Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32713 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 18/12/2018, (ud. 08/11/2018, dep. 18/12/2018), n.32713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13409-2013 proposto da:

S.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA SANT’ANDREA DELLA VALLE 3, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO ALBANO, rappresentato e difeso dagli avvocati

FRANCO BAMBINI e GIANFRANCO FOCHERINI;

– ricorrente –

contro

INARCASSA CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA INGEGNERI ARCHITETTI

LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso

lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO ORLANDO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALESSANDRO NICOLODI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 120/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/05/2012, R.G.N. 765/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ALESSANDRO NICOLODI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.M. ha agito in accertamento negativo avverso la pretesa esercitata nei suoi confronti da Inarcassa per il recupero di contribuzione dallo stesso dovuta in ragione dell’esercizio dell’attività di ingegnere, per varie annate a partire dal 1993.

Il ricorrente fondava le proprie ragioni sia sull’intervenuta prescrizione dei crediti rivendicati, sia sul presupposto che, percependo egli pensione di vecchiaia I.N.P.S. e non avendo maturato diritti a pensione presso Inarcassa, la contribuzione c.d. soggettiva, risultata sostanzialmente inutile, avrebbe dovuto essergli restituita, secondo la disciplina del Regolamento Inarcassa, o comunque, se non ancora versata, avrebbe dovuto essere accertata l’estinzione del suo obbligo di corrisponderla.

2. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 120/2012, ha ritenuto, per quanto qui interessa, che, mentre l’eccezione di prescrizione era fondata rispetto ai contributi degli anni 1993 e 1994, essa dovesse essere rigettata, così parzialmente riformandosi la pronuncia di primo grado, per quanto riguardava gli anni 1998 e 1999, e ciò sul presupposto che la prescrizione stessa, quinquennale, fosse stata tempestivamente interrotta da richiesta di Inarcassa del 26.7.2004.

Con la medesima sentenza venivano respinti i motivi di appello con cui lo S. sosteneva che fosse stata erroneamente esclusa, dal Tribunale, l’illegittimità dei comportamenti tenuti dalla Cassa in occasione della richiesta di restituzione, anche virtuale, dei contributi risultati non utili per il suo pensionamento; il giudice di secondo grado riteneva in proposito che solo il riconoscimento da parte del pensionato del proprio obbligo di iscrizione e di pagamento dei contributi, non intervenuto nel caso di specie in occasione della fase stragiudiziale ante causam, poteva consentire il recupero di quanto inutilmente versato. Comunque, secondo la Corte, la restituzione avrebbe potuto avere corso solo in esito all’avvenuto pagamento, che non vi era stato.

3. Avverso la sentenza lo S. ha proposto impugnazione con quattro motivi, resistiti da Inarcassa con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo lo S. denuncia insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 circa un fatto decisivo e controverso, nella parte in cui è stata valorizzata, come atto interruttivo della prescrizione inerente alla c.d. contribuzione soggettiva, per le annualità 1998 e 1999, una lettera Inarcassa del 26.7.2004, che riguardava soltanto la c.d. contribuzione integrativa.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, su analoghi presupposti fattuali, la violazione degli artt. 2943 e 1219 c.c., per avere la Corte di merito attribuito effetto interruttivo della prescrizione ad un atto, ovverosia la predetta lettera, che non poteva essere idoneo a tal fine, riguardando esso contribuzione diversa da quella controversa per quelle annualità.

1.1 I motivi, suscettibili di esame congiunto per la loro intima connessione, sono inammissibili.

La prospettazione del ricorrente che sta alla base di entrambi i motivi è quella per cui la Corte avrebbe mal valutato il contenuto della lettera interruttiva della prescrizione.

Attraverso questo presupposto logico, comune ai due motivi, si contesta tuttavia non l’apprezzamento di un fatto, ma il suo travisamento od erronea percezione.

Il ricorrente attribuisce infatti alla lettera del 26.7.2004 un certo contenuto (pretesa della contribuzione integrativa per gli anni 1998 e 1999), e quindi, ma solo consequenzialmente, un certo effetto giuridico rispetto alla prescrizione dei diritti della controparte (interruzione per i soli crediti da contribuzione integrativa), mentre la sentenza impugnata riferisce a quel documento un contenuto più generico (pretesa della contribuzione per gli anni 1998 e 1999) e quindi, ma ancora consequenziamente, un effetto più ampio.

Vale tuttavia il consolidato principio per cui “è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si denunci l’errore del giudice di merito in relazione alla erronea percezione di documenti acquisiti agli atti del processo e menzionati dalle parti, non corrispondendo tale errore ad alcuno dei motivi di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., risolvendosi, piuttosto, in una inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con le risultanze degli atti del processo, suscettibile di essere denunciata con il mezzo della revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, (Cass. n. 10479/15).

La censura doveva dunque essere semmai proposta, rispetto al profilo fattuale che è presupposto logico necessario di entrambi i motivi qui in esame, attraverso l’impugnazione per revocazione.

2. Il terzo e quarto motivo attengono alla domanda di accertamento dell’illegittimità del comportamento di Inarcassa, per avere rifiutato, se non previo riconoscimento da parte dello S. dell’ammontare del proprio debito contributivo residuo, di computare a favore del ricorrente la contribuzione soggettiva risultata non utile rispetto alla pensione, ivi comprendendo anche la contribuzione pregressa che non fosse stata ancora versata, ma che era risultata parimenti inutile rispetto al diritto a pensione.

In particolare il terzo motivo adduce il difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per essere stata omessa la disamina della lettera del 9 maggio 2005 con la quale Inarcassa aveva indebitamente rifiutato di procedere alla restituzione dei contributi richiesta, mentre il quarto adduce il vizio di omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c, per non avere la Corte territoriale pronunciato sulla richiesta di accertamento del comportamento di Inarcassa, con cui quest’ultima aveva preteso che la restituzione della contribuzione fosse subordinata al riconoscimento di un debito contributivo e sanzionatorio, in parte non dovuto.

2.1 Anche tali motivi sono da esaminare congiuntamente e sono infondati.

Se è infatti vero che la sentenza impugnata non menziona espressamente la lettera del 9 maggio 2005 è altrettanto vero che essa ritiene legittimo il comportamento di Inarcassa che descrive con modalità (pag. 19 e 20 della sentenza) che sostanzialmente corrispondono a quanto affermato in quella lettera.

Si determina quindi, al contempo, la superfluità (in luogo della decisività viceversa richiesta dall’art. 360 c.p.c., n. 5) dell’esame di quella lettera in quanto tale, come anche la non corrispondenza al vero della denuncia di omessa pronuncia, perchè il comportamento è stato valutato e ritenuto legittimo.

3. Con il quinto motivo il ricorrente sostiene che vi sarebbe stata violazione dell’art. 1253 c.c., per non essersi ritenuto che il debito per pagamento della contribuzione si fosse estinto per confusione, in quanto, per effetto della sentenza che aveva riconosciuto l’obbligo dello S. di iscriversi ad Inarcassa, si sarebbe integrata la condizione necessaria e sufficiente a fondare il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme che egli stesso avrebbe dovuto pagare, sicchè nella sua persona si venivano a riunire le qualità di debitore e creditore della somma da versare all’ente.

3.1 Il motivo va disatteso.

3.2 L’estinzione dell’obbligazione per confusione postula il verificarsi di un’evoluzione dal lato soggettivo, tale per cui una medesima obbligazione, dapprima intercorrente tra due soggetti distinti in posizione di creditore e di debitore, si concentra in capo ad un unico soggetto che viene a ricoprire entrambe le vesti.

Una tale dinamica giuridico-fattuale non risulta essere stata mai prospettata nei gradi di merito.

Come precisato (pag. 20 della sentenza) dalla Corte territoriale, in sede di appello si è piuttosto fatto riferimento ad un fenomeno diverso, consistente nel sorgere di due diverse situazioni creditorie contrapposte (quella di Inarcassa alla riscossione dei contributi e quella del ricorrente di ottenerne la restituzione) che, seppure derivanti da un medesimo rapporto e quindi suscettibili di qualificazione nei termini della c.d. compensazione impropria.

Tale fenomeno si basa però sul ricorrere di due diversi diritti, caratterizzati da autonomi fatti costitutivi (tra cui, per quanto riguarda il diritto dello S., quello dell’inutilità dei contributi rispetto alla pensione) e destinati eventualmente ad estinguersi in ragione della loro coesistenza e non per il concentrarsi in capo al debitore della posizione creditoria rispetto alla medesima obbligazione.

Oppure potendosi ipotizzare l’allegazione, sempre nei gradi di merito e sulla base delle affermazioni del ricorrente rispetto al diritto a “scomputare” dal dovuto quanto non utile a fini pensionistici (v. ricorso per cassazione, pag. 4, in relazione alle pagg. 6 e 7 del ricorso introduttivo), di uno specifico fatto impeditivo del sorgere del debito, consistente nel verificarsi della menzionata inutilità rispetto alla pensione.

Dunque, anche in questo caso, una vicenda che nulla ha a che vedere con il fenomeno giuridico della confusione, che presuppone come detto una trasformazione, per il ricorrere di fenomeni traslativi, dei referenti soggettivi di una certa obbligazione, tale per cui creditore e debitore di uno stesso credito risultino infine essere il medesimo soggetto giuridico.

In definitiva, la dinamica della confusione, nei propri tratti tipici appena delineati, non risulta emergere dalle vicende di causa ed il riferimento ad essa è altresì nuovo quanto a prospettazione e come tale inidoneo a consentirne l’introduzione per la prima volta in sede di legittimità.

4. Alla reiezione del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

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