Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32708 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 18/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 18/12/2018), n.32708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21786-2013 proposto da:

L.A., (OMISSIS), C.G. (OMISSIS),

D.G.A.M. (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

VIRGINIO ORSINI 21, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DEL RE,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPINA

DELL’AQUILA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA ARES 118, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

A. MORDINI, 14, presso lo studio dell’avvocato MARIA LUDOVICA

POLTRONIERI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 224/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/02/2013 R.G.N. 11528/2010.

Fatto

RILEVATO

1. con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda proposta anche dagli odierni ricorrenti, unitamente ad altri medici, nei confronti dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES 118 volta al riconoscimento del diritto all’assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze della convenuta;

2. la Corte territoriale, per quanto oggi rileva, ha ritenuto che:

3. l’acquisizione del parere del Commissario “ad acta” per il piano di rientro del disavanzo sanitario era indispensabile perchè l’assunzione comportava maggiori spese conseguendone vincoli di spesa permanenti e stabili; la questione relativa alle deroghe al regime del blocco delle assunzioni prevista dalla Delib. n. 147 del 2007 era inammissibile perchè costituiva domanda nuova rispetto alla domanda azionata con il ricorso di primo grado; il fatto che il primo dei candidati in graduatoria fosse stato immesso in ruolo con Delib. 20 luglio 2010 sulla base del Protocollo d’Intesa del 26 giugno 2009 era irrilevante perchè inidoneo a provare l’esistenza dell’obbligo alla immediata assunzione degli appellanti, essendo stata prevista una complessa procedura basata su valutazioni correlate al rispetto del piano di rientro nelle spese; la dedotta possibilità per l’Ares di chiedere l’applicazione delle deroghe e di procedere all’assunzione poteva costituire oggetto di domanda risarcitoria, domanda non azionata nel giudizio e, comunque, era rimasto provato che l’Ares aveva richiesto l’autorizzazione in deroga, concessa il 5.8.2008; il breve lasso temporale (sei giorni) trascorso tra la autorizzazione in deroga e la data della Delib. di nuovo blocco delle assunzioni non era sufficiente per procedere alle assunzioni; della L.R. Lazio n. 14 del 2008, art. 1, comma 75 aveva vietato nuove assunzioni nelle ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio di spesa, obiettivo il cui raggiungimento non era risultato provato, ed aveva previsto in maniera espressa la nullità degli atti adottati in violazione di detto divieto; le vicende relative al protocollo di intesa del 25 luglio 2009 costituiva questione nuova e comunque il diritto all’assunzione non discendeva in via automatica dal Protocollo;

4. avverso questa sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ai quali resiste con controricorso dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES 118.

Diritto

CONSIDERATO

sintesi dei motivi.

i ricorrenti denunciano:

5. con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; addebitano alla Corte territoriale di non avere svolto alcuna argomentazione sulla liceità dei contratti di assunzione di alcuni medici vincitori di uno dei due concorsi dedotti in giudizio; lamentano che la Corte territoriale, pur avendo affermato che la legge regionale del 2008 aveva impedito l’assunzione dei vincitori per mancato raggiungimento dell’obiettivo di riduzione della spesa, non aveva svolto alcuna motivazione in ordine alla liceità delle assunzioni di alcuni vincitori;

6. con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa statuizione e motivazione sulla domanda subordinata proposta da essi ricorrenti volta alla conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;

7. con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione ed errata applicazione della L.R. n. 14 del 2008, art. 1 per non avere la Corte territoriale tenuto conto del fatto che l’Ares, in violazione del divieto del blocco di assunzioni, aveva assunto altri medici;

Esame dei motivi.

8. il primo motivo è inammissibile perchè i ricorrenti, lungi dall’indicare il fatto storico, principale o secondario che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. SSUU 8053/2014, 8054/2014), in conformità al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 13.2.2013), hanno, invece, addebitato alla sentenza vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria “su un punto decisivo della controversia”, secondo uno schema che è estraneo al rimedio impugnatorio disciplinato dal vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

9. il secondo motivo è inammissibile perchè, pur riconducendo la denuncia al vizio di omessa pronuncia, i ricorrenti, in violazione degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4 (Cass. SSUU 8077/2012; Cass. 5696/2018, 24883/2017, 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010), non hanno riprodotto nel ricorso, nelle parti salienti e rilevanti, gli atti processuali del giudizio di merito, non allegati al ricorso e di cui non è specificata la sede di produzione, dai quali desumere la avvenuta sottoposizione alla Corte territoriale della domanda subordinata volta alla conversione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato;

10. il terzo motivo è inammissibile perchè i ricorrenti in violazione dell’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 4, non hanno svolto alcuna argomentazione intesa a motivatamente dimostrare in qual modo le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 24298/2016, 87/2016, 3010/2012, 5353/2007; Ord. 187/2014, 16308/2013), ma si sono limitati a dedurre la circostanza che la Azienda aveva violato la disciplina legale di blocco delle assunzioni perchè aveva assunto altri medici; circostanza questa che non vale a costituire anche in capo agli odierni ricorrenti il diritto all’assunzione, posto che la L.R. Lazio 11 agosto 2008, n. 14, art. 1, comma 75 aveva vietato alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dal c. 73 “le assunzioni di nuovo personale, fatti salvi l’eventuale reclutamento di profili infungibili ed indispensabili al fine del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) preventivamente autorizzati dal Commissario “ad acta” per il piano di rientro dal disavanzo sanitario e la mobilità infraregionale tra le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale”;

11. in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

12. le spese del giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

13. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

LA CORTE

Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

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