Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32701 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 12/12/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 12/12/2019), n.32701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15353-2015 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRO RIZZO, ANDREA PETTINI;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ENZO MORRICO, FRANCO RAIMONDO

BOCCIA, ROBERTO ROMEI;

– controricorrente –

nonchè contro

S.I.R.M. SOCIETA’ ITALIANA RADIO MARITTIMA S.P.A. già I.T.S. SERVIZI

MARITTIMI SATELLITARI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 727/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/12/2014 R.G.N. 189/2012.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

Il Tribunale di Lucca rigettava le domande proposte da G.M., già dipendente di Telecom Italia s.p.a. poi transitato alla ITIS – Servizi Marittimi Satellitari s.p.a. – dal settembre 2006, volte a conseguire la declaratoria di nullità della cessione del ramo d’azienda e l’accertamento della continuità del rapporto di lavoro con la società cedente.

Detta pronuncia veniva sul punto confermata dalla Corte d’Appello di Firenze.

Il giudice di appello, per quel che ancora qui rileva, faceva richiamo a precedente dictum di questa Corte intervenuto in fattispecie sovrapponibile a quella scrutinata, con cui si era osservato come la fattispecie in esame fosse disciplinata ratione temporis dall’art. 2112 c.c., nel testo risultante dalla modifica di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 32. Alla stregua di tale dettato normativo l’entità economica trasferita, oltre che autonoma e idonea a svolgere un determinato servizio, doveva essere organizzata in modo stabile, e non costituire il prodotta di uno smembramento di frazioni non autosufficienti e non coordinate fra loro.

La richiamata disciplina era da ritenersi applicabile anche in caso di frazionamento e cessione di parte dello specifico settore aziendale destinato a fornire il supporto logistico sia al ramo ceduto che all’attività della società cessionaria, purchè esso presentasse, all’interno della più ampia struttura aziendale oggetto della cessione, la propria organizzazione di beni e persone al fine della fornitura di particolari servizi per il conseguimento di obiettive finalità produttive. Detti elementi, secondo il dictum dei giudici di legittimità, erano pienamente riscontrabili nello specifico servizio clienti radio marittima per la clientela privata, (cui in origine era addetto il lavoratore) che coincideva con la realtà aziendale di destinazione, e si poneva in continuità rispetto all’assetto organizzativo del settore, in origine strutturato come una azienda autonoma (prima Sirm, poi Stet, infine ramo di Telecom Italia s.p.a.)”.

Avverso la pronunzia della Corte distrettuale interpone ricorso il lavoratore sulla base di due motivi ai quali oppone difese la Telecom Italia.s.p.a. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

La Società Italiana Radiomarittima s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto deciSivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ex all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si sostiene che il settore Servizi Clienti Radiomarittimi non è un’articolazione funzionalmente autonoma organizzata ai sensi dell’art. 2112 c.c., giacchè tale suddivisione era solo di poco preesistente all’atto di cessione e non costituiva; al momento del trasferimento, un’entità dotata di un’autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni o di servizi; essa constava infatti, di un mero reparto, un’articolazione non autonoma, unificata solo dalla volontà del datore di configurarla come tale.

Si critica poi la sentenza impugnata per aver disposto un mero rinvio ad una precedente decisione di legittimità, ed aver non congruamente richiamato la deposizione del testimone escusso Z., che non confortava in alcun modo le conclusioni; alle quali era poi pervenuta la Corte di merito.

2. Il motivo va disatteso per le ragioni di seguito esposte.

Invero, esso contiene promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di plurime disposizioni di legge, sostanziale e processuale, nonchè del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando contemporaneamente errores in iudicando ed in procedendo, senza adeguatamente specificare quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono invece essere riconducibili ad 9,92, di quelli tipicamente indicati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, in tal vdando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da… irredimibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf. Cass. n. 14317 del 2016).

Inoltre, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverteò(in caso positivo vertendosi in controversia sulla “lettura” della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. 15/12/2014 n. 26307; Cass. 24/10/2007 n. 22348). Sicchè il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.

Nella specie, nonostante l’invocazione solo formale di violazioni o false applicazioni di norme, nella sostanza le censure investono l’accertamento in fatto compiuto dai giudici del merito in ordine alla ricorrenza dei requisiti di preesistenza ed autonomia del ramo d’azienda ceduto da Telecom s.p.a. ad I.T.S.; tale accertamento non è suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità perchè prospettato attraverso un rinnovato apprezzamento del merito ben oltre i limiti imposti dall’art. 360, comma 1, n. 5, novellato, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, essendo le critiche intese a sollecitare una rivisitazione, non consentita al giudice di legittimità, degli elementi considerati dal giudice di appello quale fondamento della configurabilità di un autonomo ramo di azienda in capo al Servizio Clienti Radiomarittimi.

Al riguardo, non può tralasciarsi di considerare che la Corte distrettuale, come riferito nello storico di lite, ha elaborato una – sia pur sintetica motivazione “per relationem”, idonea a dare conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni rispetto a quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio (cfr. Cass. 11/9/2018 n. 21978, Cass. 23/8/2018 n. 21037), dando atto anche della attività istruttoria da cui emergeva la coincidenza dell’intero ramo ceduto con la realtà aziendale di destinazione, con statuizione che non risponde ai requisiti della assolUta omissione o della irredimibile contraddittorietà, che avrebbero potuto giustificare il sindacato in questa sede i legittimità.

Nè possono reputarsi ostativi, rispetto alle cennate conclusioni, gli approdi ai quali è pervenuta questa Corte in fattispecie analoghe (vedi per tutte Cass. 18/12/2018 n. 32695) cui il ricorrente ha fatto richiamo nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., giacchè i precedenti considerati hanno confermato, anche in quei casi, i diversi accertamenti svolti dai giudici di merito in base alle risultanze acquisite in giudizio.

3. Con il secondo motivo si prospetta violazione ed erronea applicazione dell’art. 2112 c.c. e delle direttive CE n. 98/50 e 2001/23 nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si ripercorre la vicenda costitutiva del settore, deducendosi come le conclusioni, alle quali era pervenuta la Corte di merito, non fossero condivisibili alla luce del materiale istruttorio acquisito in atti, dal quale era chiaramente evincibile che il settore Servizi Radiomarittimi e Satellitari originariamente unitario, era stato artificiosamente smembrato sì da non consentire la configurabilità, nella specie, della autonomia funzionale del ramo d’azienda cui era assegnato.

4. Anche questo motivo va disatteso, palesando le medesime criticità evidenziate in relazione alla censura che precede.

In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono il regime della soccombenza, liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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