Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32724 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2419-2018 proposto da:

B.L., B.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE AFRICA 120, presso lo studio dell’avvocato MICHELA

SCAFETTA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI IANNIELLO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 1, presso

lo studio dell’avvocato SILVIO BOZZI, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1830/2017 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE, depositata il 06/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

Fatto

CONSIDERATO

che:

Con distinte citazioni notificate il 21-5-2015 B.G. e L. convennero in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Rienzo il Comune di Santa Maria a Vico per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in S. Maria a Vico il 27-8-2014.

A sostegno della domanda esposero che B.G., alla guida della moto di proprietà di B.L. Honda, nel mentre percorreva via Nazionale Appia era caduto a terra a causa di un liquido scivoloso presente sul manto stradale, non visibile, non prevedibile e non debitamente segnalato.

L’adito Giudice di Pace, riuniti i giudizi, accolse la domanda.

Con sentenza 1830/2017 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in accoglimento del gravame proposto dal Comune, ha invece rigettato la domanda risarcitoria; nello specifico il Tribunale ha ritenuto non provato il nesso di causalità tra la macchia d’olio e l’intervenuta caduta della moto, in particolare evidenziando che dal rapporto di servizio redatto dalla locale polizia municipale si evinceva che la macchia d’olio era presente sulla direzione opposta a quella percorsa dalla moto; in ogni caso ha ritenuto che la presenza del liquido imponesse di qualificare come fortuito il fattore di pericolo.

Avverso detta sentenza B.G. e L. propongono ricorso per Cassazione, affidato a due motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

Il Comune ha presentato in data 1-8-2018 “memoria di costituzione”.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata.

Diritto

CONDIDERATO

CHE:

Va in primo luogo rilevata l’inammissibità della “memoria di costituzione” del Comune.

Come già precisato da questa S.C., “anche nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380 bis 1 c.p.c. (introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c.” (Cass. 10813/2009); in altri termini, come chiarito da Cass. 5798/2019, nel giudizio di cassazione è irricevibile la memoria difensiva presentata in prossimità dell’udienza con la quale la parte che non ha depositato il controricorso spiega, per la prima volta, le ragioni di resistenza al ricorso, perchè, in assenza di controricorso, la parte intimata non può presentare memorie (v. Cass., 15/11/2017, n. 27140); siffatto principio trova conferma anche nel procedimento camerale ex art. 380 bis 1 c.p.c. (introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. f), conv., con modif., nella L. n. 197 del 2016), sicchè in mancanza (come nella specie) di controricorso notificato nei termini di legge, l’intimato non è legittimato al deposito di memorie, atteso che in tal caso è suo onere dapprima notificare il controricorso, ancorchè tardivamente, e poi interloquire con la memoria di cui all’art. 380 bis 1 c.p.c. cit. (conf. Cass., 20/10/2017, n. 24835).

Nè è possibile estendere, come sostenuto nella detta “memoria di costituzione”, il protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione, il consiglio nazionale Forense e l’Avvocatura generale dello Stato sottoscritto il 15-12-2016 (che prevede la possibilità, per il contro ricorrente che non ha notificato il controricorso nei termini e che non può partecipare all’udienza pubblica perchè il giudizio viene trattato in camera di consiglio non partecipata, di presentare una memoria); detto protocollo, invero, è stato dettato solo per i ricorsi presentati prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 168 del 2016, e cioè prima del 30-10-2016; la ragione giustificatrice di tale possibilità (e cioè il fatto che l’intimato prima di tale data non sapeva che, se non avesse depositato tempestivamente il controricor. non avrebbe potuto partecipare alla camera di consiglio) non ricorre, invece, per i ricorsi presentati successivamente, ben sapendo per essi la parte intimata che l’udienza pubblica era divenuta, a seguito delle modifiche, solo eventuale.

Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 3- violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., si dolgono che il Tribunale abbia attribuito alle risultanze del verbale redatto dalla P.M. una valenza istruttoria diversa dal suo reale contenuto, non tenendo conto peraltro del complesso degli elementi probatori acquisiti.

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunziando -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3- si dolgono che il Tribunale abbia ritenuto provato il caso fortuito

Il primo motivo è inammissibile, con conseguente assorbimento del secondo.

La doglianza, invero, è inammissibile, in quanto diretta, sub specie di violazione di legge, ad una diversa valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, a maggior ragione dopo la novella dell’art. 360, n. 5, che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di legittimità sulla motivazione (v. Cass. sez. unite 8053, 8054 e 19881 del 2014; conf. Cass. 11892/2016).

In particolare, in ogni modo, non sussiste la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), che, come precisato da Cass. 11892 del 2016 e ribadito da Cass. S.U. 16598/2016, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando (e non è il caso di specie) il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime; nè sussiste la violazione dell’art. 2697 c.c., che, come ribadito da Cass. S.U. 16598, “si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo e regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi eccezioni”, e non quando, come avvenuto nel caso di specie, ci si duole solo ch Giudice del merito, a seguito del procedimento di acquisizione e valutazione materiale probatorio strumentale alla decisione, non abbia ritenuto raggiunta la prova dei fatti dedotti a fondamento della domanda risarcitoria avanzata.

In conclusione, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le argomentazioni di cui alla memoria del ricorrente non sono idonee a superare i detti rilievi

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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