Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32700 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 12/12/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 12/12/2019), n.32700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18283-2017 proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO

25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO GIAMMARIA;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BASENTO 37,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PIZZUTI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5544/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/01/2017 R.G.N. 7197/2012;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte capitolina, in parziale accoglimento del ricorso proposto da P.P., riconosceva il diritto del predetto al superiore inquadramento quale quadro direttivo (I livello retributivo), a fronte dell’inquadramento di appartenenza nella categoria impiegatizia, 3 area professionale (IV livello retributivo) del CCNL Settore Credito, condannando la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. al pagamento delle corrispondenti differenze retributive, oltre accessori di legge;

2. riteneva che la circostanza che la valutazione del personale venisse operata su moduli prestabiliti non escludeva la discrezionalità ed autonomia del valutatore e che la formulazione del giudizio di sintesi fosse espressione della responsabilità del predetto, così come l’attività di controllo dei costi emersa dall’istruttoria, che aveva confermato il margine di autonomia più elevato di quella circoscritta nell’ambito di una delimitata autonomia funzionale propria dell’area di inquadramento impiegatizia;

3. di tale decisione domanda la cassazione la Banca, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, il P.;

4. entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. con il primo motivo, è dedotta l’erroneità della sentenza nella parte in cui assume quale tratto distintivo della qualifica di Quadro direttivo il potere di valutazione del personale e si denunziano violazione degli artt. 73 ed 84 CCNL 12.2.2005 e 76 ed 87 del CCNL 8.12.2007, del settore del credito, e violazione dell’art. 2103 c.p.c., sostenendosi che, alla stregua delle norme contrattuali di riferimento, l’assunzione di responsabilità nella valutazione del personale non sia circostanza idonea e sufficiente a spiegare perchè l’attività di coordinamento svolta dal P. sia riconducibile a quella dei Quadri direttivi e non anche a quella delle Aree professionali, laddove per i quadri direttivi C.C.N.L. 2005, art. 73 e C.C.N.L. 2007, art. 76, prevedono che essi assumano la responsabilità per la crescita professionale del collaboratore e per la verifica dei risultati e la sentenza non accerta se il P. avesse un potere anche solo propositivo, se non decisionale, su tale piano;

1.2. a ciò conseguirebbe, secondo la società, che le considerazioni svolte in sentenza non siano idonee a qualificare quella svolta dal P. come attività di coordinamento esclusiva dei Quadri Direttivi e non, invece, come attività di coordinamento riconducibile anche a quella delle Aree Professionali;

1.3. si richiamano dichiarazioni di testi escussi in fase istruttoria che avallerebbero che il P. non aveva alcun potere decisionale e non assumeva alcuna responsabilità in materia di avanzamenti di carriera, riconoscimenti economici e formazione dei collaboratori (avendo solo responsabilità di natura amministrativa per permessi, ferie ed altro), dovendo lo stesso attenersi sempre alle indicazioni di superiori, e si evidenzia come la sentenza non abbia valorizzato l’esigenza, connessa alla formulazione della declaratoria contrattuale, che il P. formulasse al riguardo pareri di natura vincolante, ciò che non ne consentiva l’inquadramento richiesto;

2. con il secondo motivo, si lamenta l’omesso accertamento dell’assenza di elevata responsabilità di direzione, coordinamento e controllo del personale, violazione degli stessi articoli dei c.c.n.l. indicati nel primo motivo in relazione al grado elevato di responsabilità richiesto dalla declaratoria per la responsabilità assunta nella direzione, coordinamento e controllo degli altri quadri direttivi o dei lavoratori appartenenti alla 3 area professionale, censurandosi la sentenza in quanto fondata su elementi che non evidenziavano la sussistenza di tale requisito, per non avere il P. assunto la responsabilità diretta del giudizio finale nella valutazione del personale, ciò che rilevava in termini di decisività ai fini di una diversa soluzione della controversia;

3. con il terzo motivo, ci si duole dell’omessa indagine sul grado di autonomia e responsabilità del P. e si deduce la nullità della sentenza, nonchè violazione e falsa applicazione del C.C.N.L. artt. 73 e 84 e dell’art. 2103 c.c., sostenendosi che, quanto all’attività di gestione del fondo spese, controllo delle fatture ed ad ulteriori compiti di elevata responsabilità, ne era stata esclusa la sussistenza sempre in sede istruttoria, così come delle attività di coordinamento di risorse, utilizzo di metodologie e di procedure complesse ed, in generale, di ogni autonomia funzionale valorizzata dal c.c.n.l. e da intendersi in senso diverso dall’ampiezza delle competenze meramente geografiche;

4. nel quarto motivo, si ascrive alla decisione impugnata l’omessa indagine sul grado di autonomia e responsabilità del P. e di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’autonomia di natura funzionale propria dell’area impiegatizia, diversa da quella di elevato grado richiesta dalla declaratoria di quadri, ed alla gestione di fondi di limitata consistenza ed entità;

5. con il quinto motivo, si deduce l’erroneità della sentenza, fondata sull’inquadramento nella richiesta categoria di altri dipendenti di BNL con ruolo di referenti per i servizi Generali, circostanza asseritamente neanche adeguatamente provata in giudizio, assumendosi che la valutazione sia stata compiuta in violazione dell’art. 2103 c.c. e dei principi affermati dalla S.C. (Cass. 26236/2014);

6. L’esame compiuto dal giudice di secondo grado si sottrae alle censure che gli sono state mosse con il primo dei motivi in esame, atteso che: a) la Corte ha valutato concretamente e in maniera compiuta le attività svolte dal lavoratore; b) ha fatto espresso riferimento alle declaratorie contrattuali “delle due categorie a confronto”, già oggetto di completo richiamo da parte del Tribunale nella sentenza oggetto di gravame; c) ha dimostrato di avere ben presenti i tratti differenziali che distinguono la qualifica di Quadro, rispetto a quella inferiore, e così il Quadro direttivo (I livello retributivo) rispetto alla categoria impiegatizia, 3 area professionale (IV livello retributivo);

6.1. la Corte territoriale ha posto in rilievo, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, l’insieme dei caratteri idonei a giustificare l’inquadramento superiore, in particolare richiamando i tratti di elevata responsabilità professionale caratterizzante il primo livello retributivo della categoria dei Quadri (inferiore a quello più elevato richiesto), riferita al coordinamento di personale, ma anche e soprattutto alla crescita professionale ed alla verifica di risultati raggiunti dai collaboratori, a fronte della limitata autonomia, priva dei caratteri della direzione, prevista per la responsabilità di coordinamento e controllo di altri lavoratori nell’ambito di unità operative o nuclei di lavoro di ridotte dimensioni proprie della 3 area professionale (C.C.N.L. 2005 art. 84 e C.C.N.L. 2007, art. 87);

6.2. il giudice del gravame ha anche rilevato la scarsa significatività della esistenza di un modulo o scheda valutativa per esprimere il giudizio sull’attività dei colleghi, a prescindere dalla considerazione che la scheda, per come predisposta, aveva riguardo proprio ai livelli di crescita professionale ed al percorso lavorativo di ciascuno dei lavoratori sottoposti a valutazione;

7. quanto al grado elevato della responsabilità funzionale e di quella nella direzione coordinamento e/o controllo di altri lavoratori, anche la ampiezza della struttura è stata correttamente ritenuta rilevante ai fini considerati, posto che pure nella declaratoria della 3 area professionale inferiore i vari livelli retributivi sono rapportati al numero degli elementi coordinati e che la Corte ha evidenziato l’attività di controllo dei costi delle richieste di economato dell’intera area territoriale, con potere di ridurre le richieste di spese o di prospettare modifiche conseguenti alla valutazione di congruità della richieste avanzate, salvo il potere autorizzatorio di spese superiori;

7.1. è stata, poi, presa in esame l’attività di controllo e gestione del parco automobili dell’area Calabria, attività per la quale non è stata considerata unicamente l’ampiezza dell’area geografica di competenza, ed è stato ribadito il potere di coordinamento con autonomia e responsabilità esplicato nei confronti dei soggetti coordinati anche di supporto, in alcuni casi, ai processi decisionali della dirigenza: ciò induce a ritenere destituito di fondamento anche il secondo motivo;

8. quanto al terzo motivo, è sufficiente a confutarne i rilievi l’osservazione che il grado di autonomia caratterizzante le funzioni del P. è stato valutato dalla Corte come indice di un’autonomia più vasta ed elevata di quella meramente funzionale e più limitata propria dell’area di appartenenza rispetto a quella di destinazione;

9. il quarto motivo prospetta una critica sul piano della valutazione delle risultanze istruttorie non compatibile con la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 novellato, che prevede la corretta indicazione del fatto asseritamente omesso nell’esame, nel rispetto del paradigma deduttivo (dovendo il ricorrente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”) prescritto dal novellato testo della norma: con la conseguente preclusione nel giudizio di cassazione dell’accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione a fini istruttori, ostativi ad una valutazione della motivazione insufficiente o contraddittoria, salvo che essa non risulti apparente nè perplessa o obiettivamente incomprensibile (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439): ciò che non si verifica nel caso di specie;

10. infine, la valutazione effettuata con riferimento all’inquadramento di altri Referenti per i Servizi Generali di altre regioni è residuale e rafforzativa dei risultati della indagine condotta sul piano della coerenza delle mansioni con i contenuti della declaratoria contrattuale dei Quadri direttivi e come tale la censura non è idonea a dimostrare la violazione dei principi richiamati;

11. alla luce delle svolte considerazioni, il ricorso va respinto;

12. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo;

13. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater;

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato D.P.R. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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