Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32721 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 18/12/2018), n.32721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE – T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26809-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

Contro

PIXYS SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 488/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 04 aprile 2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe

CRICENTI.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Agenzia delle Entrate ricorre avverso una decisione della Commissione Tributaria Regionale di Genova, che, a parziale riforma del primo grado. ha ritenuto la natura strumentale di un capannone, il cui costo era stato portato in deduzione dalla società Pixys srl, avente come scopo sociale attività di tesoreria e di recupero crediti.

Il giudice di appello ha ritenuto che il capannone godesse della qualità di bene strumentale per sua natura, non potendo essere che destinato all’attività industriale, e ciò anche se non utilizzato di fatto. Come tale era ammortizzabile di suo.

Agenzia delle Entrate ricorre avverso tale decisione con un motivo, con cui denuncia violazione e falsa applicazione del TUIR, artt. 102 e 109.

In pratica, secondo Agenzia delle Entrate il giudice di appello ha errato nell’intendere la disciplina dei beni ammortizzabili, ritenendo tali anche quelli non utilizzati di fatto, come il capannone in oggetto, che, nell’esercizio 2008, non era ancora entrato in funzione come capannone industriale.

Nessuno si è costituito per i contribuenti.

Il ricorso è fondato.

Invero il giudice di merito dà atto che il bene non era di fatto utilizzato, verosimilmente in quanto il complesso industriale cui era riferito non era ancora entrato in funzione.

Tuttavia ritiene irrilevante nello spirito della legge questo dato di fatto, facendovi prevalere la natura astrattamente strumentale del capannone.

In realtà il TUIR, art. 102, recita che le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene”.

Inoltre va provata la data dell’effettiva messa in funzione del bene, proprio a fini della decorrenza del costo da dedurre, mentre la messa in funzione va accertata in concreto tenuto conto della natura del bene (Cass. n. 12212 del 2017: Cass. n. 8773 del 2008). Si trattava nella fattispecie di un capannone industriale che non può dirsi posto in funzione per il solo fatto di essere stato acquistato o costruito, in quanto conformemente alla natura del bene, occorre che sia utilizzato per lo scopo industriale o produttivo cui è destinato.

Il giudice di appello ha in realtà trascurato questa regola, per dare rilievo solo alla natura in sè del bene, e dunque ha inteso la norma in un senso più ristretto di quello suo proprio, limitandone la ratio alla natura strumentale del bene, e non dando rilievo al diverso ed ulteriore requisito della effettiva messa in utilizzazione del bene ritenuto come strumentale.

Il ricorso va accolto, limitatamente all’unico motivo fatto valere, che non esaurisce l’ambito della controversia introdotta dal contribuente con il ricorso introduttivo. Ma, poichè gli altri capi di sentenza, diversi da quello qui impugnato non sono fatti oggetto di ricorso a loro volta, deve ritenersi formato il giudicato interno.

Le spese, in ragione del ridotto ambito della questione possono compensarsi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

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