Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32720 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1024-2018 proposto da:

SIDRA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CORNELIO NEPOTE 16, presso lo

studio dell’avvocato ROSARIA INTERNULLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALBERTO GIACONIA;

– ricorrente –

contro

V.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3837/2017 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 31/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con citazione 15-6-2012 V.A. convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Catania la SIDRA SpA per sentirla condannare alla restituzione della somma di Euro 840,00, indebitamente percepita a titolo di corrispettivo del servizio di depurazione sin dal 2006.

A sostegno della domanda, premesso di avere di avere stipulato il 16-6-2006 con la SIDRA SpA un contratto di utenza di acqua corrente al servizio della sua casa di abitazione, sita in (OMISSIS), dedusse che la somministrante società aveva addebitato su ogni bolletta trimestrale l’importo di circa Euro 30,00 a titolo di canone del “servizio fognatura e depurazione” sebbene lo stabile condominiale di cui faceva parte la detta abitazione non avesse mai usufruito del relativo servizio; al riguardo evidenziò che con sentenza 335/2008 la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 155, comma 1, nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta anche nel caso di mancanza di impianti di depurazione o di temporanea inattività degli stessi.

Con sentenza 2872/2013 l’adito Giudice di Pace, nel contraddittorio delle parti, rigettò la domanda, ritenendo provato, attraverso la documentazione in atti e la prova per testi, che l’immobile in questione fosse regolarmente allacciato alla rete fognaria e che il relativo depuratore di contrada Pantano d’Arci fosse funzionante.

Con sentenza 3837/2017 il Tribunale di Catania, in accoglimento del gravame proposto da V.A., ha condannato la SIDRA SpA alla restituzione della somma di Euro 840,00, oltre interessi e spese di lite; in particolare il Tribunale ha, in primo luogo, rigettato la sollevata eccezione d’inammissibilità dell’appello ex art. 339, comma 3, e art. 113 c.p.c., rilevando al riguardo che la causa derivava da un rapporto giuridico relativo ad un contratto (di utenza) concluso secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c. (c.d. contratto di massa), e che quindi, ricorrendo l’ipotesi eccezionale di cui all’art. 113 c.p.c., comma 2, non poteva ritenersi decisa secondo equità, e la relativa sentenza era sempre appellabile (art. 339 c.p.c., comma 3); nel merito ha poi evidenziato che, benchè fosse stato dimostrato che il depuratore comunale di Pantano d’Arci fosse in esercizio da molti an (e comunque dal 2006) e che già nel 2005 lo stabile in questione fosse allacciato al fognatura pubblica, non era stato invece dimostrato dalla SIDRA SpA (sulla quale ricadeva il relativo onere) che attraverso la rete fognaria comunale le acque reflue dell’immobile venissero in concreto convogliate al depuratore di Pantano d’Arci; nello specifico, infatti, nel caso (quale quello di specie) di azione di ripetizione d’indebito, spettava all’accipiens (e quindi alla SIDRA SpA) dimostrare la sussistenza e la validità di una causa idonea a giustificare la ritenzione della somma di denaro percetta.

Avverso detta sentenza SIDRA SpA propone ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi.

V.A. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 3- violazione e falsa applicazione dell’art. 339, comma 3, si duole che il Tribunale abbia rigettato l’eccezione d’inammissibilità dell’appello; al riguardo rileva che il V. aveva proposto un’azione di ripetizione di indebito, che, come tale, prescindeva, dal contratto stipulato di utenza stipulato con la SIDRA, sicchè il rapporto giuridico in esame non poteva ritenersi derivato da un c.d. contratto di massa; di conseguenza, avendo la causa un valore inferiore ad Euro 1.100,00, doveva ritenersi decisa secondo equità e, quindi, l’appello doveva ritenersi inammissibile.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 5- omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonchè -ex art. 360 c.p.c., n. 3- violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., si duole, innanzitutto, che il Tribunale abbia omesso di esaminare un fatto decisivo, e cioè la circostanza che la Sidra, attraverso la testimonianza dell’ing. O.A. (secondo cui l’intero stabile in questione risultava “allacciato ad una rete fognaria funzionale con recapito al Depuratore di Pantano d’Arci”), aveva dimostrato che le acque reflue erano convogliate dall’abitazione del V. al depuratore sito in contrada Pantano d’Arci; la ricorrente, inoltre, in ogni modo sostiene che comunque, pur essendosi la SIDRA premurata di fornire la prova del collegamento tra la rete fognante ed il detto impianto di depurazione, il relativo onere probatorio non era a suo carico, incombendo sull’attore, in tema di ripetizione di indebito, la prova sia dell’avvenuto pagamento sia della mancanza di causa debendi.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 3- violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., si duole che il Tribunale abbia pronunciato sulla questione del collegamento tra la rete fognaria e l’impianto di depurazione di Contrada Pantano d’Arci nonostante il V. non abbia chiesto l’accertamento di siffatto collegamento, che doveva quindi ritenersi pacifico ed incontestato, oltre che (come sopra evidenziato) anche provato.

Con il quarto motivo la ricorrente, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 3- violazione e falsa applicazione dell’art. 155 cod. ambiente, sostiene che il Tribunale si sia limitato a riportare la sentenza della Corte Cost. 335/2008, non considerando che l’art. 155, nella sua versione modificata dalla Corte Cost., prevedeva che non fosse dovuto alcun corrispettivo solo nell’ipotesi di mancanza o temporanea inattività del depuratore, senza nulla precisare circa il funzionamento della rete fognaria o il collegamento di detta rete al depuratore.

Il primo motivo è infondato.

La causa ha come oggetto la restituzione di una somma di denaro, corrisposta in esecuzione di un contratto di utenza e non più dovuta per effetto di intervento della Corte Costituzionale, sicchè, pur risolvendosi in una richiesta di restituzione per indebito oggettivo, trae origine dal contratto di utenza, e quindi da un c.d. contratto di massa.

Il secondo motivo, nella parte in cui si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.p.c., è fondato alla luce del costante principio di questa S.C. secondo cui “nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell’onere della prova a carico dell’attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l’avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (v. da ultimo, Cass. 30713/2018; v. Cass. 24948/2017; 9201/2015; 7501/2012).

Il Tribunale, in particolare, legge male i precedenti che evoca, afferenti a fattispecie in c si deduce a fondamento dell’indebito l’assoluta assenza di causa, mentre nella specie viene dedotta una causa apparentemente giustificativa ma si vuole dimostrare in concreto l’assenza dei presupposti della stessa.

L’accoglimento del motivo in ordine alla violazione di legge comporta l’assorbimento dello stesso con riferimento al dedotto vizio motivazionale nonchè l’assorbimento del terzo e del quarto motivo.

In conclusione, quindi, va rigettato il primo motivo ed accolto il secondo, con assorbimento del terzo e del quarto; l’impugnata sentenza va quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Catania, in persona di diverso Magistrato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo; accoglie il secondo, con assorbimento del terzo e del quarto; cassa, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Catania, in persona di diverso Magistrato

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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