Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32718 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21787-2017 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASILINA VECCHIA

27, presso lo studio dell’avvocato ANNA TECCE, rappresentato e

difeso dall’avvocato RAFFAELE MARTONE;

– ricorrente –

contro

UBI BANCA SPA già BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB SPA, in persona del

procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

AQUILEIA 12, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MORSILLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO MOLINARI

TOSATTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 513/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 29/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza 191/2009 il Tribunale di Salerno, sez. distaccata di Eboli, ha condannato il Banco di Brescia SpA (ora UBI Banca SpA) al pagamento,in favore di O.A., quale erede di O.G., della somma di Euro 5.892,47, oltre interessi legali, quali dividendi su 119 azioni Rolo Banca 1473 detenuti in custodia ed amministrazione, il cui controvalore era stato già liquidato agli eredi nell’aprile 1998, nonchè al pagamento della somma di Euro 2000,00, a titolo di risarcimento danni.

Con sentenza 513/2017 la Corte d’Appello di Salerno, in accoglimento del gravame proposto dall’Istituto di credito, ha rigettato la domanda attorea; in particolare la Corte territoriale ha ritenuto che l’attore, in capo al quale ricadeva il relativo onere, non aveva fornito la prova nè della sussistenza e della distribuzione dei detti dividendi nel periodo in questione nè della dedotta appropriazione delle relative somme da parte dell’Istituto di credito; al riguardo, dopo avere precisato che il pagamento di dividendi non è un “connaturale effetto” collegato alla titolarità delle azioni e che la distribuzione di dividendi è una semplice opzione per le società quotate, ha inoltre evidenziato che neppure la CTU aveva potuto accertare alcunchè, atteso che il consulente nella sua relazione aveva riferito solo di “eventuali” dividendi, e che ingiustificata appariva, di conseguenza, la condanna della Banca per un suo non meglio precisato “comportamento”

Avverso detta sentenza O.A. propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso UBI Banca SpA

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

O.A. e UBI Banca SpA hanno presentato ulteriori memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando -ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione falsa applicazione degli artt. 2967 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., sostiene l’erroneità della impugnata decisione, fondata su una motivazione apodittica ed insufficiente e non ancorata a convincenti elementi di prova.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando -ex art. c.p.c., nn. 3 e 5- violazione e falsa applicazione degli artt. 1282 e 1284 c.c., nonchè motivazione contraddittoria, si duole che la Corte territoriale abbia sostenuto che il calcolo fosse stato effettuato dal consulente in assenza di documentazione e senza riferimento a criteri concreti e precisi, il CTU, invero, in assenza della documentazione andata in parte distrutta, aveva definito ex artt. 1282 e 1284 c.c., il valore dei frutti delle azioni Rolo Banca 1473 nella misura degli interessi legali sulla somma rimborsata solo in data 24-4-1998, dopo tredici anni dalla richiesta.

Entrambi i motivi sono inammissibili

Le denunziate violazioni di legge si risolvono, invero, in una richiesta di nuovo esame delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità, a maggior ragione dopo la novella dell’art. 360, n. 5, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.; conf. Cass. S.U. 8053 e 8054 del 2014; v. anche Cass. 19881 del 2014; Cass. 11892/2016; Cass. 21152/2014 e Cass. 17761/2016, che h precisato che per “fatto” deve intendersi non una “questione” o un “punto” dell sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (conf. Cass. 29883/2017); nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato) omesso, ma si è limitato (inammissibilmente, per quanto detto) a criticare la valutazione delle risultanze istruttorie per come operata dalla Corte territoriale.

In particolare il secondo motivo non denuncia affatto nè la violazione nè la falsa applicazione delle due norme di diritto indicate nella intestazione, ma ne postula la violazione come risultato di una sollecitazione a rivalutare risultanze istruttorie, il che (come detto) non è consentito dai limiti del controllo della motivazione sulla questio facti esistenti a seguito della novellazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.

In ogni modo, inoltre, non sussiste la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), che, come precisato da Cass. 11892 del 2016 e ribadito (in motivazione) da Cass. S.U. 16598/2016, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando (e non è il caso di specie) il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

Nè sussiste la violazione dell’art. 115 c.p.c., che, come precisato da Cass. 11892/2016, può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche quando (come nella specie) il medesimo, nel valutare le risultanze istruttorie, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.

Non sussiste, inoltre, neanche la violazione dell’art. 2697 c.c., che, come ribadito da Cass. S.U. 16598, “si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo onus probandi a una p diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispe basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni”, e non quando, come nella speci ci si duole solo che la Corte territoriale, a seguito del procedimento di acquisizione e valutazione del materiale probatorio strumentale alla decisione non abbia ritenuto raggiunta la prova dei fatti dedotti a fondamento della domanda avanzata.

I motivi, peraltro, violano anche l’art. 366 c.p.c., n. 6, giacchè discorrono di risultanze istruttorie senza fornirne l’indicazione specifica (v. Cass. 22303 del 2008 e Cass. S.U. 28547/2008).

La memoria del ricorrente è inidonea a superare i su esposti rilievi.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.000,00, oltre all spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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