Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32726 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7844-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA

DRI;

– ricorrente –

Contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, F.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1074/2017 del TRIBUNALE di UDINE, depositata

il 07/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con citazione 4-8-2014 S.A. convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Udine l’Axa Assicurazioni SpA per sentirla condannare, previo accertamento della responsabilità del conducente del veicolo Fiat Ducato tg B1, 256022 (assicurato con la convenuta Compagnia) nel sinistro stradale verificatosi il 18-9-2013, al pagamento della somma di Euro 7.757,04, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del detto sinistro, in esito al quale aveva riportato una distorsione del rachide cervico-lombare.

Si costituì l’Axa e, pur non contestando la responsabilità del proprio assicurato, chiese il rigetto della domanda per mancata prova del danno.

Disposta l’integrazione del contraddittorio mediante notifica della citazione ad Abdou Fall (proprietario del veicolo Fiat Ducato), rimasto contumace, ed espletata l’istruttoria, l’adito Giudice di Pace con sentenza 350/16 rigettò la domanda attorea, evidenziando che l’energia prodottasi nel sinistro (consistito in un tamponamento tra il Ducato e l’autocarro condotto dall’attore) non era idonea a provocare le lamentate lesioni, e compensò tra le parti le spese di lite.

Con sentenza 1074/2017 il Tribunale di Udine, ribadita la (pacifica) responsabilità di F.A. nel sinistro in questione, ha condannato in solido l’Axa ed il Fall al pagamento della complessiva somma di Euro 4.000,76, da rivalutare dalla domanda alla sentenza, oltre interessi dalla sentenza al saldo, ed ha compensato integralmente le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

Avverso detta sentenza S.A. propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo.

Axa Assicurazioni SpA ed Abdou Fall non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata.

E’ pervenuta all’Ufficio atto 27-8-2019 di rinuncia, da parte di S.A., al ricorso per Cassazione.

Alla stregua di quanto sopra, pertanto, accertata la ritualità della rinuncia, in applicazione degli artt. 306 e 390 c.p.c., va dichiarato estinto il giudizio.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè è intervenuta la detta rinuncia ed il giudizio è stato dichiarato estinto, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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