Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32723 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1875-2018 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

VALERIO MINUCCI;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 967/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 25/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

Con citazione 9-11-2007 C.R. convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Napoli C.M. e la Milano Assicurazioni SpA per sentir dichiarare il primo esclusivo responsabile del sinistro occorso in Napoli il 9-9-2005 e, per l’effetto, condannare entrambi in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dello stesso.

A sostegno della domanda sostenne che mentre era alla guida del proprio ciclomotore Piaggio Free il conducente di altro motociclo, di proprietà del C. ed assicurato con la detta Compagnia, l’aveva urtata nel tentativo di sorpassarla, provocandone la caduta.

L’adito Giudice di Pace dichiarò il C. esclusivo responsabile, e lo condannò, in solido con la Milano Assicurazione, al pagamento in favore della C., della somma di Euro 8.465,00, oltre interessi; compensò per il 40% (erroneamente indicato in dispositivo nel 49%) le spese di lite, condannando in solido i convenuti al pagamento del residuo 60%

Con sentenza 967/2017 il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla C., ha liquidato il danno in complessivi Euro 9.803,60, oltre interessi, ed ha dichiarato compensate tra le parti le spese di lite relative al grado di appello; in particolare il Tribunale, nel respingere il gravame con riferimento alla doglianza relativa alla disposta compensazione delle spese del primo grado, ha ribadito che la domanda risarcitoria era stata accolta solo in parte, e che ciò era sufficiente per giustificare la disposta compensazione delle spese del primo grado; al riguardo ha evidenziato che, pur non avendo l’attore quantificato in citazione il risarcimento richiesto, lo stesso aveva indicato in comparsa conclusionale valori ben precisi con riferimento alle singoli voci di danno, ai quali il Giudice di Pace non si era attenuto.

Avverso detta sentenza C.R. propone ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo.

C.M. e la Milano Assicurazioni SpA non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata.

Diritto

RILEVATO

CHE:

Con l’unico motivo la ricorrente, denunziando -ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4- violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., sostiene che erroneamente il Tribunale, nel confermare la disposta compensazione parziale delle spese del primo grado, abbia ritenuto sussistente il presupposto della “soccombenza reciproca”; al riguardo rileva che non vi era stata alcuna riduzione quantitativa della domanda, evidenziando di avere formulato in citazione una domanda di valore indeterminato, senza indicare una cifra numericamente individuata, rimettendosi al Giudice per la quantificazione dei danni.

Il motivo, che presenta profili di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto non viene riportato in ricorso il verbale nel quale sono state precisate le conclusioni, è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, per avere deciso il Tribunale le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa S.C. senza che il motivo offra elementi per mutare detto orientamento.

Come più volte ribadito da questa S.C, invero, la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92 c.p.c., comma 2); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi (quale quella di specie) di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e 1 parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass. 3438/2016; conf. Cass. 21684/2013 e Cass. 22381/2009).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, non avendo C.M. e la Milano Assicurazioni SpA svolto attività difensiva in questa sede

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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