Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3270 del 07/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 11/11/2016, dep.07/02/2017), n. 3270
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1090-2014 proposto da:
S.M.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE
PAFUNDI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
STEFANIA PANEBIANCO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
FALLIMENTO n. (OMISSIS) SNC, IN PERSONA DEL CURATORE B.P.
nonchè dei soci illimitatamente responsabili S.A.,
C., R., G., elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE BRUNO
BUOZZI 77, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO TORNABUONI, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO FAGETTI giusta
delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso il decreto n. v.g. 432/2013 del TRIBUNALE di COMO del
20/11/2013, depositata il 02/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’il /11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
udito l’Avvocato Gabriele Panebianco difensore della ricorrente che
si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Filippo Tornabuoni difensore dei controricorrenti
che si riporta agli scritti.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che, con unico articolato motivo di ricorso ritualmente notificato, S.M.R. ha chiesto la cassazione del decreto depositato in data 2 dicembre 2013 con cui il Tribunale di Como ha rigettato l’opposizione da lei proposta avverso il rigetto dell’ammissione del proprio credito al passivo del fallimento della società (OMISSIS) S.N.C. nonchè dei soci illimitatamente responsabili S.A., C., R. E G.;
che la curatela fallimentare resiste con controricorso nel quale chiede la declaratoria di inammissibilità e di infondatezza dell’avverso gravame;
considerato che il motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere il Tribunale violato l’art. 2704 c.c. negando che le due scritture depositate in atti (raccomandata a mano con richiesta di pagamento delle proprie spettanze del 21 aprile 2007 e documento a firma S.A. del 29 novembre 2007 contenente un’asserita ricognizione del debito) avessero data certa e fossero opponibili al fallimento quali atti interruttivi della eccepita prescrizione del diritto di credito azionato dalla ricorrente;
ritenuto che il Tribunale pare aver fatto retta applicazione di un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nella verifica del passivo fallimentare, l’accertamento dell’anteriorità della data della scrittura privata che documenta la pretesa creditoria è soggetto alle regole dell’art. 2704 c.c., comma 1, essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito, e la questione può essere rilevata d’ufficio dal giudice (Sez. U, Sentenza n. 4213 del 20/02/2013; Sez. 1, Sentenza n. 13282 del 26/07/2012), di talchè – tenendo presente che, ai fini interruttivi, l’accertamento della data dell’atto (qualunque sia la sua natura giuridica) riveste rilevanza centrale – corretta appare la declaratoria di inutilizzabilità delle scritture richiamate in ricorso ai fini dell’interruzione del termine della dichiarata prescrizione del credito azionato; che la allegazione di un effetto interruttivo ricavabile da altri documenti versati in atti (bilanci, CUD, mastrini) sembra parimenti inammissibile per difetto di specificità dell’allegazione, in violazione dei requisiti previsti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e dall’art. 369c.p.c., comma 2, n. 4), non avendo la ricorrente riportato, nè specificamente indicato, i documenti cui fa riferimento per argomentare la fondatezza delle sue censure, così da non consentire a questa Corte di procedere alla verifica di quanto lamentato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012);
che, pertanto, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380-bis c.p.c. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato.”
2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letta la memoria di parte ricorrente e sentite le parti, condivide la proposta del relatore. Non condivisibile, al contrario, si mostra il principio, esposto anche in memoria dalla ricorrente, secondo cui la prova della data degli atti interruttivi in questione si avrebbe nel momento in cui il documento è stato unilateralmente formato. Ciò varrebbe ad esonerare l’opponente dal provare un elemento essenziale della pretesa creditoria da lei effettuata nei confronti della massa, cioè dei terzi: l’essere stata la eccepita prescrizione del suo diritto utilmente interrotta con atto scritto (avente tale inequivoco contenuto) compiuto nella data ivi indicata, non risultando d’altra parte tale riferimento temporale in alcun modo provato in atti.
Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della parte soccombente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore della Curatela resistente delle spese di questo giudizio, in Euro 2.800,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.
Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017