Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32702 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 18/12/2018, (ud. 02/10/2018, dep. 18/12/2018), n.32702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15811-2015 proposto da:

M.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO CARBONELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CROMODORA WHEELS SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIO

ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA LOIACONO

ROMAGNOLI, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO LA GIOIA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 10/03/2015 R.G.N. 332/2014.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 49 del 10.3.2015, ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede, ed ha rigettato le domande proposte da M.M. nei confronti della Cromodora Wheels s.p.a. volte ad ottenere la declaratoria di illegittimità dei contratti di somministrazione (5 contratti prorogati più volte) svolti fra le parti nel periodo 23.2.2011 – 18.12.2012;

2. la Corte distrettuale, ritenuta la parte decaduta dall’impugnazione dei rapporti di lavoro già cessati all’entrata in vigore della L. n. 183 del 2010, art. 32 (e non impugnati entro 60 giorni successivi al 31.12.2011, come previsto dal comma 1 bis introdotto dal D.L. n. 225 del 2010, conv. con mod. dalla L. n. 10 del 2011), ha rilevato che i residuali contratti di somministrazione risultavano sorretti, dal punto di vista formale, da specifiche causali correlate a punte di intensa attività, congruamente dimostrate alla stregua della documentazione prodotta attinente a temporanei incrementi di attività, e che le proroghe via via disposte (ai 2 distinti rapporti di lavoro) non integravano un requisito di validità dei contratti sanzionato, dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27 con la conversione in rapporto a tempo indeterminato nei confronti dell’utilizzatore;

3. avverso tale sentenza, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi e la società ha resistito con controricorso;

4. entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

5. con i primi due motivi il ricorrente denunzia violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) dovendo applicarsi, il sistema di decadenze introdotto nel 2010 unicamente nei confronti di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore di tale novella legislativa e dovendo valere, l’impugnazione proposta dal lavoratore con riguardo agli ultimi contratti, retroattivamente nei confronti dei primi;

6. con il terzo ed il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e vizio di motivazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte distrettuale, fornito una motivazione apparente circa la specificità delle causali dei contratti di somministrazione;

7. con il quinto motivo il ricorrente denunzia violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 22, comma 2, art. 27, comma 1, della Direttiva 2008/104/CE (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo trascurato, la Corte distrettuale, il numero di contratti e di proroghe stipulati da febbraio a dicembre 2012, tali da integrare “sostanzialmente” un unico contratto, stipulato in violazione dell’art. 42 del CCNL 2008 lavoratori somministrati;

8. con il sesto motivo il ricorrente denunzia violazione di plurime disposizioni del D.Lgs. n. 276 del 2003 (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, trascurato di valutare la sussistenza della temporaneità delle esigenze produttive nei confronti anche nei confronti dei contratti per i quali il lavoratore era incorso in decadenza;

9. con il settimo motivo, l’ottavo ed il nono motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., di plurime disposizioni del D.Lgs. n. 276 del 2003 nonchè vizio di motivazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte distrettuale, omesso di valutare la documentazione prodotta dalla società a supporto della sussistenza delle causali giustificative della somministrazione addossando al lavoratore il relativo onere di contestazione;

10. i primi due motivi sono infondati avendo questa Corte statuito che la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis, (introdotto dal D.L. n. 225 del 2010, conv. con mod. dalla L. n. 10 del 2011), nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato L. n. 604 del 1966, art. 6 sicchè, con riguardo ai contratti a termine ed a quelli in somministrazione non solo in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell’intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del cd. “collegato lavoro”) e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l’entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, rispondendo alla “ratio legis” di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all’introduzione “ex novo” del suddetto e ristretto termine di decadenza (Cass. n. 25103 del 2015; Cass. S.U. n. 4913 del 2016; con particolare riguardo all’applicabilità ai contratti in somministrazione già scaduti alla data del 24.11.2010 cfr. Cass. n. 2420 del 2016, Cass. n. 7788 del 2017);

11. in particolare, questa Corte ha precisato che il termine di decadenza della L. n. 604 del 1966, art. 6 decorre, per i contratti di somministrazione, dalla data di scadenza originariamente pattuita, in quanto il potenziale rinnovo per un numero indefinito di volte del contratto di somministrazione (a differenza ei quanto previsto per i contratti a termine) non autorizza di per sè il lavoratore a nutrire un giustificato affidamento al riguardo (Cass. n. 2420 del 2016);

12. deve ritenersi, dunque, infondato altresì lo specifico motivo inerente la capacità espansiva della impugnazione dell’ultimo contratto (tale da coinvolgere i contratti che lo hanno preceduto), e ciò anche in ipotesi che tra un contratto e l’altro sia decorso un termine inferiore a quello utile per l’impugnazione stragiudiziale, posto che la singolarità dei contratti e la inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro (che solo ex post, a seguito dell’eventuale accertamento della illegittimità del termine apposto e della ragione dell’assunzione, potrà essere individuato) evidenzia la necessitò che a ciascuno di essi si applichino le regole inerenti la loro impugnabilità, venendo, altrimenti, anticipata in modo non giustificato, una eventuale considerazione unitaria del rapporto lavorativo, estranea al fatto storico allegato il cui rilievo giuridico è oggetto della domanda avanzata; nè appare pertinente il richiamo ai fatti impeditivi della decadenza (art. 2966 c.c.) in quanto specificamente previsti e, dunque, non suscettibili di applicazione estensiva ed analogica;

13. correttamente la Corte distrettuale ha, pertanto, ritenuto decaduto il lavoratore dall’azione D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 27 con riferimento ai primi quattro contratti di lavoro (intercorsi nell’anno 2011 e, l’ultimo, cessato il 9.8.2012);

14. il terzo ed il quarto motivo sono infondati, non potendosi ravvisare nella sentenza impugnata alcuna anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante avendo, la Corte distrettuale, esaminato analiticamente la causale apposta all’ultimo contratto (identica anche per i contratti precedenti) “esigenze di pianificazione produttiva per articoli in produzione, cui non si può far fronte con i normali assetti produttivi aziendali” e avendola ritenuta assistita da un grado di specificità sufficiente a soddisfare il requisito di forma del contratto di somministrazione;

15. in tal modo la Corte distrettuale si è uniformata all’orientamento di questa Corte (orientamento espresso proprio nei confronti della società Cromodora Wheels s.p.a.) che ritiene sufficiente, nell’ambito del contratto di somministrazione, che la causale dia conto della ragione in concreto da fronteggiare in modo sufficientemente intellegibile, in maniera meno pregnante di quanto richiesto per i contratti a termine (considerata significato e ratio delle diverse discipline), fermo comunque l’onere, a carico dell’utilizzatore, di fornire la prova dell’effettiva esistenza delle ragioni giustificative indicate anche a posteriore in caso di contestazione (Cass. n. 17865 del 2016 con riguardo alla società Cromodora; nello stesso senso, Cass. n. 15610 del 2011, Cass. n. 2521 del 2012, n. 21001 del 2014, e, da ultimo, Cass. n. 2963 del 2018, Cass. n. 17669 del 2018);

16. di conseguenza, possono ritenersi ascrivibili alle ragioni di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, le “punte di intensa attività” non fronteggiabili con il ricorso al normale organico, ed anche il semplice riferimento alle stesse è stato considerato “valido requisito formale del relativo contratto, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c” (cfr. Cass. 20010 del 2018, Cass. n. 8148 del 2018, Cass. n. 17865 del 2016, Cass. n.21001 del 2014, Cass. 3 aprile 2013 n.8120, Cass.21 febbraio 2012, n.2521);

17. il quinto motivo è inammissibile difettando la necessaria riferibilità della censura alla motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte distrettuale ha espressamente rilevato che non vi erano elementi per dichiarare la sussistenza di un unico contratto di somministrazione in luogo dei due formalmente intervenuti, essendosi limitato, il lavoratore, a dedurre la brevità della pausa tra i due contratti e la contiguità, senza allegare nè provare l’esistenza di un accordo simulatorio o di un intento fraudolento perseguito dalle parti del contratto di somministrazione attraverso l’artificioso frazionamento del rapporto (pagg. 15 e 16 della sentenza impugnata);

18. il sesto motivo è infondato, avendo, la Corte territoriale, coerentemente preso in esame, con particolare riferimento alla temporaneità delle esigenze produttive, solamente il contratto di somministrazione in relazione al quale il lavoratore non era decaduto, tenuto conto altresì l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20 – nella misura in cui prevede che la causa del ricorso ai contratti di somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, “anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa” – introduce una causale ampia, non legata a specifiche situazioni tipizzate dal legislatore o dal contratto collettivo, per cui si impone più che mai la necessità di una verifica diretta ad accertare non tanto la temporaneità o la eccezionalità delle esigenze organizzative quanto, piuttosto, la effettiva esistenza delle esigenze alle quali si ricollega l’assunzione del singolo dipendente, allo scopo di escludere il rischio di ricorso abusivo a forme sistematiche di sostituzione del personale atte a mascherare situazioni non rispondenti a quelle consentite (cfr. Cass. n. 15086 del 2018, Cass. n. 17669 del 2018);

19. gli ultimi motivi del ricorso sono inammissibili in quanto il ricorrente lamenta la erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, e dunque, in realtà, non denuncia un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma di legge (ossia un problema interpretativo, vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) bensì un vizio-motivo, da valutare alla stregua del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che – nella versione ratione temporis applicabile – lo circoscrive all’omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. sul punto Cass. Sez. U. n. 19881 del 2014), riducendo al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014);

20. la sentenza impugnata ha ampiamente esaminato i fatti controversi ed accertato che dalla documentazione prodotta dalla società emergeva che “i carichi di lavoro dei vari reparti produttivi erano soggetti a continue, improvvise e quindi non programmabili variazioni, su base mensile, settimanale e addirittura giornaliera”, citando i singoli documenti depositati e concludendo per la continua variabilità di ordini a consegna immediata (pag. 23 della sentenza impugnata);

21. il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..

22. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonchè in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA