Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32709 del 12/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 12/12/2019), n.32709
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14702-2018 proposto da:
T.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO, 74,
presso lo studio dell’avvocato LOMBARDI LETIZIA, rappresentato e
difeso dall’avvocato GARZIA LUANA;
– ricorrente –
contro
P.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati CAPPETTI SNIERALDA, BERTUCCI
EMMANUELA;
– resistente –
contro
GIORGIA IMMOBILIARE SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato INSOGNA EUGENIO;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza N. R.G. 4135/2017
del TRIBUNALE di SIENA, depositata il 12/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO
GIUSEPPE;
lette le conclusioni scritte del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.
SGROI CARMELO che visti gli artt. 42,380-ter c.p.c., chiede che la
Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso per
regolamento di competenza indicato in premessa; con le statuizioni
conseguenti.
Fatto
RITENUTO
che il Tribunale di Siena, con il provvedimento di cui in epigrafe, davanti al quale T.E. aveva convenuto in giudizio P.M.R. e la s.r.l. Giorgia Immobiliare perchè fossero condannati a pagargli il compenso di una mediazione immobiliare (secondo l’assunto, la seconda aveva promesso di vendere alla prima un immobile e l’attore, incaricato dalla compratrice, si era adoperato per il buon fine dell’affare), declinò la propria competenza in favore del Tribunale di Campobasso;
che gli argomenti posti a sostegno della decisione sono due:
a) quanto alla P., valeva la regola di cui all’art. 33 Cod. consumo, comma 2, lett. u), non constando che fossero state svolte trattative per derogare alla regola; senza contare che non emergeva alcuna determinazione di competenza esclusiva ex 29 c.p.c., comma 2;
b) quanto alla Giorgia Immobiliare, poichè la lite verteva su un compenso professionale la cui entità non risultava essere stata determinata al momento dell’incarico, trattandosi di credito illiquido l’adempimento doveva essere effettuato, a mente dell’art. 1182 c.c., comma 4, al domicilio del creditore e, di conseguenza, la competenza era del giudice del luogo ove il debitore ha il proprio domicilio alla scadenza dell’obbligazione (art. 20, c.p.c.);
ritenuto che avverso la statuizione di cui sopra il Tomasi ricorre sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria e che la P. e la Giorgia Immobiliare resistono con separate difese;
ritenuto che con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e o falsa applicazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 33 e 66-bis, assumendo che essendosi in presenza di una ipotesi di mediazione tipica, la fonte dell’obbligazione non era da rinvenire in un contratto bensì in “un’attività giuridica in senso stretto, di natura non contrattuale”, con la conseguenza che non avrebbe potuto trovare applicazione il codice del consumo “mancando il presupposto consumeristico contrattuale”.
Diritto
CONSIDERATO
che il motivo è infondato, valendo i seguenti principi di diritto:
– anche a voler reputare che si ebbe a trattare di una mediazione tipica (cioè di fatto) – per la distinzione con quella atipica si veda, ex multis, S.U. n. 19161/017 – l’obbligazione scaturisce da un contatto sociale elettivo, che, dogmaticamente assimilabile, proprio per biunivocità del rapporto, alle obbligazioni da contratto, non può sfuggire alla regola del foro del consumatore, le cui finalità di tutela del contraente debole verrebbero gravemente frustrate da una interpretazione che riservasse l’applicabilità ai soli contratti in senso stretto, escludendo le obbligazioni scaturenti dal contatto sociale;
– la tesi qui sconfessata si pone in irriducibile contrasto con la contraria interpretazione costituzionalmente orientata, che impone la tutela consumeristica, non potendo assumere significato discriminante la circostanza che l’obbligazione sorga da un contratto in senso proprio o da contatto sociale;
– in disparte, siccome ha puntualmente evidenziato il P.G. (pag. 4 della memoria), dalla stessa prospettazione del ricorrente (ricorso introduttivo ex art. 702-bis, c.p.c.), al contrario di quanto sostenuto in ricorso, si constata la presenza di elementi fattuali che fanno propendere per la configurazione di una mediazione negoziale o atipica;
ritenuto che con il secondo motivo il T. lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1182 c.c., comma 3, e art. 10, c.p.c., assumendo che il credito era agevolmente determinabile mediante semplice operazione di calcolo e, quindi, doveva reputarsi portabile;
considerato che gli argomenti posti a fondamento del rigetto del primo motivo procurano, a prescindere da ogni altra osservazione, il rigetto anche del secondo, in quanto l’applicabilità del foro del consumatore impone il cumulo (soggettivo) delle domande davanti al giudice del foro consumeristico (Cass. n. 5705/2014; n. 2687/2016);
considerato che il terzo motivo, con il quale viene dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91, c.p.c., sul presupposto della fondatezza della tesi perorata in punto di competenza, è manifestamente destituito di giuridico fondamento, presupponendo esso una realtà processuale difforme dall’epilogo;
considerato opportuno che le spese del presente giudizio di legittimità vengano regolate all’esito del merito.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e rimette al giudizio di merito il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019