Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32709 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 18/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 18/12/2018), n.32709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22094-2013 proposto da:

C.F. C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE BUSCEMI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI PAPARDO PIEMONTE, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MESSINA 30, presso lo studio dell’avvocato

ENRICO CARATOZZOLO, che la rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 833/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 14/06/2013, R.G.N. 1423/2009.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 14 giugno 2013 la Corte d’appello di Messina, in riforma della sentenza del locale Tribunale n. 2647/2009, ha rigettato la domanda del dott. C.F. che – in riferimento al periodo 7 ottobre 200231 dicembre 2004, nel quale aveva intrattenuto un rapporto di lavoro esclusivo con l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo Piemonte di cui era dipendente con l’incarico di direttore della UOC di Otorinolaringoiatria – aveva chiesto la condanna dell’Azienda al risarcimento del danno asseritamente procuratogli per essere stata inadempiente all’obbligo legislativo di rendergli possibile l’espletamento dell’attività libero-professionale in regime di intramoenia (di ricovero e ambulatoriale) eventualmente anche presso la struttura non convenzionata “Villa Maria”, come richiesto;

che la Corte territoriale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) dalla normativa vigente nel periodo che interessa si desume l’insussistenza a carico dell’Azienda un obbligo per legge di reperire gli spazi da destinare all’attività intramuraria essendovi soltanto l’obbligo di assumere iniziative per trovare gli spazi anche al di fuori dell’Azienda stessa e di dare l’autorizzazione ad utilizzare anche studi professionali privati;

b) nella specie l’Azienda, in applicazione degli artt. 54 e 56 del CCNL 1998-2001, non essendo in condizione di apprestare proprie idonee strutture e spazi distinti per lo svolgimento della suddetta attività, a fronte della richiesta del C. di svolgere l’attività stessa presso la struttura “(OMISSIS)” ha ripetutamente domandato all’interessato la documentazione necessaria per poter stipulare la prescritta convenzione con la struttura stessa non accreditata;

c) il C. ha risposto con molto ritardo alle reiterate richieste, ma nelle more del perfezionamento della convenzione, ha cominciato a lavorare presso “(OMISSIS)” senza attendere la relativa autorizzazione conseguente alla sottoscrizione della convenzione;

d) che, nella suesposta situazione, all’Azienda non può addebitarsi alcuna responsabilità per inadempimento;

che avverso tale sentenza C.F. propone ricorso affidato ad un unico, articolato motivo, al quale l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo Piemonte oppone difese con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione di plurime disposizioni di legge nonchè del D.P.C.M. 27 marzo 2000, art. 2 e degli artt. 54, 55, 56 del CCNL 8 giugno 2000, sostenendosi, in sintesi, che, dalla complessiva ricostruzione del quadro normativo e di contrattazione collettiva di riferimento, risulterebbe che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello: a) a fronte della scelta operata dal ricorrente per l’attività intramuraria, sull’Azienda incombeva, per legge (a partire dalla L. n. 448 del 1998, art. 72, comma 11, cui ha fatto seguito l’art. 54 del CCNL cit.), un preciso obbligo di reperire gli spazi o di assumere le necessarie iniziative e tale obbligo non è stato ottemperato; b) la “convenzione” contemplata nell’art. 56 CCNL cit. non sarebbe quella tra l’Azienda e la struttura sanitaria esterna ma sarebbe quella tra l’Azienda e i propri dirigenti medici;

che il ricorso – le cui censure non risultano autosufficienti con riguardo alla richiamata convenzione nonchè alle note citate nella sentenza impugnata (p. 5) a proposito della corrispondenza intercorsa fra le parti in ordine alla documentazione necessaria per avviare la convenzione con la struttura non accreditata – nel suo complesso, non è da accogliere;

che come si desume dalla giurisprudenza di questa Corte e dei Giudici amministrativi la mancata creazione di idonee strutture e spazi per l’attività intramuraria e in generale la mancata attivazione delle condizioni per l’esercizio della libera professione intramoenia, nell’ambito della normativa applicabile ratione temporis, determina la sola conseguenza espressamente prevista (dalla L. n. 724 del 1994, art. 4, comma 3) della eventuale risoluzione del contratto del direttore generale dell’Azienda ospedaliera, potendo solo il legislatore prevedere eventuali ulteriori conseguenze della mancata attivazione di dette condizioni (vedi, tra le altre: Cass. 7 settembre 2006, n. 19245; Cass. 11 settembre 2006, n. 19430; nonchè Cons. Stato, Sez. 3, sentenze 16 maggio 2012, n. 2813 e n. 2814 e Tar Campania, Napoli, 5, n. 867/2011 e 8295/2006; Tar Marche n. 102/2005 e Tar Toscana, 2, n. 1241/2001);

che ciò trova riscontro nell’art. 54 del CCNL cit. che al comma 2 stabilisce quanto segue:

“2. In particolare, l’azienda – fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale – intra ed extra ospedaliera – deve intraprendere tutte le iniziative previste dalle vigenti disposizioni per consentire ai dirigenti l’esercizio della libera professione intramuraria ai sensi della L. n. 448 del 1998, art. 72, comma 11, e delle conseguenti direttive regionali in materia, anche fuori dall’azienda, in spazi sostitutivi in altre aziende o strutture sanitarie non accreditate, nonchè in studi professionali privati, ivi compresi quelli per i quali è richiesta l’autorizzazione all’esercizio dell’attività”;

che, nella stessa ottica, l’art. 56, comma 1, del suddetto CCNL (disciplina transitoria) prevede che:

“1. Sino alla realizzazione di quanto previsto dall’art. 54, comma 2, l’azienda al fine di consentire l’esercizio dell’attività libero professionale autorizza i dirigenti sanitari all’utilizzo, senza oneri aggiuntivi a carico dell’azienda stessa e comunque al di fuori dell’impegno di servizio, di studi professionali privati o di strutture private non accreditate, con apposita convenzione, alle seguenti condizioni:

a) preventiva comunicazione all’azienda dei volumi prestazionali presunti in ragione di anno, le modalità di effettuazione e l’impegno orario complessivo;

b) definizione delle tariffe, d’intesa con i dirigenti interessati;

c) emissione delle fatture o ricevute da parte del dirigente su bollettario dell’azienda. Gli importi corrisposti dagli utenti sono riscossi dal dirigente, il quale detratte a titolo di acconto, le quote di sua spettanza nel limite massimo del 50%, li versa entro i successivi 15 giorni all’azienda che provvederà alle trattenute di legge e relativi conguagli;

d) definizione del numero e della collocazione della sede o delle sedi sostitutive degli spazi aziendali, nella quale o nelle quali è transitoriamente autorizzato l’esercizio della attività libero professionale intramoenia, con le procedure di cui all’art. 54, comma 1.”;

che ne risulta la correttezza dell’affermazione della Corte d’appello secondo cui: dalla normativa vigente nel periodo che interessa si desume l’insussistenza a carico dell’Azienda di un obbligo per legge di reperire gli spazi da destinare all’attività intramuraria, essendovi soltanto l’obbligo di assumere iniziative per trovare gli spazi anche al di fuori dell’Azienda stessa e di dare l’autorizzazione ad utilizzare anche studi professionali privati;

che l’assunto del ricorrente secondo cui la “convenzione” contemplata nell’art. 56 CCNL cit. non sarebbe quella tra l’Azienda e la struttura sanitaria esterna ma sarebbe quella tra l’Azienda e i propri dirigenti medici non ha nessuna giustificazione logico-giuridica e anzi si pone in frontale contrasto oltre che con gli artt. 54 e 55 del CCNL cit. – che fanno espresso riferimento alla convenzione come modulo ordinari dei rapporti tra l’Azienda e le strutture sanitarie esterne – con l’art. 5 (Organizzazione dell’attività intramuraria) del D.P.C.M. 27 marzo 2000, richiamato dal ricorrente, ove si stabilisce, fra l’altro:

al comma 1: “I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, avvalendosi del collegio di direzione, adottano, in conformità alle direttive regionali, alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e del presente atto di indirizzo e coordinamento, un apposito atto aziendale per definire le modalità organizzative dell’attività libero-professionale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, con riferimento alle prestazioni individuali o in èquipe, sia in regime ambulatoriale che di ricovero”;

al comma 2: “2. L’atto aziendale, in particolare, si conforma ai seguenti criteri: a) nell’ambito dell’azienda, devono essere individuate proprie idonee strutture e spazi separati e distinti, da utilizzare per l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria; b) fino alla realizzazione di quanto previsto alla lettera a) vanno individuati, fuori dell’azienda, spazi sostitutivi in case di cura ed altre strutture, pubbliche e private non accreditate, con le quali stipulare apposite convenzioni”;

che, peraltro, non risulta neppure contestata efficacemente, nel ricorso, l’affermazione della Corte d’appello secondo cui all’Azienda non può addebitarsi alcuna responsabilità per inadempimento anche perchè il ritardo nella stipula della convenzione con la struttura privata è stato determinato pure dal fatto che il C. non solo ha risposto con molto ritardo alle reiterate richieste dell’Azienda per avere la documentazione necessaria per la convenzione ma, nelle more del perfezionamento della convenzione stessa, ha cominciato a lavorare presso “(OMISSIS)” senza attendere la relativa autorizzazione conseguente alla sottoscrizione della convenzione;

che la sentenza impugnata risulta essere del tutto conforme ai richiamati principi, sicchè il ricorso deve essere respinto;

che le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4500,00 (quattromilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA