Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32714 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 12/12/2019), n.32714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26805-2018 proposto da:

F.E., B.E.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato PATRIZIO ACCORDI

– ricorrenti –

contro

S.I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA ALBIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1582/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d’appello di Venezia, accogliendo l’impugnazione di S.I.G., ivi riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda di F.E. e B.E.A.;

che gli attori avevano agito in giudizio nei confronti dello Spenazzato, che a loro aveva venduto un immobile, al fine di ottenere la riduzione del prezzo, ai sensi dell’art. 1492 c.c., oltre al risarcimento del danno; domanda che il Tribunale aveva accolto;

che la Corte d’appello aveva sovvertito l’epilogo avendo accolto l’eccezione del venditore di tardività della denuncia dei compratori (art. 1495 c.c.);

ritenuto che avverso la statuizione d’appello il F. e la B. propongono ricorso sulla base di due motivi e che la controparte resiste con controricorso;

ritenuto che con il primo motivo i ricorrenti prospettano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1495 c.c., comma 1, art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., assumendo che la Corte locale non aveva tenuto conto che dall’accertamento tecnico preventivo era emerso che i vizi erano ben più gravi e diversi da una semplice rottura di una tubatura e che tale situazione, nella sua rilevanza ed estensione, era stata percepita dai compratori solo all’atto del deposito della relazione del CTU di quell’accertamento, ragion per cui, nel rispetto dei principi più volte enunciati in sede di legittimità, solo da quel momento avrebbe potuto farsi decorrere il termine decadenziale;

ritenuto che con il secondo motivo viene denunziato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè omessa e/o falsa applicazione dell’art. 1495 c.c., comma 2, art. 2697, c.c. e art. 116, c.p.c., in quanto:

– l’accertamento del CTU, costituente fatto secondario, non era stato preso in considerazione dalla sentenza d’appello, che se ciò avesse fatto non avrebbe potuto concludere per la tardività della denunzia del vizio;

– essa sentenza non aveva tenuto conto della circostanza decisiva che il venditore aveva riconosciuto il vizio;

considerato che le due censure, scrutinate unitariamente, stante la loro interdipendenza, risultano in larga parte inammissibili e per il resto manifestamente infondate, per le ragioni di cui appresso:

a) la critica più significativa, con la quale si afferma che i vizi, nella loro effettiva qualità e quantità reale, furono conoscibili dai compratori solo col deposito della relazione dell’accertamento tecnico preventivo, non può essere presa in esame per difetto di specificità, sotto il profilo della mancanza di autosufficienza, poichè la Corte non è stata posta in condizione di conoscere il documento (conoscenza che, ovviamente, non può reputarsi soddisfatta con l’asserito richiamo di uno stralcio), sia pure attraverso una puntuale indicazione topografica;

b) l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, unico vizio motivazionale oramai prospettabile davanti alla Corte di legittimità, è disciplinato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831); requisiti tutti non soddisfatti dal ricorso;

c) nella sostanza la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione (peraltro, non esplicitata) dell’art. 116 c.p.c., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299);

d) infine, l’asserto riguardante l’asserito riconoscimento del vizio da parte del venditore è inficiato da evidente novità (non constando che la questione sia stata posta nel giudizio di merito), oltre ad essere privo di rilievo, stante che la circostanza che lo Spenazzato fosse consapevole che l’immobile venduto avesse necessità d’interventi di recupero e che proprio perciò, secondo quel che consta, aveva ridotto il prezzo di vendita, non equivale affatto a successiva ammissione dell’esistenza dei vizi ulteriori e diversi denunziati dagli acquirenti;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA