Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 327 del 13/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 13/01/2021), n.327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17417-2019 R.G. proposto da:

GEST SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. CATANIA 1, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO ARIENZO, rappresentata e difesa

dall’avvocato BARBARA CAPRI’;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTA

CANNAROZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5320/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 30/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- La società GEST ha impugnato la cartella di pagamento relativa alla TARSU 2012. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado per il ritenuto difetto di motivazione della cartella. Ha proposto appello il Comune, allegando che la determinazione delle superfici imponibili derivava dalla denunzia TRSU operata dallo stesso contribuente. La CTR della Sicilia, con sentenza depositata in data 30.11.2018 ha accolto l’appello.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso il Comune. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

La società contribuente censura la sentenza d’appello per la motivazione apparente o omessa in quanto la CTR non ha esaminato i motivi da essa svolti e in particolare la preliminare eccezione di inammissibilità dell’appello per formazione del giudicato interno.

Con il secondo motivo di ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 100 c.p.c. attesa la formazione di un giudicato interno e quindi il difetto di interesse da parte del Comune a proporre appello. Deduce che con l’unico motivo d’appello il Comune non ha mosso alcuna specifica censura alla sentenza di primo grado nella parte in cui essa ha ritenuto non sufficiente la motivazione della cartella.

I primi due motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.

Il giudice di secondo grado, sia pure con una motivazione molto sintetica, ha chiarito la ragione dell’accoglimento: ha ritenuto fondato l’appello del Comune in quanto l’ente ha iscritto a ruolo la TARSU (2012) a seguito di denuncia presentata dal contribuente e pertanto detta iscrizione a ruolo risulta legittima.

Il motivo d’appello, come riportato negli atti, rende chiara la posizione del Comune in relazione alla sentenza impugnata. Il giudice di primo grado, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, ha ritenuto fondato il ricorso della contribuente per difetto di motivazione della cartella perchè il Comune non avrebbe chiarito, neppure succintamente, le ragioni della iscrizione dell’importo dovuto. Di contro il Comune deduce di aver provveduto a iscrivere a ruolo la TARSU sulla scorta della denuncia presentata dalla stessa contribuente la quale quindi era a conoscenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa. Con queste deduzioni il Comune richiama anche una giurisprudenza di questa Corte (Cass. 3189/2018 anche in relazione al principio affermato da Cass. 21804/2017) secondo la quale se la cartella di pagamento è emessa a seguito di liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perchè, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.

Non può dirsi pertanto che il Comune non abbia censurato la sentenza di primo grado nella sua unica ratio decidendi e che si sia formato il giudicato interno, poichè facendo riferimento alla denuncia del contribuente, quale ragione giustificatrice della iscrizione a ruolo, il Comune contrasta e censura la dichiarata insufficienza della motivazione della cartella e ne ribadisce la legittimità.

La motivazione resa dal giudice d’appello accoglie la tesi del Comune sopra esposta e per quanto – come si è detto – sia assai sintetica, afferma però che “l’iscrizione a ruolo della tassa è legittima” poichè il Comune vi ha proceduto a seguito di denuncia presentata dalla contribuente. Non può pertanto dirsi che sia omessa la esposizione della ragione della decisione.

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3,L. n. 212 del 2000, art. 7 in relazione all’art. 360, n. 3). La parte ribadisce che la iscrizione a ruolo è insanabilmente viziata essendo del tutto omessa la motivazione e ciò ha particolare rilevanza in quanto la cartella di pagamento è il primo atto del procedimento. Afferma che nella cartella mancano gli elementi minimi indispensabili al fine di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni di diritto poste a base della pretesa impositiva e in particolare la base imponibile, la tariffa applicata e la Delib. con cui è prevista.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Non emerge dal ricorso che nella cartella impugnata sia stato omesso ogni riferimento alla denuncia presentata dal contribuente, nè se abbia o meno fatto riferimento ad altri atti conosciuti o conoscibili dal contribuente, dal momento che la parte non la trascrive in ricorso, nè in verità sono state trascritte le parti salienti della sentenza di primo grado.

Il ricorrente non assolve quindi all’onere di autosufficienza, non mettendo la Corte in grado di verificare se il dedotto difetto di motivazione della cartella si riferisce al contenuto minimo ed essenziale che essa deve avere in relazione alle facoltà riconosciute all’ente impostore dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1, ovvero se è stato preso a parametro uno standard motivazionale più elevato, riferibile a quegli atti impositivi che non promanano da dichiarazioni rese dallo stesso contribuente.

E’ principio ormai consolidato infatti che in tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia ritenuto legittima una cartella di pagamento ove sia stata omessa la trascrizione del contenuto dell’atto impugnato, restando precluso al giudice di legittimità la verifica della la corrispondenza tra contenuto del provvedimento impugnato e quanto asserito dal contribuente (Cass. n. 16010/2015; Cass. n. 28570/2019)

Con il quarto motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 65 in relazione all’art. 360, n. 3) nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo.

Il contribuente afferma che la cartella in esame è stata impugnata per carenza del presupposto oggettivo e cioè che l’imposizione deve avvenire in relazione alla capacità dell’area di produrre rifiuti senza riferimento ad altri parametri; deduce che nella fattispecie ha allegato e dimostrato che le aree in oggetto sono destinate alla movimentazione degli automezzi utilizzati nell’attività di produzione e quindi queste aree non comportano la produzione di rifiuti.

Con il quinto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 65 e 68 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per la erronea individuazione della categoria tassabile non esistendo nel regolamento comunale alcuna fattispecie sussumibile a quella in argomento (piazzale) e risultando erronea l’applicazione della tariffa prevista

I motivi sono infondati.

Dato il riferimento alla denuncia presentata dalla parte sulla quale il Comune dichiara di essersi fondato per la iscrizione a ruolo, la contribuente avrebbe dovuto allegare e dimostrare nei giudizi di merito – dandone conto in questa sede mediante trascrizione dei passaggi salienti delle sue deduzioni in argomento e dei correlativi documenti – di avere denunciato le aree di cui si tratta come non utilizzabili o non idonee a produrre rifiuti.

Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 pone infatti a carico del contribuente l’onere di denunciare e documentare la ipotetica non utilizzabilità oggettiva delle aree o la loro non idoneità a produrre i rifiuti, poichè la TARSU è dovuta, per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte: la norma prevede una presunzione “iuris tantum” di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area, e dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità devono essere dedotte “nella denuncia originaria” o in quella “di variazione”, e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. E’ quindi onere del contribuente indicare, nella denuncia originaria o di variazione, le obiettive condizioni di inutilizzabilità, debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione; in difetto, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo (Cass. 14037/2019; Cass. 31460/2019 Cass. n. 1711/2017).

Ne consegue, il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

 

 

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