Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3272 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. I, 10/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 10/02/2011), n.3272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17111/2005 proposto da:

FALLIMENTO FRA.GRI (c.f. (OMISSIS)), in persona del Curatore

Dott. B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

PRISCILLA 4, presso l’avvocato COEN STEFANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALCARO Francesco, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CAPOSILE 2, presso l’avvocato ANZALDI ANTONINA, rappresentata e

difesa dall’avvocato GESMUNDO Vittorio Donato, giusta procura

speciale per Notaio FABIO TURCHINI di FIRENZE – Rep. n. 25179 del

12.7.05;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 693/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato COEN STEFANO, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato CALUGI GIOVANNI, per

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Firenze respinse, con sentenza 3 dicembre 2001 la domanda revocatoria proposta dal curatore del Fallimento Fra.Gri s.n.c. nei confronti della Spa Monte dei Paschi di Siena, giudicando che non fosse stata data la prova della scientia decoctionis della banca al tempo delle rimesse per complessive L. 577.238.167 eseguite dalla società sul conto corrente aperto presso la banca medesima.

Contro di essa il fallimento propose appello, che la Corte d’appello di Firenze respinse con sentenza in data 7 maggio 2004. Esaminando i motivi di gravame la corte osservò che:

– non vi era prova che l’emissione nel periodo sospetto di assegni senza provvista – alcuni dei quali tratti sul Monte dei Paschi di Siena – fosse a conoscenza della banca, avendo la curatela riferito che essi – e in particolare quelli tratti sulla banca appellata – erano stati pagati a mani dell’ufficiale giudiziario;

– l’aumento dell’apertura di credito da Euro 30.000,00 a 80.000,00 esprimeva la consapevolezza non dello stato d’insolvenza, ma solo di una temporanea difficoltà della debitrice in ordine agli assegni già emessi ma “sospesi”, mentre l’accoglimento della richiesta si basava, nella motivazione, sulla circostanza che la società aveva ripreso l’attività a ritmo serrato nello stabilimento acquistato, per far fronte al contratto di fornitura intrattenuto con una società primaria del settore;

– i finanziamenti ottenuti attraverso l’anticipazione contro cessione crediti per fornitura merci, e l’anticipazione garantita da pegno su titoli si inserivano nell’andamento normale dell’impresa della debitrice.

Per la cassazione di questa sentenza, non notificata il fallimento ricorre per due motivi, trattati congiuntamente e illustrati anche con memoria.

La banca resiste con controricorso e con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso reca in epigrafe l’indicazione di due mezzi d’impugnazione, il primo per violazione dell’art. 2729 c.c. e L. Fall., art. 67, comma 2, e il secondo per vizi di motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Sotto tale rubrica mista sono svolti cumulativamente vari argomenti critici in ordine alla statuizione impugnata, nella parte concernente l’affermazione della scientia decoctionis da parte della banca. Più precisamente, si censura:

– la tesi che l’anteriorità di un elemento rivelatore della scientia decoctionis rispetto al periodo sospetto o alle rimesse da revocare renderebbe irrilevante il medesimo elemento;

– l’argomento che l’aumento dell’apertura di credito fosse motivato dalla notizia trasmessa dalla filiale circa la ripresa dell’attività aziendale a ritmo sostenuto (ciò sarebbe contraddetto dal contenuto di documenti in atti);

l’affermata ignoranza in capo alla banca dell’emissione di assegni su di essa, privi di provvista;

– la riconduzione della particolare forma dei finanziamenti concessi al normale svolgimento dell’attività d’impresa.

Al riguardo si osserva quanto segue. Il giudice di merito ha escluso la conoscenza degli assegni privi di copertura emessi sul conto corrente aperto presso di essa con l’argomento – ignorato, e pertanto non specificamente censurato dal ricorrente – che gli assegni erano stati pagati a mani dell’ufficiale giudiziario. Nonostante alcune erronee affermazioni in ordine alla data rilevante per la conoscenza dello stato d’insolvenza dell’impresa poi dichiarata fallita, la rilevanza dell’aumento dell’apertura di credito è stata motivata, dalla corte di merito, con la fiducia nutrita nella ripresa dell’attività produttiva, attraverso una ricostruzione dei fatti basata sulla lettura dei documenti acquisiti al processo, e che si sottrae al sindacato di legittimità della cassazione. La diversa interpretazione di quei documenti – del resto neppure riprodotti del ricorso – proposta dal fallimento ricorrente non può essere fatta direttamente dalla corte di legittimità, e non sono stati formulati sul punto adeguati mezzi d’impugnazione. Infine l’apprezzamento del significato dei finanziamenti attraverso anticipazioni, da condurre nel contesto, come chiede il fallimento, è riservato al merito e non sì traduce in una censura che possa trovare ingresso in questa sede.

In conclusione il ricorso è infondato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.700,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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