Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32720 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 18/12/2018), n.32720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26800-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.M., in proprio e nella qualità di legale

rappresentante della Società STILE SRL, VE.MA.,

elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17,

presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3791/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 26 aprile 2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe

CRICENTI.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Agenzia delle Entrate ricorre avverso una decisione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che ha dichiarato decaduto il Fisco dal potere di notificare l’accertamento fiscale ravvisando di non poter riconoscere, date le modifiche legislative intervenute il raddoppio dei termini in caso di denuncia penale.

Agenzia delle Entrate aveva notificato, in data 30 dicembre 2014, un avviso di accertamento contestando alla società STILE, ed ai suoi soci oggi resistenti in giudizio, ricavi non contabilizzati per 573.186.00, ritenendo di conseguenza un maggior reddito di 615.723,00.

La notifica dell’accertamento era avvenuta fuori termine, avvalendosi l’Agenzia delle Entrate della regola per la quale, in caso di denuncia penale, per gli stessi fatti per cui è emesso l’accertamento i termini di notifica di quest’ultimo sono raddoppiati.

I giudici di merito, di primo e secondo grado, avevano ritenuto che le modifiche apportate alla norma (in particolare della L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 130, e art. 132) non consentivano di ritenere ancora vigente la regola del raddoppio dei termini.

Agenzia delle Entrate ricorre con un motivo, con cui la valere violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43), denunciando come erronea la tesi per cui il raddoppio dei termini per emettere avviso di accertamento in caso di denuncia penale (seppure la trasmissione della notizia di reato rosse avvenuta oltre termine) non è più regola vigente.

Si sono costituiti i contribuenti ed hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per diretto di autosufficienza, nonchè l’infondatezza nel merito.

Il ricorso è rondato.

Intanto va respinta la tesi della inammissibilità. I controricorrenti assumono un diretto di autosufficienza, non risultando dall’atto se la questione qui proposta sia stata prospettata in appello, e non risultando allegato alcunchè a dimostrazione di tale circostanza.

In realtà, non solo nel ricorso, Agenzia dice di aver proposto la questione con specifico motivo di appello, tanto è che il giudice di secondo grado ha aderito alla tesi opposta, ma chiaramente nella decisione impugnata risulta affrontata la questione, segno che essa è stata posta al giudice di secondo grado proprio con l’atto di appello.

Nel merito, è giurisprudenza di questa Corte che in tema di accertamento tributario, i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per l’IRPEF e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per l’IVA, come modificati dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, conv. con modif., in L. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l’applicazione del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati. (Cass. n. 11620 del 2018; Cass. n. 26037 del 2016).

Ed è pacifico che, nella fattispecie, il periodo di imposta è precedente quello in corso al 31 dicembre 2016, risalendo, per l’appunto, al 2008.

Il ricorso va accolto con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania per la decisione sulle altre questioni ritenute superate dall’accoglimento della eccezione di decadenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

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