Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3271 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 11/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11156-2013 proposto da:

MARZAIOLI SPA 00255750341, in persona dell’amministratore unico e

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

AQUILEIA 12, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MORSILLO,

rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO PALLADINI, DOMENICO

DE MICHELE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIA – R.F.I. S.P.A., società con socio unico

soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato

Italiane Spa, in persona del procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato

ALBERTO COLABIANCHI, che la rappresenta e difende giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

CONSORZIO ENI PER L’ALTA VELOCITA’ – CEPAV UNO, in persona del suo

presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO GRASSI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato JACOPO SANALITRO giusta mandato a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 363/2012 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, del

22/11/2011, depositata il 06/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO MARIA;

udito l’Avvocato Gianni Taddei (delega avvocato) JACOPO SANALITRO)

difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento civile recante il numero di R.G. 11156 del 2013, è stata depositata la seguente relazione:

“La Corte d’Appello di Bologna con la sentenza impugnata, nel giudizio di opposizione alla stima relativa all’indennità di esproprio di area sita nel Comune di Parma, promossa dai proprietari nei confronti di CEPAV UNO Consorzio per per l’alta velocità, s.p.a. T.A.V. in qualità di beneficiari dell’area espropriata, ha stabilito per quel che interessa:

l’area in questione non ha natura edificabile. I mappali oggetto di espropriazione sono destinati a piazzale adibito a parcheggio/deposito di pertinenza del fabbricato;

il valore di mercato deve, di conseguenza, essere quello agricolo, non sussistendo un tertium genus tra aree edificabili e non edificabili;

non può ritenersi provato il danno da espropriazione parziale non essendo stato provato il nesso funzionale tra area espropriata e restante proprietà;

l’indennità di asservimento deve essere determinata alla stregua del valore agricolo di mercato dell’area.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Marzaioli s.p.a.. Ha resistito il Consorzio per l’Alta Velocità (CEPAV UNO) con controricorso.

Nel primo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di motivazione in ordine al criterio di quantificazione dell’indennità di esproprio per non avere la Corte d’Appello riferito il valore commerciale dell’area alla sua effettiva destinazione non contestato di parcheggio o deposito automezzi.

Il motivo risulta manifestamente fondato, ancorchè presumibilmente da sussumersi entro il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, dal momento che, secondo un orientamento ormai costante di questa Corte, dopo la pronuncia della Corte Cost. n. 181 del 2011, presa peraltro in esame dalla sentenza impugnata, dopo l’arresto del giudice delle leggi il criterio generale dell’indennizzo pari al valore venale del bene impone di tenere conto delle obiettive ed intrinseche caratteristiche e attitudini dell’area in relazione alle utilizzazioni ulteriori e diverse da quelle agricole, intermedie tra le stesse e le edificatorie (Cass. 8442 del 2012, che indica a titolo esemplificativo proprio le aree destinate a parcheggio). Al riguardo va osservato che nella sentenza impugnato non è posta in discussione tale specifica destinazione nè la inclusione nel catasto urbano della porzione di terreno) in oggetto. (Cass. 7174 del 2013).

Nel secondo motivo la medesima censura viene dedotta in correlazione al mancato riconoscimento del danno da espropriazione parziale negato sul rilievo che “nè tramite consulenza nè tramite specifica prova (…) si rinvengono elementi idonei a dimostrare il nesso funzionale tra area espropriata e restante proprietà e neppure per la sicura individuazione del criterio del minor valore”. La motivazione risulta radicalmente carente, dal momento che la consulenza tecnica espletata aveva, sulla base di un’indagine fondata sulle caratteristiche del luogo, concluso per l’esistenza del nesso funzionale precisando, come si dà atto nella sentenza impugnata a pag. 5 che “la restante proprietà risultava privata per la parte espropriata dalla funzione svolta dalle relative aree utilizzate per deposito e esposizione autoveicoli”. La pronuncia non chiarisce in alcun modo le ragioni per le quali tali osservazioni vengono disattese. Peraltro nella parte narrativa, nella sentenza impugnata si dà atto di tale destinazione funzionale (pag. 4 p. 2).

In conclusione ove si condividano i rilievi soprasvolti il ricorso deve essere accolto essendo necessario che in ordine al valore dell’area e al diritto al risarcimento da espropriazione parziale vengano evidenziate esattamente le caratteristiche intrinseche e quelle urbanistiche dell’area, oltre che la sussistenza o l’esclusione del vincolo pertinenziale con i fabbricati”.

La sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 383 del 2012, è stata impugnata anche per revocazione. Il giudizio davanti alla Corte d’Appello, previa sospensione del presente procedimento instaurato davanti la Corte di Cassazione, è stato definito con sentenza (n. 34 del 2016) passata in giudicato il 12 luglio 2016 con la quale è stata accolta la revocazione e in sede rescissoria rideterminata l’indennità di espropriazione e di occupazione sulla quantificazione della quale è stato accertato l’errore revocatorio.

Tale esito determina, in virtù del consolidato orientamento di questa Corte, la cessazione della materia del contendere in ordine al presente ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse ad agire ed ad impugnare, essendo venuta definitivamente meno la pronuncia oggetto d’impugnazione. (Cass. 21591 del 2013; 2934 del 2015).

La parte ricorrente ha, con memoria, insistito) nelle ragioni del ricorso ai fini della decisione relativa alla soccombenza virtuale per il presente giudizio. Devono, pertanto, essere esaminate le censure poste a base del ricorso ed il progetto di soluzione in atti.. Al riguardo il Collegio condivide la soluzione di manifesta fondatezza di entrambi i motivi, osservando in ordine alla memoria depositata da Consorzio per l’Alta velocità che essa ha carattere riproduttivo delle ragioni del controricorso. La parte ricorrente risulta, in conclusione, virtualmente pienamente vittoriosa in ordine al presente giudizio.

PQM

Dichiara cessata la materia del contendere e condanna in solido le parti contro ricorrenti al pagamento delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in Euro 3000 per compensi ed Euro 1000 per esborsi oltre accessori di legge in favore della parte ricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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