Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32716 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 12/12/2019, (ud. 29/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21077-2014 proposto da:

F.F., O.M., R.R., tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso le studio dell’avvocato

FRANCESCO AMERICO, rappresentati e difesi dall’avvocato ISETTA

BARSANTI MAUCERI;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difese dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Lffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 11/03/2014 R.G.N. 700/2013.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Che con la sentenza n. 9 del 2014, la Corte d’Appello di genova ha rigettato l’appello proposto da F.F., O.M. e R.R. nei confronti dell’INFN avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Genova.

2. I lavoratori, dipendenti di ruolo dell’INFN avevano adito il giudice chiedendo la condanna del datore di lavoro a stipulare in loro favore, a decorerre dalla data in cui erano stati assunti, la polizza assicurativa INA di cui alla convenzione sottoscritta dal datore di lavoro il 1 luglio 1963.

3. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, affermando la natura previdenziale e non retributiva della assicurazione complementare in questione.

4. La Corte d’Appello rigettava l’impugnazione richiamando la giurisprudenza di questa Corte, sentenza n. 6707 del 2013, che aveva escluso la natura retributiva dei versamenti effettuati dal datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare.

5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono i lavoratori prospettando un motivo di ricorso.

6. In prossimità dell’adunanza camerale sia l’INFN che i lavoratori hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Che con l’unico articolato motivo di ricorso i lavoratori prospettano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione erronea e falsa applicazione: della L. n. 144 del 1999, art. 64, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, della L. n. 70 del 1975, art. 14, del D.Lgs. n. 124 del 1999, artt. 3 e 9 e art. 18, comma 9, della L. n. 379 del 1955, art. 39.

I ricorrenti sviluppano il motivo di ricorso richiamando in particolare le argomentazioni delle sentenze di questa Corte n. 3188 del 2012 e n. 10960 del 2013, che hanno riconosciuto che il suddetto trattamento r on ha natura di trattamento di previdenza integrativa.

Inoltre, deducono che la Corte d’appello non forniva motivazioni in ordine alla permanenza della polizza anche successivamente alla data del 1 ottobre 1999, nonostante la L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 2, che aveva previsto la soppressione dei fondi per la previdenza integrativa dell’AGO.

2. Il motivo, che si incentra sulla natura retributiva della polizza, censurandone l’affermata natura previdenziale che costituisce la ratio decidendi della sentenza di appello, non è fondato in ragione delle statuizioni di questa Corte a Sezioni Unite che con la sentenza n. 4698 del 2015 hanno risolto il contrasto giurisprudenziale che si era venuto a creare.

3. La questione della natura dei versamenti del datore ci lavoro nei fondi di previdenza complementare per il periodo anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, in cui si inserisce anche la polizza INA (1953) per cui è causa, è stata decisa da questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4684 del 2015, successiva alla sentenza impugnata, che ha affermato che per il periodo anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, i versamenti del datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare – sia che il fondo abbia personalità giuridica autonoma, sia che consista in una gestione separata del datore stesso – hanno natura previdenziale, non retributiva, sicchè non rientrano nella base di calcolo delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, è corretta la statuizione della Corte d’Appello, che ha affermato la natura previdenziale delle somme accantonate dal datore ci lavoro per la previdenza complementare, come sancito dalle Sezioni Unite con la citata sentenza n. 4698 del 2015 nel dirimere il contrasto giurisprudenziale che si era creato.

Come sì legge nella decisione n. 4684 del 2015 (cui adde, Cass., n. 14758 del 2017), i fondi di previdenza complementare preesistenti al 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della citata Legge delega n. 421 del 1992 (c.d. “Riforma Amato”), attuata con il D.Lgs. n. 124 del 1993, erano generalmente basati sul sistema “a ripartizione” caratterizzata da un meccanismo di bilancio in cui i contributi dei lavoratori attivi venivano utilizzati per pagare le prestazioni ai lavoratori in quiescenza; in sostanza, la contribuzione raccolta fra i lavoratori attivi veniva “ripartita” fra gli aventi diritto sotto forma di prestazioni previdenziali, mancando quindi la corrispondenza fra contribuzione e prestazione, atteso che la prima non incideva sulla misura delle future prestazioni, ma serviva a finanziare le prestazioni in corso. Gli stessi fondi erano normalmente caratterizzati dal regime “a prestazione definita” nel quale la misura della prestazione è determinata in funzione di particolari parametri, e non strettamente connessa all’ammontare dei contributi versati, con la conseguenza che in tali fondi prevale la funzione solidaristica sulla corrispettività individuale.

A tale statuizione si intende dare continuità, pertanto la sentenza di appello va cassata e decidendo nel merito la domanda dei lavoratori va rigettata.

In relazione alla dedotta mancanza di motivazione circa gli effetti della L. n. 144 del 1999, si osserva che la censura è priva di specificità anche ai fini della valutazione di rilevanza della stessa, e dunque inammissibile, atteso che i ricorrenti non riportano la relativa censura formulata dinanzi alla Corte d’Appello, e quest’ultima ha esaminato le ricadute della L. n. 144 del 1999 (fine pag. 12 e inizio pag. 13 della sentenza di appello), affermando che, come rilevato dalla difesa dell’Istituto, la conservazione del trattamento de quo trovava giustificazione nella differenza strutturale della polizza INA rispetto ai fondi presi in considerazione dalla L. n. 144 del 1999 ed alla disciplina di comparto allora vigente, essendo previsto il mantenimento del trattamento previdenziale in oggetto limitatamente al personale assunto prima del 20 dicembre 1983, che già ne beneficiava.

4. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida come in dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 4.500,00, per compensi professionali, Euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 29 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA