubblica dell’Opera Pia “(OMISSIS)” di (OMISSIS); questione che assume carattere pregiudiziale rispetto alla domanda di annullamento per carenza di potere del decreto di estinzione emesso dal Presidente della Regione Siciliana.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al “petitum sostanziale”. Quest’ultimo deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della “causa petendi”, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati (Cass., Sez. Un.: n. 15323 del 25/06/2010; n. 20902 del 11/10/2011; n. 2360 del 09/02/2015; n. 11229 del 21/05/2014).

Con particolare riferimento alla natura giuridica degli enti di assistenza e beneficenza, queste Sezioni Unite hanno costantemente statuito che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988 (dichiarativa dell’illegittimità costituzionale della L. 17 luglio 1890, n. 6972, art. 1, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un’istituzione privata), la natura pubblica o privata di tali istituzioni deve essere accertata, in concreto, dal giudice ordinario, facendo ricorso ai criteri indicati dal d.p.c.m. 16 febbraio 1990 (ricognitivo dei principi generali dell’ordinamento, e ritenuto legittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 1990), indipendentemente dalle denominazioni assunte dagli enti, dalla volontà dei loro organi direttivi e dall’esito delle procedure amministrative eventualmente esperite (Cass., Sez. Un.: n. 1151 del 27/01/2012; n. 10365 del 06/05/2009; n. 6342 del 06/06/1995; n. 4631 del 07/05/1998; n. 13666 del 18/09/2002).

Nella specie, la questione fondamentale e pregiudiziale sottoposta agli aditi giudici delle due giurisdizioni è quella dell’accertamento della natura privata o pubblica dell’ente. Il “petitum sostanziale”, quale emerge dalla dedotta “causa petendi”, depone chiaramente, alla luce della richiamata giurisprudenza, per la giurisdizione del giudice ordinario.

2. – Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con rimessione delle parti dinanzi al medesimo.

Il giudice di merito provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di regolamento.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti dinanzi al medesimo, anche per le spese del giudizio di regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

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