Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3272 del 03/02/2022

Cassazione civile sez. I, 03/02/2022, (ud. 04/11/2021, dep. 03/02/2022), n.3272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30715/2020 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv.to Massimo Carlo Seregni, del Foro di Milano, che lo

rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12

presso la Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1607/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/11/2021 da Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza in data 4/3/2017 il Tribunale di Forlì respinse il ricorso proposto da C.M., nato in (OMISSIS), avverso il diniego della Questura di Forlì del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. Su impugnazione del ricorrente la Corte di Appello di Bologna ha confermato il provvedimento di primo grado. Avverso la predetta sentenza C.M. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 353 e 354,28 e 38 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, perché la Corte di Appello non ha rilevato d’ufficio l’incompetenza del Tribunale di Forlì essendo funzionalmente competente il Tribunale di Bologna ex art. 28 c.p.c..

Il motivo è infondato stante la preclusione di cui all’art. 38 c.p.c., comma 3, che non consente al giudice di appello di rilevare d’ufficio una incompetenza del giudice di primo grado che non sia stata tempestivamente eccepita dal ricorrente nella comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, né rilevata d’ufficio dal giudice di primo grado entro l’udienza di trattazione di cui all’art. 183 c.p.c..

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5, perché la Corte non ha pronunciato sul motivo di appello relativo alla violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, e non ha valutato che il ricorrente era figlio di cittadino italiano.

Il motivo è inammissibile.

Per quanto attiene alla omessa pronuncia, l’illustrazione del motivo non contiene alcuna specifica indicazione, richiesta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, circa il contenuto del motivo di appello sul quale il giudice avrebbe omesso di pronunciare (cfr. tra molte Cass. n. 6014 del 13/03/2018). Quanto al resto, l’illustrazione del motivo involge questioni di merito inammissibili in questa sede.

La Corte infatti ha accertato la pericolosità sociale del ricorrente desunta dalla condanna ad un anno di pena detentiva per spaccio di stupefacenti, valutando tutti gli elementi relativi allo stile di vita ed ai rapporti con ambienti criminali. Pertanto il diritto all’unità familiare è stato ritenuto nella specie recessivo rispetto alle esigenze di tutela dell’ordine pubblico. Si tratta di accertamento di fatto, che non viene censurato in maniera idonea dal ricorrente, il quale chiede in sostanza che questa Corte riesamini – ciò che invece non le è consentito – il giudizio di pericolosità sociale.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese del ricorrente.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2022

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