Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 327 del 10/01/2018

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2018, (ud. 05/12/2017, dep.10/01/2018),  n. 327

Fatto

RILEVATO IN FATTO

– che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui replica l’intimata con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1338 del 15/7/2016, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla predetta Agenzia avverso la sentenza della medesima CTR n. 1644 del 9/12/2015, sul presupposto della contemporanea pendenza del giudizio di cassazione avverso la predetta sentenza di appello;

– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale il controricorrente ha depositato memoria;

– che il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il motivo di ricorso, incentrato sulla nullità della sentenza impugnata e del procedimento di appello per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64 e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle entrate avverso una sentenza di appello della medesima CTR in quanto impugnata per cassazione, è fondato e va accolto;

– che la CTR a sostegno della statuizione adottata ha fatto chiaramente riferimento alla disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, comma 1, nella formulazione ante riforma introdotta dal D.Lgs. n. 156 del 2015 (che così recitava: “Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa le revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c.”), come comprovato dall’adesione ai principi espressi da questa Corte con riferimento a tale disposizione, affermandosi che “l’istanza di revocazione è ammessa solo nei confronti di sentenze che, involgendo accertamenti di fatto, non siano ulteriormente impugnabili sul punto controverso o che non siano state impugnate nei termini, con la conseguenza che la richiesta di revocazione è inammissibile allorchè una sentenza, involgente accertamenti di fatto, sia impugnabile o sia stata impugnata coi mezzi ordinari di gravame” (Cass. n. 5827 del 2011);

– che il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. cc), ha riformulato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, comma 1 “allo scopo di eliminare le incertezze interpretative a cui aveva dato luogo il testo vigente” (così nella relazione illustrativa al decreto) ed attualmente la norma prevede che “Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell’art. 395 c.p.c.”; disposizione, questa, applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2016, come espressamente previsto dall’art. 12 del decreto di riforma, e quindi anche al ricorso per revocazione in esame, proposto in data 24/09/2016; al riguardo, pare opportuno precisare che l’applicazione delle modifiche alle disposizioni del processo tributario apportate dal citato D.Lgs. n. 156 del 2015 anche ai giudizi in corso è stato chiarito nella relazione illustrativa al decreto, “non essendosi ritenuta opportuna una previsione di applicabilità limitata ai soli nuovi giudizi”, ovvero a quelli instaurati alla data di entrata in vigore della nuova normativa, in quanto “un tale sistema (…) verrebbe a creare un nuovo rito, che coesisterebbe con il vecchio per le cause anteriori generando confusione ed incertezze”;

– che, da quanto detto, consegue che in base alla nuova formulazione del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, comma 1, non può più seguirsi l’insegnamento impartito da questa Corte con riferimento alla precedente disposizione in materia di ricorso per revocazione, dovendosi invece ritenere che, analogamente all’ordinario processo civile, la proposizione del ricorso per revocazione ordinaria, ex art. 395 c.p.c., avverso una sentenza della CTR, non è pregiudicata dalla contestuale proposizione del ricorso per cassazione, ex art. 360 c.p.c., nei confronti della medesima statuizione, come deve desumersi, peraltro, dal disposto di cui all’art. 398 c.p.c., comma 4, secondo cui “la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo” (v. già Cass. Sez. U., n. 2039 del 1967, nonchè Cass. n. 5480 del 1998, in tema di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione; Cass. n. 14717 del 2001, in tema di litispendenza tra i due giudizi; Cass. n. 23445 del 2014 sull’autonomia delle impugnazioni), che è norma applicabile al processo tributario D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 1, comma 2;

– che non può essere accolta la richiesta avanzata dalla ricorrente di riunione del presente ricorso a quello per cassazione pure proposto contro la sentenza revocanda, atteso che le due impugnazioni sono tra loro assolutamente autonome perchè l’esame del presente ricorso, involgendo una questione di rito (l’ammissibilità del ricorso per revocazione ordinaria), non è nè precluso nè pregiudicato in alcun modo dalla disamina del ricorso per cassazione;

– che, in estrema sintesi, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla competente CTR, in diversa composizione, perchè riesamini nel merito il ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle entrate e regoli le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2018

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