Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 327 del 09/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 327 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Omesso deposito
avviso ricezione.

ORDINANZA

cci4 C_Z,
sul ricorso proposto da:
ADELFIO FILIPPO residente a Palermo, rappresentato e
difeso, giusta delega dall’Avv. Bruno Sed,
elettivamente domiciliato nel relativo studio, in Roma,
Corso

d’Italia,

19

RICORRENTE

CONTRO
AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante
INTIMATA

pro tempore,
AVVERSO

la sentenza n.25/24/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Palermo Sezione n. 24, in data 08.01.2010,
depositata 1’08 febbraio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 28 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

Data pubblicazione: 09/01/2014

Non è Presente il P.M..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.8315/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:

n.25/24/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Palermo
Sezione n.24, 1’08.01.2010 e DEPOSITATA 1’08 febbraio
2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
proposto dal contribuente e confermato la legittimità
dell’avviso di irrogazione delle sanzioni.
2

Il ricorso di che trattasi, che riguarda

impugnazione di avviso di irrogazione di sanzioni
amministrative
lavoratore

nel

per

l’irregolare

impiego

dell’anno

corso

2005,

di

un

censura

l’impugnata decisione con quattro mezzi.
3 – L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa
sede.
4 – La preliminare questione, posta dal primo mezzo,
relativa

alla

giurisdizione

delle

Commissioni

Tributarie in tema di controversie concernenti
l’irrogazione delle sanzioni per irregolare impiego di
dipendenti, sembra potersi risolvere dando applicazione
al principio, da ultimo affermato dalle Sezioni Unite
di questa Corte, secondo cui “Allorche’ il giudice
2

E’ chiesta la cassazione della sentenza

primo grado abbia pronunciato nel merito,

affermando,

anche

giurisdizione
acquiescenza,

implicitamente,

e le parti
non

abbiano

propria
prestato

contestando la relativa sentenza

sotto tale profilo, non e’
della successiva

la

fase

consentito al giudice
impugnatoria

rilevare

d’ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi
di questione ormai coperta dal giudicato implicito”
(SS.UU. n.27531/2008, n.26019/2008, n.24483/2008).
5 – Gli altri mezzi, con cui si denuncia violazione
dell’art.9 bis comma 2 ° del D.L. n.510/1996, convertito
in Legge n.608/1996, insufficiente motivazione su fatto
controverso e decisivo, nonché violazione dell’art.3
comma 3 ° del D.Lgs. n. 472/1997 e contraddittorietà
della motivazione, sembrano fondati, nei sensi e limiti
di cui appresso.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, si
ritiene che sia configurabile il difetto di
motivazione, “quando il giudice di merito omette di
indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto
il proprio convincimento ovvero indica tali elementi
senza una approfondita disamina logico-giuridica,
rendendo in tal modo impossibile ogni controllo
sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento
(Cass.n.890/2006, n.1756/2006, n.2067/1998).
3

di

E’ stato, pure, chiarito che le più favorevoli norme
sanzionatorie sopravvenute devono essere applicate
d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass.
n.18664/2008), alla stregua della realtà fattuale

Nel caso, in vero, la decisione di appello non appare
in linea con i principi espressi dalle citate pronunce,
avendo espresso generica condivisione per la decisione
di primo grado, senza alcun concreto riferimento alla
realtà fattuale ed agli elementi indicati dal
contribuente con i vari atti di causa, che risultano
pretermessi e che, in ipotesi, avrebbero potuto
giustificare una diversa decisione.
Costituiscono,

infatti,

circostanze controverse e

rilevanti quelle relative al fatto che fino al
15.04.2004 il lavoratore era regolarmente assunto alle
dipendenze di altra ditta, che dal contratto di appalto
e dal piano operativo di sicurezza, relativi ai lavori
di cui all’accertamento di che trattasi, si evince che
il relativo avvio è avvenuto dopo 1’01.10.2004; tali
elementi, a parte gli effetti ricollegabili alla
disciplina applicabile ratione temporis, meritavano di
essere valutati nell’ambito della doverosa verifica
sottesa a riscontrare la relativa idoneità a vincere la
presunzione, applicata dall’Ufficio, che il rapporto di
4

acquisita agli atti del processo (Cass. n, 25734/2007).

lavoro avesse avuto inizio 1’01.01.2004.
6 – Ciò stante, si ritiene che il ricorso possa essere
trattato in camera di consiglio, ai sensi degli
artt.375 e 380 bis cpc, proponendosi che, previo

il ricorso venga accolto per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Rilevato

che

l’intimata Agenzia

non ha

fatto

controricorso e che nessuna delle parti ha partecipato
all’udienza camerale;
Considerato, in via preliminare, che non risulta
versato in atti, neppure all’odierna udienza, l’avviso
di ricevimento del plico contenente il ricorso, spedito
al contribuente, a mezzo posta in data 25.03.2011;
Considerato,

quindi,

che

l’impugnazione,

giusto

consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. SS.
UU.

n.627/2008,

N.24877/2006,

N.10506/2006,

N.23291/2005, N.12286/2005), deve essere dichiarata
inammissibile;
Considerato che non sussistono i presupposti per una
pronuncia sulle spese;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
5

rigetto del primo motivo, per manifesta infondatezza,

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 28 novembre 2013.

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