Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32727 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10853-2018 proposto da:

L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO LIPANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4067/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza 9441/2011 il Tribunale di Napoli condannò il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) al pagamento, in favore di L.V. e P.P. (in proprio e quali l.r. del figlio minore L.E.), della somma di Euro 24.345,02, oltre interessi e spese di lite, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle lesioni personali (“ferita lacero-contusa in regione temporale dx”) riportate dal detto minore in data 8-3-2004, allorquando lo stesso, alunno della classe quinta presso la Direzione Didattica Statale 3 Circolo Aldo Moro in Afragola, a seguito di uno sgambetto di un suo compagno di classe e della conseguente caduta, aveva battuto violentemente la testa contro il termosifone.

Con sentenza 4067/2017 la Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento del gravame proposto dal Ministero ed in riforma dell’impugnata decisione, ha rigettato la domanda attrice; in particolare la Corte territoriale ha innanzitutto ritenuto accertato in punto di fatto: che l’infortunio si era verificato verso le tredici in corrispondenza del cambio tra i due turni scolastici; che la caduta era stata provocata da sgambetto di altro compagno di classe mentre i due si trovavano ancora all’interno dell’aula scolastica unitamente ad altri compagni; che parte dei compagni era già in fila all’esterno dell’aula e l’insegnante era posta in capo alla fila; ciò posto, la Corte ha ritenuto il fatto imprevisto ed imprevedibile, in quanto causato dalla condotta improvvisa ed estemporanea di un compagno di classe del minore, e dunque inevitabile da parte dell’insegnante proprio per la sua repentinità, con conseguente esclusione della presunzione di responsabilità ex art. 2048 c.c., a carico dell’Amministrazione scolastica.

Avverso detta sentenza L.E. propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

Il ricorrente ha presentato ulteriore memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 5- omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si duole che la Corte territoriale non abbia valutato la incontroversa posizione dell’insegnante all’esterno dell’aula ove è avvenuto il sinistro e la conseguente impossibilità di svolgere adeguato controllo sugli alunni.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 3- violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2048 c.c., si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto raggiunta la prova liberatoria ex art. 2048 c.c., pur non essendo stata dimostrata dal Ministero nè l’imprevedibilità e repentinità del fatto nè l’avvenuta adozione da parte dell’insegnante di ogni misura necessaria per mantenere la disciplina tra gli allievi e per evitare la produzione di eventi dannosi per quest’ultimi; al riguardo sostiene che, in occasione dell’uscita dall’aula e del necessario incolonnamento dei discenti, l’insegnante avesse la possibilità di tenerli tutti sotto controllo “de visu”.

Il primo motivo è inammissibile in quanto, sollecitando in sostanza una rivalutazione della “quaestio facti”, involge la ricostruzione del fatto operata dal Giudice del merito, in ordine alla quale è precluso a questa S.C. ogni sindacato, a maggior ragione dopo la novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di legittimità sulla motivazione (Cass. S.U. 8053, 8054 e 19881 del 2014), rimanendo comunque gli apprezzamenti di fatto -se scevri (come lo sono nella specie, per quanto sopra precisato) da quei soli ed evidenti vizi logici o giuridici ammessi dalle richiamate pronunzie delle Sezioni Unite- istituzionalmente riservati al giudice del merito (v., tra le tante, Cass. S.U. 20412/2015); in ogni modo, nella specie, il motivo è inammissibile anche perchè, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il dedotto fatto in ipotesi omesso (e, cioè, la posizione dell’insegnante) è stato invece espressamente preso in considerazione dall’impugnata sentenza.

Il secondo è inammissibile perchè la denunziata violazione di legge si risolve in una critica, non consentita in sede di legittimità, sulla repentinità ed imprevedibilità dello sgambetto e della conseguente caduta, e quindi sul raggiungimento della prova liberatoria di cui all’art. 2048 cc; nè, in ogni modo, può sostenersi, come invece affermato in ricorso, che la circostanza dello sgambetto non risulta provata, atteso che la stessa parte ricorrente aveva allegato siffatta circostanza nell’esposizione del fatto contenuta nell’atto di citazione.

Le osservazione di cui alla successiva memoria presentata dal ricorrente non sono idonee a contrastare le predette argomentazioni.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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