Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32726 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. un., 18/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 18/12/2018), n.32726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5910-2017 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA (OMISSIS) DI CATANIA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato MARIO DI BERNARDO,

rappresentato e difeso dagli avvocati FEBO BATTAGLIA e Filippo

Maugeri;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO REGIONALE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI DELLA REGIONE

SICILIANA, ASSESSORATO REGIONE TERRITORIO ED AMBIENTE DELLA REGIONE

SICILIANA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

S.G., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dall’avvocato FRANCESCO FURNARI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 238/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 26/07/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Alberto Giaconia, per delega dell’avvocato Febo

Battaglia ed Ilia Massarelli per l’Avvocatura Generale dello Stato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Il TSAP, con sentenza del 26 luglio 2016, ha rigettato il gravame del Consorzio di bonifica 9 di Catania avverso l’impugnata sentenza del TRAP per la Sicilia che lo aveva condannato al risarcimento dei danni in favore dei proprietari, indicati in epigrafe con capofila S.G., dei terreni agricoli ubicati nella contrada di (OMISSIS), nel territorio del Comune di (OMISSIS), allagati da uno straripamento delle acque del Canale (OMISSIS) che li attraversava, in quanto il suo alveo era attraversato da canne ed erbe palustri non rimosse.

2.- Il predetto Consorzio aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva, assumendo che la manutenzione dell’alveo del canale non rientrasse nelle proprie attribuzioni, ma in quelle della Regione Siciliana per il tramite degli Assessorati Regionali (Risorse Agricole e Alimentari, Territorio e Ambiente), chiamati in causa, cui spettava la vigilanza e, quindi, la responsabilità o corresponsabilità per i danni derivanti dalla mancanza di manutenzione del canale.

3.- La sentenza impugnata ha affermato l’esclusiva legittimazione del Consorzio di bonifica (OMISSIS), in ragione del fatto che il predetto canale non era un corso d’acqua naturale, ma un canale artificiale “di bonifica e di irrigazione”, cioè una “opera pubblica” la cui gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, era di competenza del consorzio, a norma della L.R. 25 maggio 1995, n. 45, art. 8; ha infine rigettato i motivi di gravame riguardanti il nesso di causalità e la misura del danno.

4.- Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio di bonifica 9 di Catania, illustrato da memoria, cui si sono opposti S.G. ed altri trentasette proprietari, nonchè l’Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari e l’Assessorato Regione Territorio e Ambiente della Regione Siciliana.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- I motivi di ricorso contengono in rubrica la mera indicazione della tipologia del mezzo proposto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e/o 5, senza l’indicazione delle norme violate nè la sintesi dell’omissione motivazionale denunciata, ma ciò non ne determina l’inammissibilità, non avendo la configurazione formale della rubrica del motivo un contenuto vincolante (Cass. n. 12690/2018, n. 14026/2012) ed essendo la Corte stata posta in grado di procedere alla corretta qualificazione giuridica dei vizi denunciati nel corpo dei motivi, sulla base delle argomentazioni svolte dal ricorrente a fondamento delle censure.

2.- Il PG ha eccepito l’inammissibilità dei motivi di ricorso, in quanto non diretti a censurare l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, in relazione all’eccezione difensiva di mancanza di legittimazione passiva del Consorzio di bonifica (OMISSIS) di Catania. Tuttavia, ad avviso del Collegio, quell’affermazione non integra una effettiva ratio decidendi, ma un mero obiter dictum che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui ratio decidendi è il rigetto del gravame per infondatezza delle censure che il TSAP ha diffusamente esaminato nel merito. L’eccezione è quindi infondata.

3.- Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere affermato la propria legittimazione esclusiva sulla domanda dei proprietari dei terreni invasi dalle acque del Canale (OMISSIS), sull’erroneo e indimostrato presupposto che si trattasse di un impianto di bonifica e irrigazione, mentre si trattava di un corso d’acqua naturale appartenente al demanio idrico regionale, la cui manutenzione e vigilanza spettava in via esclusiva agli Assessorati regionali; inoltre, il suddetto canale era inserito come corso d’acqua naturale nelle mappe catastali e negli elenchi ufficiali delle acque pubbliche con la denominazione “(OMISSIS)”, iscritto al n. 136 dell’Elenco delle acque pubbliche della Provincia di Catania, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia del 15 novembre 1938, di cui il TSAP aveva omesso l’esame.

3.1.- Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha analiticamente illustrato le ragioni, giuridiche e fattuali, per le quali il canale (OMISSIS) non è un corso d’acqua naturale, ai fini della normativa in oggetto, ma un canale artificiale “di bonifica e di irrigazione”, la cui gestione, manutenzione, ordinaria e straordinaria, e vigilanza è di competenza del consorzio ricorrente, a norma della L.R. 25 maggio 1995, n. 45, art. 8, rientrando tra gli interventi di bonifica di sua competenza, per la “difesa, conservazione, valorizzazione e tutela del suolo (…) utilizzazione e tutela delle acque…” (art. 1 L.R. cit.), quali “opere di sistemazione e adeguamento delle reti scolanti”, “di regimazione e sollevamento delle acque” (L.R. n. 45 del 1995, art. 2).

In sintesi, ha rilevato che gran parte del bacino idrografico del Canale (OMISSIS) era all’interno dell’area attrezzata del consorzio; che la sistemazione dell’originale corso d’acqua era stata effettuata da soggetti istituzionali (come la Cassa per il Mezzogiorno) per le finalità di bonifica idraulica del territorio del Consorzio di bonifica della Piana di Catania (cui era subentrato il Consorzio di bonifica 9); che il consorzio era “fruitore”, a norma della L.R. n. 45 del 1995, art. 10, comma 6, e, quindi, responsabile dell’opera di bonifica; che “altro è la qualificazione delle acque come pubbliche, altro il regime di spettanza della manutenzione ordinaria e straordinaria”, poichè “l’individuazione del soggetto responsabile degli interventi di manutenzione prescinde dalla titolarità delle acque che appartiene alla Regione siciliana ex D.P.R. n. 1503 del 1970”.

La sentenza (a pag. 9) ha valutato anche l’Elenco delle acque pubbliche, di cui il ricorrente infondatamente lamenta il mancato esame, nel vano tentativo di provocare un ribattiatamento della conclusione che il TSAP ha raggiunto circa la legittimazione del Consorzio ricorrente, all’esito di un percorso argomentativo immune da errores in iudicando, sulla base di un incensurabile accertamento di fatto della natura del canale (OMISSIS), che il ricorrente vorrebbe ribaltare criticando impropriamente la motivazione, al di là di quanto consentito dal nuovo art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., sez. un., n. 8053/2014).

4.- Con il secondo motivo la sentenza impugnata è censurata per non avere considerato che la L.R. n. 45 del 1995, art. 24, comma 9, non aveva trasferito ai consorzi di nuova istituzione, come il Consorzio di bonifica 9, l’attività di gestione, manutenzione e vigilanza dell’alveo dei corsi d’acqua naturali, che rimaneva affidata ai soppressi consorzi, ai quali era subentrato l’Assessorato regionale competente, come si ricavava dalla L.R. Siciliana 27 aprile 1999, n. 10 (art. 31), la quale aveva previsto che l’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste dovesse rispondere a titolo successorio per le obbligazioni assunte dai consorzi soppressi in relazione alle opere non devolute alla competenza dei consorzi di nuova istituzione.

4.1.- Il motivo è infondato.

La L.R. n. 45 del 1995, all’art. 24, ha disposto la soppressione dei consorzi esistenti e il subentro dei nuovi “nei diritti compatibili con le funzioni ad essi spettanti”, nonchè il trasferimento all’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste dei “rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi consorzi non trasferiti a quelli di nuova istituzione”; la L.R. n. 10 del 1999, all’art. 31, ha dettato una norma d’interpretazione autentica, indicando le funzioni “attribuite ai nuovi enti consortili dagli artt. 7 e 8 della stessa L. n. 45 del 1995”, tra le quali rientrano, a norma dell’art. 8, comma 1, la “gestione, manutenzione, ordinaria e straordinaria, e vigilanza degli impianti di bonifica ed irrigazione” (Cass. S.U. n. 20550/2008; sez. 1, n. 12322/2015). Ed è su questa valutazione di fatto, concernente la qualificazione del canale (OMISSIS) come corso d’acqua artificiale (impianto di bonifica ed irrigazione), che il ricorrente ripropone la censura già ritenuta infondata nel precedente motivo.

5.- Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata per avere risposto, in modo non pertinente, alla doglianza del Consorzio, che aveva criticato l’affidamento ai consulenti tecnici d’ufficio del compito di individuare i responsabili del dannoicioè affermando che sarebbe stata denunciata una nullità del quesito ai consulenti non eccepita tempestivamente nella prima difesa successiva, mentre oggetto della doglianza sarebbe stata la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per avere il primo giudice e il TSAP omesso di motivare in ordine alle ragioni dell’appartenenza del canale (OMISSIS) al novero degli impianti di irrigazione, operando un mero rinvio alle conclusioni dei consulenti, senza prendere in considerazione le contestazioni rivolte alle controdeduzioni degli stessi consulenti e nonostante le osservazioni critiche formulate dal Consorzio negli scritti conclusivi del giudizio di primo grado e nell’atto di appello, concernenti anche il rilievo causale di preesistenti fattori non ascrivibili agli eventi alluvionali del canale (OMISSIS) ma ai singoli proprietari dei terreni.

5.1.- Il motivo è inammissibile.

La censura rivolta al TSAP di avere omesso di dare “una più ampia e compiuta motivazione” (p. 21 del ricorso) sulle ragioni della qualificazione del canale (OMISSIS) come canale artificiale, anzichè come corso d’acqua, suppone come ancora esistente il controllo di legittimità sulla (sufficienza della) motivazione della sentenza, essendo invece denunciabile, a norma del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, nei casi di radicale assenza della motivazione o nel suo estrinsecarsi in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi (Cass. S.U. n. 8053/2014), ipotesi non ricorrente nella specie. La sentenza impugnata, inoltre, ha dato atto che il TRAP aveva condiviso le conclusioni dei consulenti d’ufficio, i quali avevano risposto compiutamente ai rilievi critici delle parti, anche riguardanti gli ipotizzati fattori causali concorrenti, depositando controdeduzioni non criticate dall’appellante tempestivamente nelle conclusioni scritte presentate in primo grado. Il ricorrente assume di avere rivolto alle controdeduzioni dei consulenti d’ufficio osservazioni critiche negli scritti conclusivi nel giudizio di primo grado, delle quali i giudici di merito non avevano tenuto conto. E tuttavia, dette osservazioni non erano esaminabili dal giudice se formulate in comparsa conclusionale, perchè in tal modo rimarrebbero sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale (Cass., sez. 2, n. 7335/2013), nè il ricorrente specifica il preciso contenuto di tali osservazioni critiche, non essendo la Corte in condizioni di verificarne la decisività, il che rende il motivo privo di specificità (art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6).

6.- In conclusione, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore degli Assessorati regionali e delle parti private S. ed altri.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3500,00, in favore di S.G. ed altri nonchè degli Assessorati regionali controricorrenti.

E’ dovuto, come per legge, il raddoppio del contributo a carico del ricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte Suprema di Cassazione, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

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