Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32706 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 18/12/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 18/12/2018), n.32706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24256-2013 proposto da:

P.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CARLO POMA, 2, presso lo studio degli avvocati SILVIA ASSENNATO,

MASSIMILIANO PUCCI, che lo rappresentano e difendono, giusta procura

speciale notarile in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA

PATTERI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CARLO POMA, 2, presso lo studio degli avvocati SILVIA ASSENNATO,

MASSIMILIANO PUCCI, che lo rappresentano e difendono, giusta procura

speciale notarile in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1278/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 29/11/2012 R.G.N. 945/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/10/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per accoglimento del ricorso

principale con assorbimento dell’incidentale;

udito l’Avvocato SILVIA ASSENNATO;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata in data 29 novembre 2012, la Corte di appello di L’Aquila, in parziale accoglimento del gravame svolto avverso la sentenza di primo grado, dichiarava il diritto di P.R., lavoratore esposto alle fibre di amianto nel periodo 1980-1995, al beneficio della rivalutazione della prestazione pensionistica con il (meno favorevole) coefficiente 1,25.

2. Per la Corte territoriale – premesso che il lavoratore alla data del 2 ottobre 2003 non aveva ancora maturato il diritto a pensione e che la prima domanda proposta all’INAIL risaliva al 18 febbraio 2005 trovava applicazione, nella specie, la disciplina prevista dalla L. n. 326 del 2003, come modificata dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132 con applicazione del predetto coefficiente.

3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione P.R., affidandosi ad un motivo di ricorso, cui resiste l’I.N.P.S., con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, e propone ricorso incidentale al quale ha resistito, con controricorso, il ricorrente principale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. E’ preliminare la disamina del ricorso incidentale.

5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’I.N.P.S., denunciando violazione della L. 11 agosto 1973, n. 533, artt. 7 e 8 e dell’art. 443 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto proponibile la domanda pur in assenza di preventiva domanda amministrativa di prestazione all’I.N.P.S. e della conseguente non assoggettabilità dell’azione giudiziaria alla decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47.

6. Il ricorso incidentale è fondato.

7. Come affermato da questa Corte in numerose decisioni (v., per tutte, Cass. 10 maggio 2017, n. 11438 e la giurisprudenza ivi richiamata), la domanda amministrativa di prestazione previdenziale all’ente erogatore (L. n. 533 del 1973, art. 7) è condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 c.p.c., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all’autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell’obbligo dell’ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell’azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio.

8. Ne consegue che l’azione iniziata senza la presentazione, in sede amministrativa, della corrispondente istanza comporta l’improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo.

9. Tali principi sono stati affermati da questa Corte con specifico riferimento al procedimento giudiziario inteso al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, instaurato in assenza della relativa istanza amministrativa all’I.N.P.S. (cfr., tra le più recenti, Cass. 3 luglio 2018, n. 17387 e la giurisprudenza ivi richiamata).

10. Si è altresì precisato, in numerosi precedenti di legittimità, che la domanda rilevante ai fini della procedibilità è quella rivolta all’Inps, unico ente legittimato all’erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva, sicchè, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, va tenuto conto della data di presentazione dell’istanza allo stesso Istituto, e non della data di inoltro della domanda all’Inail (cfr., fra le tante, Cass. 8 settembre 2015, n. 17798).

11. Nella fattispecie all’esame del Collegio è incontestato che l’unica domanda amministrativa depositata dall’attuale ricorrente sia quella rivolta all’Inail, inidonea a costituire presupposto per il riconoscimento del diritto.

12. Il ricorso incidentale deve, pertanto, essere accolto, con assorbimento del ricorso principale e la cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda, proposta da P.R..

13. Le spese dell’intero processo vanno compensate, in ragione del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale qui condiviso in epoca successiva alla proposizione del ricorso di primo grado.

14. Trattandosi di pronuncia di accoglimento del ricorso, non sussistono le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; neanche sussistono le predette condizioni per il ricorso principale, in conseguenza della declaratoria di assorbimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito il principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da P.R.; spese compensate dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

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