Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32708 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 12/12/2019), n.32708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19909 – 2018 R.G. proposto da:

L.V.A. – c.f. (OMISSIS) – P.A.A.

– (OMISSIS) – rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a

margine del ricorso dall’avvocato Sanasi Antonio ed elettivamente

domiciliati in Roma, alla via dei Gracchi, n. 278, presso lo studio

dell’avvocato Cannizzaro Claudia;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. 3965/2017 della corte d’appello di Bari,

udita la relazione in camera di consiglio del 5 giugno 2019 del

consigliere Dott Abete Luigi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso ex lege n. 89 del 2001 depositato in data 22.2.2017 alla corte d’appello di Bari L.V.A. e P.A.A. si dolevano per l’irragionevole durata – pari a sei anni, undici mesi e venti giorni – del giudizio ex art. 617 c.p.c., comma 2, proposto innanzi al tribunale di Bari e definito con il rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi.

Con decreto del 30.5.2017 il consigliere designato, determinata in complessivi tre anni la durata irragionevole del giudizio “presupposto” e tenuto conto dell’esito negativo dell’opposizione nonchè dell’entità degli interessi in gioco, ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento a ciascun ricorrente della somma di Euro 800,00, oltre interessi.

Si opponevano L.V.A. e P.A.A..

Il Ministero della Giustizia veniva dichiarato contumace.

Con decreto n. 3965/2017 la corte d’appello di Bari rigettava l’opposizione.

Evidenziava la corte che la durata del giudizio “presupposto” doveva computarsi non già a far data dal 5.8.2008, di del deposito del ricorso ex art. 617 c.p.c., comma 2, bensì a far data dal 31.7.2009, di della notifica dell’atto di citazione con cui era stato introdotto il giudizio di merito; che di conseguenza il consigliere designato aveva correttamente determinato in tre anni la durata dell’opposizione “presupposta”.

Evidenziava altresì che appieno si giustificava la quantificazione dell’indennizzo nell’importo minimo di Euro 400,00; che al contempo l’integrale rigetto dell’opposizione legittimava l’operata riduzione di 1/3.

Avverso tale decreto hanno proposto ricorso L.V.A. e P.A.A.; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale articolato in cinque motivi; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale con vittoria delle spese.

Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 617,618 e 39 c.p.c. e della L. n. 89 del 2001, art. 2 in combinato disposto con l’art. 6, par. 1, della C.E.D.U. nonchè dell’art. 111 Cost., commi 6 e 7 e degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; il vizio di motivazione omessa, apparente, perplessa o incomprensibile.

Deducono che il giudizio “presupposto” di opposizione agli atti esecutivi ha avuto inizio il 5.8.2008, di del deposito del ricorso ex art. 617 c.p.c., comma 2, sicchè ha avuto una durata di sei anni, undici mesi e venti giorni e quindi una durata “irragionevole” di quattro anni e non già di tre.

Il primo motivo del ricorso principale va respinto.

Ed invero questa Corte con riferimento all’opposizione agli atti esecutivi spiega che a norma dell’art. 618 c.p.c., comma 2 – nel testo sostituito dalla L. n. 52 del 2006, art. 15 – l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione deve avvenire all’esito dell’esaurimento della fase sommaria di cui allo stesso art. 618 c.p.c., comma 1, art. 618 c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2018, n. 31694; Cass. (ord.) 7.11.2012, n. 19264; Cass. (ord.) sez. lav. 6.4.2017, n. 8874. Negli stessi termini, con riferimento all’opposizione all’esecuzione, cfr., tra le altre, Cass. 29.5.2014, n. 12055), “previa (soggiunge l’art. 618 c.p.c., comma 2) iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà”.

Su tale scorta in nessun modo può essere recepito l’assunto dei ricorrenti secondo cui “la “pendenza” della lite sussiste sin dal momento in cui viene introdotta la fase sommaria del procedimento, con il deposito del ricorso” (così ricorso principale, pag. 7).

E vanno, viceversa, appieno condivisi il rilievo della corte di Bari secondo cui l’art. 618 c.p.c., comma 2, “àncora “l’introduzione del giudizio di merito” non alla presentazione del ricorso al giudice dell’esecuzione ex art. 617 c.p.c., comma 2 (chiaramente finalizzata solo all’eventuale (…) sospensione della procedura (esecutiva)), bensì al(la) (…) proposizione dell’atto introduttivo del giudizio nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione” (così decreto impugnato, pag. 8). Ed il rilievo ulteriore secondo cui, se “la fase che si svolge dinanzi al giudice dell’esecuzione (…) fosse tout court da ricomprendersi nel “giudizio di merito” (…), potrebbe accadere che la medesima fase processuale (…) sia computata due volte ai fini della L. n. 89 del 2001 (…)” (così decreto impugnato, pagg. 11 – 12).

Evidentemente alla luce dei testuali surriferiti rilievi non solo non si configurano i pretesi errores in procedendo, ma del tutto ingiustificata è l’asserita apparenza dell’impianto motivazionale dell’impugnato dictum.

In verità è propriamente nel quadro della strutturazione in chiave “bifasica” – recepita dall’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte (cfr. tra le altre Cass. 8.2.2016, n. 2490, in motivazione) – delle opposizioni esecutive che in toto si legittima, agli effetti della L. n. 89 del 2001, l’identificazione dell’opposizione agli atti esecutivi (e, si soggiunge, dell’opposizione all’esecuzione) con il “giudizio di merito” di cui all’art. 618 c.p.c., comma 2 (e, si soggiunge, di cui all’art. 616 c.p.c.).

Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 24 Cost., art. 111 Cost., commi 1, 2, 6 e 7, degli artt. 112 e 132 c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c., degli artt. 6,13 e 41 della C.E.D.U., dell’art. 1 del Protocollo addizionale e dei parametri fissati dalla Corte E.D.U. e della L. n. 89 del 2001, art. 2; il vizio di motivazione omessa, apparente, perplessa o incomprensibile.

Deducono che la corte di Bari avrebbe dovuto quantificare il “moltiplicatore” annuo in conformità ai parametri frutto dell’elaborazione della Corte E.D.U. ovvero in Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata ed in Euro 1.000,00 per ciascuno degli anni successivi.

Deducono che erano da applicare i parametri operanti alla data di deposito – 24.7.2015 – della sentenza che ha definito il giudizio “presupposto”; che la corte di Bari ha omesso l’indicazione degli elementi cui ha ancorato, ai fini della quantificazione del “moltiplicatore”, il suo convincimento; che le modifiche apportate dalla L. n. 208 del 2015, art. 1 e alla L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 1, della sono costituzionalmente illegittime.

Il secondo motivo del ricorso principale del pari va respinto.

Si ribadisce che il ricorso per equa riparazione, datato 21.2.2017 (cfr. ricorso principale, pag. 2), è stato depositato in data 22.2.2017 (cfr. decreto impugnato, pag. 1).

Si applica quindi, senz’altro, ratione temporis la disciplina di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2-bis – rubricato “misura dell’indennizzo” – della, come modificata, a decorrere dall’1.1.2016, dalla L. n. 208 del 2015.

Evidentemente la corte di Bari ha dapprima determinato il quantum dell’indennizzo nella misura minima prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 1; dipoi ha applicato – in considerazione dell’esito negativo del giudizio “presupposto” – la decurtazione di 1/3 prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 1-ter, (cfr. decreto impugnato, pagg. 18 – 19).

Cosicchè per nulla si configurano le denunciate violazioni o false applicazioni di norme di diritto.

Ciò tanto più chè, con riferimento alla disciplina in tema di equa riparazione antecedente all’1.1.2016, questa Corte ha spiegato che la liquidazione di un indennizzo in misura inferiore a quella ordinariamente applicata dalla Corte E.D.U. non costituisce, a rigore, violazione di legge (cfr. Cass. 7.11.2011, n. 23029); che, segnatamente, la Corte E.D.U. in numerosi giudizi di lunga durata davanti alle giurisdizioni amministrative, nei quali gli interessati non risultavano aver sollecitato la trattazione o la definizione del processo mostrando di avervi scarso interesse, ha liquidato un indennizzo forfetario per l’intera durata del giudizio che, suddiviso per il numero di anni, è risultato, di regola, oscillante tra gli importi di Euro 350,00 e quello di Euro 550,00 per anno (cfr. Cass. 6.9.2012, n. 14974).

Del resto, del pari con riferimento alla disciplina antecedente all’1.1.2016, questa Corte ha reputato, seppur specificamente in tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo fallimentare, che è congrua la liquidazione dell’indennizzo nella misura solitamente riconosciuta per i giudizi amministrativi protrattisi oltre dieci anni, rapportata su base annua a circa Euro 500,00 (cfr. Cass. 16.7.2014, n. 16311; cfr. altresì Cass. (ord.) 19.5.2017, n. 12696).

Per altro verso, in tema di equa riparazione, la L. n. 89 del 2001, art. 2-bis (nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, derivante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015), relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell’indennizzo per l’irragionevole durata del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito – sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall’art. 360 c.p.c., n. 5 – la scelta del “moltiplicatore” annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo “presupposto”, orientando il “quantum” della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nell’art. 2-bis, comma 2, citato, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (cfr. Cass. (ord.) 1.2.2019, n. 3157).

Dunque è essenzialmente nel solco dell’art. 360 c.p.c. , comma 1, novello n. 5 ed alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte che si impone il vaglio degli asseriti vizi motivazionali.

In questi termini l’iter motivazionale che sorregge l’impugnato dictum risulta, pur in parte qua, assolutamente congruo e esaustivo.

E’ da escludere, da un lato, che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della summenzionata pronuncia delle sezioni unite possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte di merito ha, in parte qua, ancorato il suo dictum.

In particolare la corte di merito non solo ha dato atto dell’esito infausto della (“presupposta”) opposizione ex art. 617 c.p.c., ma ha specificato (alla luce delle motivazioni della sentenza assunta a definizione dell’opposizione agli atti esecutivi: cfr. decreto impugnato, pag. 17) che i ricorrenti avevano proposto opposizione “nonostante fossero assolutamente privi di interesse ad agire” (così decreto impugnato, pag. 17), sicchè limitata era l’entità della “posta in gioco” ed esiguo il “patema d’animo” (cfr. decreto impugnato, pag. 18).

E’ da ritenere, dall’altro, che la corte di merito per nulla ha omesso la disamina dei profili rilevanti ai fini della quantificazione del “moltiplicatore”.

Non ha ragion d’essere (è manifestamente infondata) infine la quaestio legitimitatis che il secondo mezzo del ricorso principale pure veicola.

Difatti questo Giudice spiega che, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, è legittima la liquidazione di un indennizzo inferiore alla soglia minima (pari ad C 500,00 per anno) ove tale riduzione si giustifichi alla luce della specifica natura e rilevanza dell’oggetto del giudizio nonchè (è il caso di specie) del comportamento processuale delle parti (cfr. Cass. 3.2.2017, n. 2995). E spiega ancora che l’indennizzo per durata irragionevole del processo non deve sovracompensare il danno, neppure se il giudizio presupposto aveva carattere non bagatellare, sicchè è legittima l’applicazione di un “moltiplicatore” annuo congruo alla posta in gioco, seppur inferiore allo standard giurisprudenziale (cfr. Cass. 2.11.2015, n. 22385).

Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Deduce che ha errato la corte distrettuale allorchè ha reputato applicabile la sospensione feriale dei termini al termine semestrale di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4; che invero il termine di cui all’art. 4 cit. ha natura sostanziale e non già processuale.

Deduce dunque che l’avverso iniziale ricorso per “equa riparazione” è stato proposto il 22.2.2017, allorchè il termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, a far data dal 25.7.2016, di in cui la decisione che ha concluso il giudizio “presupposto” è divenuta definitiva, era già – il 25.1.2017 – decorso.

Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della L. n. 89 del 2001.

Deduce che l’erronea assimilazione del termine di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 ai termini processuali, importa inevitabilmente la necessità del ricorso alla procedura alternativa di mediazione, “con relativo superamento dell’esclusività del ricorso al rimedio giurisdizionale” (così ricorso, pag. 11).

Con il terzo motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Deduce che riconoscere natura processuale al termine di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 rende in taluni casi inapplicabile la sospensione feriale dei termini al termine “lungo” per l’impugnazione.

Con il quarto motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Deduce che l’interpretazione adeguatrice della L. n. 89 del 2001, art. 4, induce ad escludere l’operatività della sospensione feriale dei termini.

Con il quinto motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Deduce che il termine “lungo” di impugnazione della sentenza che ha definito il giudizio “presupposto”, in dipendenza dell’inizio della fase di merito dell’opposizione agli atti esecutivi in epoca successiva al 4.7.2009, era pari a sei mesi e non già ad un anno; che conseguentemente la sentenza che ha concluso il giudizio “presupposto”, siccome depositata il 24.6.2015, è divenuta definitiva il 24.1.2016, all’esito del decorso del termine semestrale maggiorato della sospensione feriale.

Deduce dunque che alla data – 22.2.2017 – di deposito del ricorso ex lege n. 89 del 2001 il termine semestrale di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 era ampiamente decorso.

I motivi di ricorso incidentale sono strettamente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; i medesimi mezzi di impugnazione in ogni caso sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1.

Invero la corte territoriale, in ordine alla quaestiones iuris che i motivi di ricorso incidentale involgono, ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

Propriamente questa Corte spiega che, poichè fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (cfr. Cass. 18.3.2016, n. 5423; Cass. 11.3.2009, n. 5895; Cass. (ord.) 6.6.2018, n. 14493)

E spiega ulteriormente – il che rileva precipuamente in relazione al quinto motivo del ricorso incidentale – che l’opposizione agli atti esecutivi, pur essendo distinta, dopo le modifiche introdotte dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un unico procedimento, sicchè ai fini dell’applicazione del termine d’impugnazione di sei mesi, previsto dall’art. 327 c.p.c., nella nuova formulazione, ed applicabile ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore (4.7.2009) della L.18 giugno 2009, n. 69, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell’esecuzione (cfr. Cass. 7.5.2015, n. 9246, e Cass. 12.4.2017, n. 9352, seppur in ordine all’opposizione all’esecuzione).

Nella fattispecie quindi rileva la data del 5.8.2008, di del deposito del ricorso ex art. 617 c.p.c., antecedente al 4.7.2009, sicchè il termine “lungo” per l’impugnazione della sentenza conclusiva del giudizio “presupposto” era pari ad un anno e non già a sei mesi.

In dipendenza del rigetto del ricorso principale e della declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale, id est della reciproca soccombenza, si giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. sez. un. 11915/2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del presente giudizio.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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