Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32712 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 12/12/2019), n.32712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25144-2018 proposto da:

S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIER LUIGI

DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI GIANLUCA,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LONGHIN

ROBERTO, DE BONIS MICHELE;

– ricorrente –

contro

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI

POTENZA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO, 23, presso lo studio

dell’avvocato VILLA PIZZI FRANCESCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SANTOLI ALBERTO;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL

TRIBUNALE DI POTENZA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la decisione n. 98/2017 della COMMISSIONE CENTRALE PER GLI

ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE di ROMA, depositata il

16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO

GIUSEPPE.

Fatto

RITENUTO

che con la decisione di cui in epigrafe la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, decidendo in sede di rinvio, dopo che la sentenza di questa Corte n. 870/2014 aveva cassato la precedente determinazione, in parziale accoglimento del ricorso a suo tempo proposto dal Dott. S.N., ridusse la inflitta sanzione disciplinare da tre a due mesi di sospensione dall’esercizio della professione;

ritenuto che avverso la statuizione d’appello S.N. propone nuovamente ricorso sulla base di cinque motivi di censura e che l’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Potenza resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge per aver fatto parte del collegio giudicante un componente che aveva già conosciuto della causa con la precedente decisione poi cassata, risulta fondato in quanto, come chiarito da queta Corte la sentenza che dispone il rinvio a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 1, (cosiddetto rinvio proprio o prosecutorio), contiene una statuizione di competenza funzionale nella parte in cui individua l’ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado) ed una statuizione sull’alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato; ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all’ufficio giudiziario individuato nella sentenza della Corte di cassazione, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull’alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158 c.p.c., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione (art. 52 c.p.c.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull’alterità (S.U. n. 5087, 27/2/2008, Rv. n. 601949);

considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione del D.L. Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, e artt. 111,108 e 97, Cost., per aver fatto parte del collegio giudicante il Dott. Leonardi Giovanni (nominato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 27/12/2016), privo del necessario requisito d’imparzialità, siccome enunciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza caducatoria n. 215/2016, in quanto, pur designato dal Consiglio Superiore della Sanità, restava sempre soggetto al potere disciplinare del Ministero della Salute (ragion per cui il Consiglio di Stato aveva rilevato il vizio del decreto del Presidente del consiglio dei ministri, attraverso il quale si era inteso dare attuazione alla sentenza della Corte Cost., con le sentenze nn. 769 e 4059 del 2018), è manifestamente fondato per quanto appresso:

– con la sentenza n. 215 del 2016 la Corte Costituzionale dichiarò l’incostituzionalità del D.Lgs. Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, comma 1 e 2, lett. e), nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale e, di conseguenza, la illegittimità costituzionale del predetto art. 17, commi 1 e 2, lett. a), b), c) e d), sempre nelle parti in cui si fa riferimento alle predette nomine;

– il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 769 del 6/2/2018, annullò il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 27/12/2016 “nella parte in cui ha previsto la nomina da parte del Consiglio Superiore di Sanità dei componenti di derivazione ministeriale all’interno della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie”, per l’assenza d’indipendenza;

– di conseguenza, come più volte chiarito da questa Corte “per effetto della declaratoria del giudice delle leggi, l’impugnata decisione della Commissione risulta assunta da un organo privo, per scelta legislativa legata alla sua costituzione e composizione, dei requisiti di indipendenza e imparzialità che sono – come ha affermato la Corte costituzionale – “connotazioni imprescindibili dell’azione giurisdizionale”, sia essa esercitata dalla magistratura ordinaria ovvero dagli organi di giurisdizione speciale. La mancanza di indipendenza e imparzialità, pur se riferibile solo ad alcuni dei componenti, si trasferisce all’organo, con conseguente nullità della decisione assunta dalla Commissione (così, ex multis, Cass. 3524/2017)” (Sez. 2, n. 29892, 20/11/2018);

considerato che i rimanenti motivi (il terzo, il quarto e il quinto), con i quali, il ricorrente variamente rileva violazioni di legge sostanziale e processuale e l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo restano assorbiti dall’epilogo;

considerato che in ragione di quanto esposto la decisione deve essere cassata con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio la statuizione in ordine al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo e il secondo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la decisione impugnata in relazione agli accolti motivi e rinvia alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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