Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32722 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1605-2018 proposto da:

F.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO PICARDI

4/D, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO TURNO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DONATELLA DE FRANCO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONE SPA già FONDIARA SAI SPA, in persona del

Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

TIZIANO 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO DORIA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

LUPO GIUSEPPE;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 1949/2016 della CORTE D’APPELLO di

CATANZARO, depositata il 28/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

Fatto

CONSIDERATO

che:

Con citazione 20-4-2005 F.B. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Castrovillari L.G. e la Fondiaria Sai SpA per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in territorio di Saracena via S. Maria Maddalena il 29-4-2003 per esclusiva responsabilità del L..

A sostegno della domanda espose che alla guida della sua moto Honda si accingeva ad un sorpasso della moto Aprilia, assicurata per la r.c. presso la Fondiaria Sai SpA e di proprietà e condotta da L.G., allorquando quest’ultimo, non avvedendosi della manovra di sorpasso, si spostò repentinamente a sx, sbarrandogli la strada e rendendo inevitabile l’impatto.

L’adito Tribunale rigettò la domanda per mancata prova della verificazione del sinistro nei termini su indicati.

Con sentenza 1949/2016 la Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato il gravame proposto da F.L., quale procuratore speciale di F.B.; in particolare la Corte ha ritenuto corretta la valutazione delle prove operata dal Tribunale; nello specifico, infatti, la Corte territoriale, ritenuta rituale l’acquisizione in giudizio degli atti redatti dai c.c. intervenuti immediatamente sul luogo del sinistro (acquisizione richiesta dal Giudice di prime cure, senza alcuna contestazione da parte appellante), ha innanzitutto evidenziato che i c.c. avevano proceduto al sequestro della sola moto del F. e che le foto allegate ritraevano danni riportati solo da detto mezzo; la Corte ha poi ribadito la totale inattendibilità dei testi (già rilevata dal Tribunale), mettendo in risalto le “pesanti contraddizioni riscontrate”.

Avverso detta sentenza F.B. propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso Fondiaria-Sai Ass.ni SpA, ora UnipolSai Ass.ni SpA.

L.G. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

F.B. ha depositato ulteriore memoria.

Diritto

CONDIDERATO

CHE:

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando “difetto, insufficienza ed illogicità di motivazione” nonchè -ex art. 360 c.p.c., n. 3- violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 8, e art. 210 c.p.c., art. 2697 c.c., comma 2, rileva che la documentazione redatta dai c.c. era stata irritualmente acquisita in giudizio, in quanto disposta dal Giudice di prime cure d’ufficio (quando invece era onere dei convenuti produrre detta documentazione per contrastare la domanda risarcitoria dell’attore) e senza assegnare il termine di replica di cui al citato art. 183 c.p.c., comma 8; sostiene, inoltre, che il Giudice del merito doveva formare il suo convincimento “solo” sulle prove testimoniali, e non invece mettere a confronto quest’ultime con le s.i.t. raccolte dai CC.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5-omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sostiene che la Corte territoriale non abbia in alcun modo considerato il fatto (oggetto di discussione tra le parti) che la documentazione dei c.c. non poteva ritenersi attendibile in quanto il Giudice di Pace di Castrovillari aveva disposto l’annullamento del verbale di accertamento di illecito amministrativo sul presupposto della “mancata prova delle valutazioni poste dal verbalizzante a fondamento del S.P.V. di contestazione”.

Il primo motivo, con il quale in sintesi si pone una censura di violazione dei poteri officiosi del Giudice, è inammissibile.

Nel ricorso, invero, non viene precisato se, a fronte dell’ordine (da parte del primo Giudice) di acquisizione del verbale dei c.c., sia stata o meno sollevata eccezione a norma dell’art. 157 c.p.c., e proposto quindi il relativo motivo di appello; la censura, peraltro, è anche priva di correlazione con la sentenza impugnata, nella quale è stato inve affermato che, rispetto alla disposta acquisizione, non furono sollevate contestazioni

In particolare, in ogni modo:

non sussiste la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), che, come precisato da Cass. 11892 del 2016 e ribadito da Cass. S.U. 16598/2016, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando (e non è il caso di specie) il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime;

non sussiste, inoltre, neanche la violazione dell’art. 2697 c.c., che, come ribadito da Cass. S.U. 16598, “si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni”, e non quando, come in sostanza avvenuto nel caso di specie, ci si duole solo che la Corte territoriale, a seguito del procedimento di acquisizione e valutazione del materiale probatorio strumentale alla decisione, non abbia ritenuto raggiunta la prova dei fatti dedotti a fondamento della domanda risarcitoria avanzata;

nè sussiste, infine, la violazione dell’art. 115 c.p.c., che, come precisato dalla cit. Cass. 11892/2016, può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche quando (come nella specie) il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.

Il secondo motivo è anch’esso inammissibile, in quanto non in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.; conf. Cass. S.U. 8053 e 8054 del 2014; v. anche Cass. 21152/2014 e Cass. 17761/2016, che ha precisato che per “fatto” deve intendersi non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (conf. Cass. 29883/2017); nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato) omesso, ma si è limitato (inammissibilmente, per quanto detto) ad evidenziare la mancata considerazione, da parte del giudice del merito, dell’annullamento del verbale di accertamento di illecito amministrativo per violazione dell’art. 143 C.d.S., comma 12; annullamento disposto con sentenza 79/2004 del Giudice di pace di Castrovillari sul presupposto della “mancata prova delle valutazioni poste dal verbalizzante a fondamento del S.P.V. di contestazione”, e che di per sè non è decisivo in ordine alla statuizione impugnata, fondata non sulle “valutazioni” del verbalizzante ma sui fatti e sulle dichiarazioni dallo stesso riportate.

La doglianza, peraltro, non chiarisce la decisività della risultanza omessa, tenuto conto che essa concerne la condotta del F..

Le considerazioni riportate da parte ricorrente in memoria non sono idonee a superare i rilievi di cui sopra.

In conclusioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Salvo revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato relativamente al presente giudizio di legittimità, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13 cit.; tale ulteriore importo non è dovuto, ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 cit., artt. 11 e 131, che ne prevedono la prenotazione a debito, da cui consegue la non debenza del pagamento anche dell’ulteriore importo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 cit., art. 13, comma 1-quater; (conf. Cass. 7368/2017, secondo cui “in materia di ricorso per cassazione, il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è tenuto, ove sia rigettata l’impugnazione, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio”; conf. Cass.. 9538/2017; 18523/2014).

La liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato, ove ne restino confermate le relative condizioni giustificative, è riservata, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 83, al giudice di merito che ha emesso la pronuncia passata in giudicato per effetto della presente ordinanza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente UnipolSai, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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