Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32703 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 18/12/2018, (ud. 03/10/2018, dep. 18/12/2018), n.32703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7382-2017 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOLAMETTO 4,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO ANTONAZZO, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati ADRIANO DEL BIANCO, GIANFRANCESCO

GARATTONI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E

PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI n.

44/46, presso lo studio degli avvocati MATTIA PERSIANI, GIOVANNI

BERETTA, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1500/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/11/2016 R.G.N. 142/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIOVANNI BERETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il rag. B.G. ha impugnato, con due motivi, la sentenza n. 1500/2016 con cui la Corte d’Appello di Milano aveva, riformando la sentenza del Tribunale di Como, rigettato la sua domanda di riliquidazione della pensione di vecchiaia erogatagli dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali con decorrenza 1.4.2011, sul presupposto, ritenuto dalla Corte territoriale, che fosse legittima la determinazione di essa sulla base delle Delib. 22 giugno 2002 e Delib. 7 giugno 2003 applicate dalla Cassa.

2. Il ricorso per cassazione è stato resistito con controricorso dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, che ha anche depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente afferma, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763 e della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 448, per aver la Corte territoriale in sostanza attribuito alle citate norme del 2006 e del 2013 la capacità di sanare l’illegittimità delle delibere ad esse anteriori e quindi una portata retroattiva che potrebbe essere riconosciuta solo a leggi di reale portata interpretativa.

Con il secondo motivo si assume ancora la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488 per essere la norma, anche ove ritenuta di interpretazione autentica, intervenuta per alterare le sorti del contenzioso, allorquando già vi erano state pronunce della Suprema Corte che ritenevano illegittima l’applicazione delle delibere del 2002 e del 2003 anche a pensioni liquidate dopo l’1.1.2007, il tutto in violazione degli artt. 1 prot. add. n. 1, art. 14 e art. 1 prot. 12, 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

2. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

2.1 Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato, con principio qui condiviso, che “in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), la liquidazione dei trattamenti pensionistici, a partire dal 1 gennaio 2007, è legittimamente operata sulla base della I. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, riformulato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, che, nel prevedere che gli enti previdenziali adottino i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario, impone solo di aver presente – e non di applicare in modo assoluto – il principio del “pro rata”, in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti, e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, con salvezza degli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della L. n. 296 del 2006 e che, in forza della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, si intendono legittimi ed efficaci purchè siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine” (Cass. S.U., 16 settembre 2015, n. 18136).

2.2 D’altra parte sono da ritenere infondati i rilievi sollecitati con il secondo motivo sotto il profilo della violazione, da parte della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488 delle norme C.E.D.U. (eventualmente in tal caso da intendere quali parametri interposti per il giudizio di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117 Cost.), per avere interferito su una questione interpretativa al fine di determinare gli esiti di un contenzioso giudiziale, cui appartiene anche la presente causa, ancora aperto.

Sul punto questa Corte si è già pronunciata fin da Cass. 13 novembre 2014, n. 24221, poi richiamata anche da Cass., S.U., 18136/2015 cit., nel senso che quella di cui all’art. 1, comma 488 cit. “non è una sanatoria con efficacia retroattiva perchè mancava un indirizzo giurisprudenziale conforme nel senso della ritenuta perdurante illegittimità delle delibere dell’ente anche nel mutato quadro normativo della legge finanziaria per il 2007” e pertanto “non appare contrastare con il principio del processo equo perchè limitata ai pensionamenti a partire dal 1 gennaio 2007 quando il nuovo meno favorevole canone del pro rata era già entrato in vigore” sicchè gli interessati “non potevano fare affidamento sulla garanzia del pro rata nell’originaria più ampia portata, predicata dalla giurisprudenza di questa Corte, perchè la normativa di legge era già cambiata. La portata del nuovo criterio legale del pro rata era obiettivamente controvertibile e ciò ha giustificato l’intervento chiarificatore del legislatore che ha riguardato sì “gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale” degli enti quali la Cassa – la cui finalizzazione ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine in ragione del contenimento delle prestazioni previdenziali emerge di per sè dalla portata dell’attenuazione della regola del pro rata – ma solo con riferimento ai trattamenti pensionistici liquidati nel vigore del nuovo parametro di legittimità costituito da tale criterio attenuato del pro rata”.

2.3. Non è dunque vero che le Delibere assunte prima dell’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 3, comma 12, con cui si sono modificati i criteri di calcolo della pensione di anzianità sotto il profilo dei redditi a tal fine rilevanti, non potessero trovare applicazione.

Ed infatti la citata Cass. 18136/2015 e poi anche Cass. 21 giugno 2016, n. 12836, hanno consequenzialmente ed esplicitamente ritenuto, proprio con riferimento alle norme regolamentari oggetto della presente causa, che fosse “legittima la liquidazione dei trattamenti pensionistici fatta dalla Cassa con decorrenza del 1 gennaio 2007 nel rispetto della citata normativa regolamentare interna (Delib. 22 giugno 2002, Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 novembre 2003)”.

3. Al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

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