Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32717 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20012-2017 proposto da:

CIPA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MODESTO PANETTI 95, presso lo

studio dell’avvocato F.A., che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

RUSSO HOTELS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116,

presso lo studio dell’avvocato CARLO MILIARDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALFREDO SGUANCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2112/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza 2047/2015 il Tribunale di Torre Annunziata rigettò l’opposizione proposta dalla Cipa SpA avverso l’atto di precetto notificatole, ad istanza della Russo Hotels srl in data 11-10-2013, con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di Euro 132.987,56 in forza di sentenze 278/2012 del Tribunale di Torre Annunziata e 1699/2013 della Corte d’Appello di Napoli.

Con sentenza 2112/2017 la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto dalla CIPA SpA ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese di lite nonchè., ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, dell’ulteriore somma di Euro 2.500,00; in particolare la Corte territoriale, in conformità con quanto affermato anche dal primo Giudice, ha rilevato che, come era evidente dalla lettura del dispositivo e della motivazione della propria sentenza 1699/2013, con la stessa, in parziale riforma della sentenza di primo grado 278/2012 del Tribunale di Torre Annunziata, erano state dichiarate improponibili (per la presenza di clausola arbitrale ed in accoglimento della relativa eccezione sollevata dalla Russo Hotels) solo le domande avanzate contro la Russo Hotel dalla CIPA mentre era stata confermata la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva accolto la domanda riconvenzionale di condanna per Euro 100.353,77, oltre interessi, proposta dalla Russo Hotel contro la CIPA; correttamente, pertanto, il Giudice di prime cure aveva svolto il suo compito di Giudice dell’opposizione a precetto, necessariamente limitato all’interpretazione delle sentenze poste a base del precetto medesimo; siffatta decisione non era in contrasto con la compensazione delle spese di lite, disposta dallo stesso Tribunale in ragione della “formulazione effettivamente non limpida della sentenza di secondo grado”; per la palese infondatezza dell’appello e per l’intento dilatorio perseguito dall’appellante, ha inoltre ritenuto sussistenti anche i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Avverso detta sentenza la CIPA Spa propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso Russo Hotel srl.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente denunzia “erronea interpretazione questione giudiziale, mancata ed erronea motivazione su intervenuto assorbente giudicato”.

Con il secondo motivo denunzia “errata ed illogica condanna per spese di lite con errata ed illegittima interpretazione della fattispecie giudiziale ex art. 96 c.p.c. e D.P.R. n. 115 del 2002.

Il primo motivo, peraltro non ricondotto all’art. 360 c.p.c., è inammissibile per manifesta violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto la ricorrente: a) non fornisce nessuna indicazione, nè tramite riproduzione diretta nè tramite riproduzione indiretta (in quest’ultimo caso con precisazione della parte corrispondente all’indiretta riproduzione), riguardo alla sentenza della Corte d’Appello costituente il titolo esecutivo; b) non localizza tale sentenza in questo giudizio di legittimità; siffatte carenze integrano la predetta violazione secondo la consolidata giurisprudenza di questa S.C., a partire da Cass. 22303 del 2008 e Cass. S.U. 28547/2008.

Il motivo è, in ogni modo, inammissibile anche perchè prospetta una interpretazione del titolo esecutivo diversa rispetto a quella del giudice dell’opposizione, ritenuta erronea solo perchè diversa da quella sostenuta dal ricorrente.

Il secondo motivo è infondato, in quanto la statuizione impugnata, nel condannare (in esito al rigetto del gravame ed al riscontrato intento dilatorio dello stesso) l’appellante alle spese anche ex art. 96 c.p.c., comma 3, ha fatto corretto uso del criterio della soccombenza e del potere discrezionale (non censurabile di per sè in sede di legittimità) di condannare il soccombente ad ulteriore somma equitativamente determinata, giustificandone l’esercizio in modo congruo rispetto ai presupposti normativi.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile

Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità, in quanto il controricorso, tenen4t presente che per la materia in questione non opera la sospensione feriale, è stanotificato tardivamente, oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., ed è quindi inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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