Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3271 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. II, 11/02/2020, (ud. 19/09/2019, dep. 11/02/2020), n.3271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 5057 – 2018 R.G. proposto da:

F.D., – c.f. (OMISSIS) – G.D. – c.f. (OMISSIS)

– elettivamente domiciliati in Roma, alla via Quintilio Varo, n.

133, presso lo studio dell’avvocato Angelo Giuliani che li

rappresenta e difende in virtù di procure speciali in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 161 dei 5/28.6.2017 della corte d’appello di

Perugia;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 19

settembre 2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. Celeste Alberto, che ha concluso per l’accoglimento

del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex lege n. 89 del 2001 alla corte d’appello di Perugia depositato in data 28.1.2015 F.D. e G.D. si dolevano per l’eccessiva durata – pari nel complesso a sette anni e dieci mesi – del procedimento penale n. 3798/2006 nei loro confronti promosso dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Viterbo e definito con sentenza n. 362 in data 30.4.2014.

Chiedevano condannarsi il Ministero della Giustizia a corrisponder loro un equo indennizzo.

2. Con decreto n. 416/2015 il consigliere delegato accoglieva il ricorso ed ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento a ciascun ricorrente della somma di Euro 3.500,00, oltre alle spese di lite.

3. Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione.

F.D. e G.D. resistevano.

4. Con decreto n. 1089/2015 la corte di Perugia accoglieva l’opposizione.

5. Con sentenza n. 26837/2016 questa Corte accoglieva il ricorso esperito da F.D. e G.D. e cassava il decreto n. 1089/2015.

6. Con decreto n. 161 dei 5/28.6.2017 la corte d’appello di Perugia condannava il Ministero della Giustizia a pagare a ciascun ricorrente la somma di Euro 2.100,00, con gli interessi legali dalla domanda al saldo nonchè a rimborsare al difensore anticipatario dei ricorrenti le spese di lite.

6.1. Evidenziava la corte che i ricorrenti non avevano nel giudizio penale “presupposto” provveduto al deposito dell’istanza di accelerazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies, lett. e), pur essendo a tanto tenuti in dipendenza dell’applicabilità ratione temporis del D.Lgs. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, entrata in vigore l’11.9.2012 ed introduttiva, appunto, della previsione di cui alla lett. e) cit.

Evidenziava dunque che la durata del giudizio penale “presupposto” era da computare a decorrere dall’agosto 2006 e sino al settembre del 2012 e che da tale lasso temporale – pari a sei anni ed un mese – andava detratto l’ulteriore periodo di quattro mesi, corrispondente ad un rinvio processuale per impedimento di un difensore; che di conseguenza la durata complessiva del giudizio “presupposto” era pari a cinque anni e nove mesi, sicchè la durata irragionevole era pari a due anni e nove mesi, recte a tre anni.

Evidenziava infine che l'”equo indennizzo” poteva congruamente computarsi nella somma di Euro 700,00 per ogni anno di ritardo.

7. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso F.D. e G.D.; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

8. Con ordinanza assunta all’esito dell’adunanza camerale dell’8.3.2019 il presente procedimento è stato rimesso alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

9. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 C.E.D.U., della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, della L. n. 208 del 2015 e della L.n. 134 del 2012.

Deducono che ha errato la corte di merito ad individuare, in dipendenza del mancato deposito dell’istanza di accelerazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies, lett. e, nel settembre del 2012 – epoca dell’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, di conversione del D.Lgs. n. 83 del 2012, introduttiva della lett. e) cit. – il dies ad quem dell'”irragionevole durata” del giudizio penale “presupposto”.

10. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., del D.M. n. 55 del 2014, artt. 1 e 4 nonchè delle annesse tabelle n. 12.

Deducono che la corte di Perugia ha omesso la liquidazione delle spese relative alla prima fase di merito; che l’operata liquidazione preclude la valutazione dei criteri adottati.

Deducono inoltre che la corte di Perugia ha liquidato importi inferiori ai minimi e non ha provveduto alla maggiorazione da operarsi in presenza di una pluralità di ricorrenti.

11. Il primo motivo è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina del secondo.

12. E’ fuor di dubbio che il giudizio “presupposto” aveva già superato il limite della ragionevole durata alla data di entrata in vigore delle “novità” – tra cui la previsione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies, lett. 3, – di cui al D.Lgs. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012.

13. In tal guisa è sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, in tema di equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento penale, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies, lett. e), (introdotto dal D.Lgs. n. 83 del 2012, art. 55 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, e successivamente abrogato dalla L. n. 208 del 2015, a partire dal 1 gennaio 2016), secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all’art. 2 bis, non è applicabile in relazione alle domande di equa riparazione relative a procedimenti penali che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, abbiano già superato la durata ragionevole di cui all’art. 2 bis medesima legge (è, appunto, il caso di specie), mancando una norma transitoria che lo preveda espressamente, sicchè, diversamente, il termine di presentazione della suddetta istanza decorrerebbe, in tali giudizi, non dal superamento della durata ragionevole, ma dalla data di entrata in vigore della citata L. n. 134, con mutamento dei presupposti applicativi della disposizione (cfr. Cass. (ord.) 7.8.2018, n. 20583; Cass. 21.12.2016, n. 26627; Cass. 17.11.2016, n. 23448).

14. In accoglimento del primo motivo di ricorso il decreto n. 161 dei 5/28.6.2017 della corte d’appello di Perugia va cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione.

All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1 – del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dagli insegnamenti di questa Corte n. 20583/2018, n. 26627/2016 e n. 23448/2016 dapprima citati.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

15. Al di là del buon esito del ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile l’art. 13, comma 1 quater D.P.R. cit. (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, in tal guisa assorbito il secondo motivo; cassa, in relazione al motivo accolto, il decreto n. 161 dei 5/28.6.2017 della corte d’appello di Perugia e rinvia alla stessa corte in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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