Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3272 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3272 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

Data pubblicazione: 09/02/2018

ORDINANZA
sul ricorso 23634-2016 proposto da:
COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in RONIA, LUNGOTEVERE MELLINI

C.

17, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE \TITOLO, che lo
rappresenta e difende;

ricorrente

contro
SWEET TRAVEL SRL, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO ENIII-10 24,
presso lo studio dell’avvocato DARIO MANNA, rappresentata e
difesa dagli avvocati SALVATORE TRANI, SILVIO TRANI;

controricorrente

avverso la sentenza n. 2439/8/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 10/03/2016;

AIA

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCI°
NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO
La Corte,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata e che il ricorrente ha depositato
memoria, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 2439/8/2016, depositata il 10 marzo 2016, non
notificata, la CTR della Campania rigettò l’appello proposto dal
Comune di Ischia nei confronti di Sweet Travel S.r.l. (di seguito
società) avverso la sentenza della CTP di Napoli, che aveva accolto il
ricorso proposto dalla società avverso avviso di pagamento emesso
dall’ente locale per TA.RSU in ordine all’anno d’imposta 2011.
Avverso la sentenza della CTR il Comune Ischia ha proposto ricorso
per cassazione affidato ad un solo motivo, nel quale convergono
diversi ordini di censure, ulteriormente illustrato da memoria critica
alla proposta del relatore di cui all’art. 380 bis c.p.c.
La società resiste con controricorso.
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia «error in iudicandoTravisamento dei fatti — Erroneità — Violazione degli artt. 6 e 7 L. n.
212/2000 — Violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c. per insufficiente
motivazione della sentenza», per avere ritenuto viziato l’atto per difetto
di motivazione sul presupposto dell’omessa notifica dell’avviso
bonario richiamato dall’avviso di pagamento, senza che fosse valutato
Ric. 2016 n. 23634 sez. MT – ud. 23-11-2017
-2-

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,

se l’avviso bonario fosse atto necessario oppure no, ignorando,
peraltro la sussistenza di pronunce intervenute tra le stesse parti (CTP
Napoli, n. 78/22/2009; CTR della Campania n. 227/44/10 e
339/28/2012), passate in giudicato, che, in relazione a pregresse
annualità e con riferimento alla stessa unità immobiliare, avevano

Il motivo deve ritenersi inammissibile.
In esso risultano, infatti, coacervati diversi ordini di censure, in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., quest’ultima
formulata peraltro in termini d’insufficienza motivazionale (cfr., in
proposito, Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053) senza che ne risulti
possibile l’esame separato (si veda Cass. sez. unite 6 maggio 2015, n.
9100), dovendo in ogni caso rilevarsi come anche in relazione al
denunciato vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto,
lo stesso risulti in ogni caso carente di autosufficienza in relazione alle
pronunce invocate come giudicato esterno tra le parti, non trascritte
nel loro contenuto, né allegate al ricorso, senza che neppure ne risulti
indicato tempo e luogo della relativa produzione nel giudizio di merito
(sull’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione riguardo
all’eccepita sussistenza di giudicato esterno, cfr., più di recente, Cass.
sez. 5, 11 febbraio 2015, n. 2617; eass. sez. 2, 23 giugno 2017, 15737).
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo.
P. Q.I\ I.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità,
che liquida in Euro 1100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie
nella misura del 15 per cento, agli esborsi, che liquida in euro 200,00,
Ric. 2016 n. 23634 sez. MT – ud. 23-11-2017
-3-

ritenuto legittimi gli avvisi di pagamento emessi dal Comune.

ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso

articolo 13.

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