Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3272 del 07/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 11/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8256-2014 proposto da:

A.P., nella qualità di liquidatore e legale rappresentante

di (OMISSIS) SRL, IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESARE

GLENDI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE rappresentata e difesa dagli avvocati ERSILIO GAVINO,

CALISI GIOVANNI giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 22/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

10/10/2012, depositata il 03/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

udito l’Avvocato Calderara Gianluca (delega avvocato Luigi Manzi)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento recante il numero di r.g. 8256/2014 è stata depositata la seguente relazione:

“con sentenza pronunciata in data 11.7.2013, il Tribunale di Genova ha dichiarato, su istanza di EQUITALIA Nord s.p.a., il fallimento della (OMISSIS) srl in liquidazione.

Avverso la sentenza ha proposto reclamo la società fallita, la quale ha in primo luogo denunciato la nullità della notificazione dell’atto introduttivo della fase prefallimentare, in quanto eseguita con le modalità previste dall’art. 143 c.p.c., al liquidatore della società – avendo la società stessa da anni cessato la propria attività – senza che fossero state effettuate dal creditore istante le indagini che l’uso dell’ordinaria diligenza avrebbe consigliato; inoltre, nel merito, la reclamante ha sostenuto che il Tribunale avrebbe violato la L.Fall., art. 10, nel dichiarare fallita una società che, inattiva dal 2004, non aveva presentato più bilanci e che pertanto avrebbe dovuto da tempo essere cancellata d’ufficio dal registro delle imprese ai sensi dell’art. 2940 c.c. la reclamata l’Equitalia si è costituita evidenziando che nel luogo dove è stata notificata la sentenza di fallimento non vi è la residenza, nè il domicilio del liquidatore, e sostenendo che detto indirizzo non potesse essere in alcun modo conosciuto da essa istante; ha sostenuto inoltre che il liquidatore in plurimi atti, anche coevi all’istanza di fallimento, avesse dichiarato di essere residente in Oristano, luogo della sua ultima residenza conosciuta, e non in Genova. Ha quindi sostenuto la validità della notifica ivi eseguita ex art. 143 c.p.c..

Con sentenza n. 22 del 3.3.2014 la Corte Appello di Genova ha respinto il reclamo proposto da A.P., nella qualità di liquidatore e di legale rappresentante di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, sulla base delle seguenti ragioni:

– Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il ricorso sulle formalità di notificazione di cui all’art. 143 c.p.c., per il caso delle persone irreperibili, presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto. Nella fattispecie concreta, l’ufficiale giudiziario ha dato espressamente atto dell’esecuzione di ulteriori infruttuose ricerche in Oristano, luogo di ultima residenza del liquidatore, per cui il principio espresso dalla Corte Suprema appare rispettato. Non rileva che all’ A. sia stata successivamente notificata la sentenza di fallimento in Genova, posto che il luogo ove è avvenuta la notifica è, secondo la stessa parte reclamante, l’ultima residenza del coniuge dell’ A., presso la quale non risulta che il liquidatore abbia mai avuto il proprio domicilio o la propria residenza. – Nel merito, si osserva che il termine annuale di cui alla L.Fall., art. 10, decorre dalla data della effettiva cancellazione dal registro delle imprese ovvero da quella in cui la detta cessazione sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, per cui la circostanza che ricorressero) i presupposto per la cancellazione d’ufficio di (OMISSIS) s.r.l. è ininfluente.

Avverso tale pronuncia, A.P. ricorre per Cassazione, sulla base dei seguenti motivi:

– Violazione o falsa applicazione dell’art. 143 c.p.c., e art. 148 c.p.c., comma 2, in relazione alla L.Fall. art. 15, commi 3 e 9. Violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 156c.p.c., comma 3, art. 118 disp. art. c.p.c., e art. 111 Cost., consistente nel fatto che la Corte d’Appello di Genova, con la sentenza impugnata, ha rigettato il primo motivo di reclamo, pur in difetto dei presupposti richiesti dall’art. 143 c.p.c., per la notifica secondo le formalità ivi precisate, e, in specie, senza l’effettuazione di adeguate ricerche. Inoltre, si fa riferimento alla mera apparenza della motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, resa dalla Corte territoriale sul punto decisivo relativo all’apprezzamento dell’onere di diligenza in capo al notificante.

– Violazione o falsa applicazione della L.Fall., art. 10, e dell’art. 2490 c.c., comma 6; difetto di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, consistente nel fatto che la Corte d’Appello ha applicato in maniera non corretta l’art. 2490 c.c. e, consequenzialmente la L.Fall., art. 10, insistendo sul punto secondo cui la società fosse inattiva dal 2004 e che dal 2005 non aveva più presentato i bilanci, cono conseguente applicazione della condizione (mancato deposito di tre bilanci consecutivi) della cancellazione officiosa.

Resiste con controricorso Equitalia Nord s.p.a..

Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato in quanto la Corte d’Appello, nella sentenza impugnata, ha espressamente dato atto delle ricerche compiute dall’ufficiale giudiziario prima di notificare ai sensi dell’art. 143 c.p.c., e dell’avvenuta esecuzione di tali ricerche è fatta menzione anche in calce alla notifica come riferito in ricorso a pag. 7. 1,a circostanza della successiva notificazione della sentenza a Genova non è stata ritenuta dalla corte d’Appello, con accertamento di fatto insindacabile e fondato su motivazione non apparente, indice d’insufficienza delle ricerche eseguite ma al contrario circostanza del tutto irrilevante. Il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto il termine di un anno, entro il quale l’imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi della L.Fall., art. 10 (nel testo modificato) dal D.Lgs. n. 5 del 2006, e dal D.Lgs. n. 169 del 2007), decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l’imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell’effettiva cessazione dell’attività. (Sez. 1, Sentenza n. 8092 del 21/04/2016; 12214 del 2014). La regola vale anche nell’ipotesi del mancato deposito dei bilanci per tre anni (art. 2490 c.c.). La mera realizzazione della condizione fattuale non e idonea ad integrare il dies a quo per la cessazione dell’attività, essendo necessaria l’effettiva iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese. (Cass. 5655 del 2012).

Ove si accolgano i predetti rilievi, il ricorso dovrà essere rigettato.

Il Collegio aderisce alla relazione depositata osservando in ordine alla dedotta chiusura del fallimento che permane l’interesse ad agire ed a contraddire delle parti del giudizio, essendo rilevante in ordine agli effetti che ne possono scaturire le cause della sopravvenuta condizione “in bonis” del soggetto dichiarato fallito. l,a chiusura del fallimento, peraltro genericamente richiamata senza specificazioni ulteriori produce effetti diversi dall’insussistenza delle condizioni ab origine (per causa impediente in rito o per ragioni di merito) per la dichiarazione di fallimento.

Sulle ragioni di rigetto la memoria nulla aggiunge a quanto già contenuto) nella relazione depositata sia in ordine alle effettuate ricerche – condizione di validità della notificazione contestata, risultanti dall’accertamento svolto dalla Corte d’Appello, sia in ordine all’applicazione dell’art. 2490 c.c., di ci si dà specifico atto e se ne giustifica l’irrilevanza nell’esame del secondo motivo.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente da liquidarsi in Euro 5000 per compensi; Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge. Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA