Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32717 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 18/12/2018), n.32717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25343-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 793/17/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 22 marzo 2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso una decisione della Commissione Tributaria Regionale di Firenze che, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto applicabile al caso del contribuente il regime familiare di tassazione dei ricavi non dichiarati.

In particolare, il contribuente svolge attività di agente nel settore alimentare. Per l’anno 2009 ha dichiarato un reddito di 72.939.00 Euro, mentre l’Agenzia delle Entrate, a seguito di controlli incrociati, ha ritenuto che il reddito effettivamente percepito fosse di 150 mila circa.

Il contribuente ha proposto ricorso, eccependo tra l’altro, che a tale reddito (che contestava comunque di aver percepito) si dovesse applicare il regime di imputazione proporzionale previsto per le imprese familiari e le società personali.

Questa tesi è stata accolta dai giudici di appello, la cui sentenza è ora impugnata da Agenzia delle Entrate, che là valere un solo motivo di ricorso, consistente in violazione di legge (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, comma 4).

Agenzia delle Entrate ritiene che il regime familiare non si applica all’impresa familiare, cui non è estensibile quello delle società personali, ma soprattutto, che il regime di imputazione proporzionale previsto per i redditi familiari si applica soltanto in presenza di una dichiarazione dei redditi, e non già quando il reddito è frutto di un accertamento da parte del Fisco, come nella fattispecie è avvenuto.

Non si è costituito il contribuente.

Il ricorso è fondato.

Invero, a prescindere dalla assimilazione dell’impresa familiare alla società di persone, anche per l’aspetto Fiscale (Cass. Sez. U. n. 23676 del 2014), l’imputazione proporzionale del reddito ai componenti dell’impresa presuppone che sia stata presentata dichiarazione dei redditi, nella quale siano indicati i familiari che collaborano, le quote loro attribuite e l’attestazione di aver lavorato per l’impresa (Cass. n. 7995 del 2017: Cass. n. 23170 del 2010).

La ratio del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, sta nella necessità, poichè l’imputazione del reddito (e la sua conseguente tassazione) è proporzionale (e non forfettaria) di sapere quale è stato e se vi sia stato un contributo del familiare, e dunque il reddito di quest’ultimo, circostanza che solo dalla dichiarazione può risultare, e che di certo non può essere ricavata autonomamente dal Fisco in sede di accertamento.

Il ricorso va pertanto accolto e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese del giudizio di merito, e condanna B.R. alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessive 5600,00 Euro, oltre spese anticipate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

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