Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3270 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. II, 11/02/2020, (ud. 10/09/2019, dep. 11/02/2020), n.3270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19797-2015 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G.MAZZINI 27, presso lo

studio dell’avvocato LUCIO NICOLAIS, rappresentato e difeso

dall’avvocato CORRADO LANZARA;

– ricorrente –

contro

COMUNE NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato

FABIO MARIA FERRARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 107/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

C/09/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Lanzara Corrado, difensore del ricorrente, che ha

chiesto di riportarsi al ricorso e ne chiede l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 9 gennaio 2015 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto dal condominio dell’edificio di (OMISSIS) (d’ora innanzi, il condominio) avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto l’opposizione proposta contro l’ordinanza con la quale il Comune di Napoli aveva ingiunto il pagamento della somma di 64.330,00 Euro per occupazione abusiva di suolo pubblico mediante ponteggi, accertata con verbale del 15 dicembre 2004 della Polizia municipale.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che con l’opposizione il condominio aveva dedotto di essere in possesso della concessione, contestando il calcolo della sanzione e la misura dell’estensione dell’impianto oggetto di accertamento per 87 metri quadrati; b) che entro questi limiti avrebbe dovuto svolgersi il dibattito processuale; c) che, tuttavia, nella prima udienza l’opponente aveva introdotto l’ulteriore argomento fondato sulla sentenza del 7 giugno 2010, con la quale il giudice di pace aveva annullato l’indicato verbale, in relazione alla violazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 20; d) che la sentenza del giudice di pace aveva per oggetto quest’ultima violazione, con la conseguenza che l’assenza di prova, in ordine al contestato intralcio alla circolazione dei pedoni sul marciapiedi non aveva alcuna incidenza sul fatto, del tutto pacifico, che quest’ultimo fosse stato occupato dai ponteggi, senza che fosse stata rinnovata la concessione; e) che il secondo motivo dell’opposizione, concernente la misura della sanzione, era stato abbandonato; f) che le modalità di misurazione, oggetto di generica contestazione nell’atto di opposizione, erano state indicate e l’appellante nulla aveva contrapposto, se non calcoli aritmetici del tutto teorici, privi di elementi di supporto e riscontro, quali rilievi metrici, fotografie dello stato dei luoghi, relazioni tecniche riferite all’epoca.

3. Avverso tale sentenza il condominio ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso il Comune di Napoli.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., artt. 112,161 e 324 c.p.c., L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22, 22-bis, 23, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 12 sottolineando:

a) che la sentenza del giudice di pace del 7 giugno 2010, quali che fossero state le considerazioni sviluppate in motivazione, aveva annullato, per difetto di prova, il verbale redatto dai vigili urbani in data 15 dicembre 2004, ossia il verbale che il Comune, alla luce degli artt. 32 e 33 del regolamento Cosap all’epoca vigente, aveva posto a base dell’ordinanza ingiunzione per occupazione abusiva del suolo pubblico;

b) che, proprio in ragione delle norme sopra indicate, non poteva ritenersi che l’accertamento contenuto nel verbale potesse sopravvivere all’annullamento di quest’ultimo.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 3,21-septies o octies rilevando che il verbale del 15 dicembre 2004 ha ad oggetto proprio i fatti posti a base dell’ordinanza ingiunzione e che i motivi dell’annullamento – non parziale, ma totale – conseguito alla ricordata sentenza del giudice di pace sono del tutto irrilevanti con riguardo alla portata dell’annullamento stesso.

3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e L. n. 241 del 1990, art. 3 per avere la Corte territoriale posto a base dell’accertamento della misura dell’occupazione e del rigetto della richiesta di ispezione dei luoghi, gli esiti del verbale annullato, disattendendo la documentazione fotografica prodotta e la richiesta di ispezione dei luoghi.

4. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., sottolineando che l’assenza di prova relativamente all’esistenza dell’addebito impediva di individuare, al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, un giudicato sull’assenza di concessione e sulla misura della sanzione.

5. Con il quinto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1366 c.c., per l’ipotesi che la sentenza impugnata avesse ritenuto sussistente un accertamento, distinto da quello contenuto nel verbale annullato e posto a base dell’ordinanza ingiunzione.

6. Il primo, il secondo e il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto sono tutti correlati, in vario modo, alla premessa che la sentenza del giudice di pace del 7 giugno 2010, annullando il verbale del 15 dicembre 2004, avrebbe travolto il fondamento, fattuale e giuridico, della pretesa sanzionatoria oggetto del presente procedimento.

Le doglianze sono, nel loro complesso, infondate.

L’opposizione al provvedimento sanzionatorio non configura un’impugnazione dell’atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell’autorità amministrativa (a puro titolo esemplificativo, si veda, di recente, Cass. 21 maggio 2018, n. 12503). Pertanto l’opposizione alla pretesa anzidetta, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa, con l’ulteriore conseguenza che, in virtù della L. n. 689 del 1981 cit., art. 23 (oggi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 6), il giudice ha il potere – dovere di esaminare l’intero rapporto, con cognizione che non è limitata alla verifica della legittimità formale dell’atto, ma si estende – nell’ambito delle deduzioni delle parti – all’esame completo del merito della pretesa fatta valere.

Approfondendo il tema si osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di opposizione ad ingiunzione amministrativa di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 (oggi, come detto, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6) si configura come giudizio di cognizione regolato dalla normativa speciale dettata dalla legge citata, il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione che si pongono come causa petendi del suddetto giudizio e che, a norma delle previsioni appena ricordate, devono essere proposti con il ricorso entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione (v., ad es., Cass. 23 marzo 2005, n. 6519 e, a riprova della continuità di orientamento, di recente, Cass. 11 gennaio 2016, n. 232; Cass. 31 ottobre 2018, n. 27909).

Pertanto, la considerazione della Corte territoriale dedicata alla tardività della produzione dell'”elemento” rappresentato dalla citata sentenza del giudice di pace, è ancillare rispetto al profilo decisivo reso palese dal periodo precedente della decisione impugnata, che opera un esplicito richiamo al tema entro il quale avrebbe dovuto svolgersi il dibattito processuale – della delimitazione, ad opera dell’originaria impugnazione, dell’oggetto dell’opposizione.

Quest’ultimo, come chiarito in termini non contrastati in alcun modo dal ricorrente, non riguardava il fatto – in seguito indicato dalla stessa sentenza impugnata come pacifico – della occupazione coi ponteggi del marciapiede.

7. Il terzo motivo è, nel suo complesso, infondato, in quanto, oltre a non confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui sottolinea l’assenza originaria di specificità dei motivi di opposizione all’ordinanza ingiunzione, è comunque infondato, perchè l’annullamento del verbale avente ad oggetto una violazione al codice della strada riguarda i suoi effetti all’interno del procedimento finalizzato all’irrogazione della sanzione correlata a siffatta violazione, ma non priva il verbale della sua efficacia come documento attestante le operazioni poste in essere dai verbalizzanti.

Ne discende che esattamente i giudici di merito hanno posto a fondamento delle loro conclusioni le risultanze obiettive emergenti dal menzionato verbale, senza assegnare rilievo a considerazioni sviluppate solo nell’atto di appello.

8. Il quarto motivo è inammissibile, dal momento che, per un verso, è generico, quanto al profilo dell’assenza di titolo idoneo a consentire la dimostrata occupazione di suolo pubblico e, per altro verso, ignora completamente l’osservazione della Corte, quanto all’abbandono della doglianza che investiva la misura della sanzione.

9. In conseguenza, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, alla luce del valore e della natura della causa nonchè delle questioni trattate.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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