Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3271 del 09/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3271 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso 17242-2015 proposto da:
MANNETTI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CU
MUGGIA 33, presso lo studio dell’avvocato PIETRO GIUSEPPE
GIGANTE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
ALITALIA
SERVIZI
SPA
IN
AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA;
– intimata avverso il decreto n. 416/2015 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 04/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.
Il Collegio
,/rfP
–
Data pubblicazione: 09/02/2018
V
rilevato che il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione del
decreto n. 461/15, depositato in data 4 giugno 2015, con il
quale il Tribunale di Roma ha rigettato la sua opposizione allo
stato passivo della amministrazione straordinaria della
ALITALIA SERVIZI S.p.A.;
considerato che con il primo motivo il ricorrente censura, sotto
il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la
statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto carente di
prova la domanda in base al principio secondo cui, in sede di
opposizione, non è sufficiente ad assolvere all’onere gravante
sulla parte opponente il richiamo della documentazione
presentata nella diversa fase di verificazione dei crediti;
che con il secondo motivo il ricorrente censura, sotto il profilo
della violazione di legge e del vizio di motivazione, la
statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto l’insufficienza
probatoria dei documenti prodotti nel giudizio di opposizione;
ritenuto di provvedere alla redazione della motivazione in
forma semplificata;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è fondato, atteso che,
secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di questa
Corte, nel giudizio di opposizione allo stato passivo
l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99 comma 2 n. 4
I.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di
cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica
dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto
della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne
l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare
ove esso è custodito (cfr.Cass.Sez.1 n.12549 de/ 18/05/2017;
Id.n.26639/2016);
che il secondo motivo è assorbito;
Ric. 2015 n. 17242 sez. M1 – ud. 05-12-2017
-2-
che l’intimata procedura non si è costituita;
che pertanto si impone, in accoglimento del primo motivo, la
cassazione del provvedimento impugnato con rinvio della causa
al Tribunale di Roma perché, in diversa composizione, proceda
a nuovo esame alla luce del principio di diritto qui affermato,
regolando anche le spese di questo giudizio;
accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la
causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per
le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile, il 5 dicembre 2017
Il Presidente
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P.Q.M.