Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32699 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 18/12/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 18/12/2018), n.32699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10094-2015 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22,

presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati PAOLO PUGLIESE, MARCO BURATTI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ITALIANA EDITRICE S.P.A., – ITEDI S.P.A. – (già S.E.P. SOCIETA’

EDIZIONI E PUBBLICAZIONI S.P.A.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO

CONTALDI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GUIDO GALLIANO, FRANCESCO LICONTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 379/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 17/10/2014 R.G.N. 343/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/09/2018 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SABINA LORENZELLI per delega Avvocato MARIO

CONTALDI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 379 pubblicata il 17.10.2014, ha respinto l’appello proposto dalla sig.ra G.S. confermando la sentenza di primo grado di rigetto della domanda volta all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro con la S.E.P. – Società Edizioni e Pubblicazioni s.p.a., ora Italiana Editrice s.p.a., con qualifica di collaboratrice fissa ai sensi dell’art. 2 c.n.l.g., e alla condanna della società al pagamento delle differenze retributive.

2. La Corte territoriale, sulla base degli elementi istruttori raccolti, ha ritenuto integrato, ai fini dell’art. 2 c.n.l.g., il requisito della continuità della prestazione, per il numero di articoli a firma della appellante pubblicati sul quotidiano (OMISSIS) e il tenore del contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la stessa stipulato, nonchè il requisito della responsabilità di un servizio, avendo la G. seguito specifiche rubriche, diverse nel corso del tempo, e l’intero settore della danza.

3. Secondo la Corte d’appello non era, tuttavia, comprovato il vincolo di dipendenza, necessario ai sensi dell’art. 2 c.n.l.g. per la qualifica di collaboratore fisso. In particolare, non vi era prova dell’obbligo della G. di rendersi disponibile per soddisfare le esigenze aziendali anche negli intervalli tra una prestazione e l’altra, risultando dagli atti che le richieste di redigere articoli in tempi brevi erano formulate dalla redazione quali semplici proposte, che la destinataria era libera di accettare o rifiutare; inoltre, le direttive sulla lunghezza, sui tagli degli articoli e sui tempi di consegna nonchè la prassi di avvertire la redazione in caso di assenze superiori alla settimana erano compatibili, secondo la sentenza impugnata, anche con un rapporto di lavoro autonomo.

4. Per la cassazione della sentenza la sig.ra G. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, sotto il profilo della violazione di legge e della motivazione perplessa, cui ha resistito con controricorso la società.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso la sig.ra G. ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 c.n.g.l., dell’art. 2094 c.c. e per motivazione perplessa in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4.

2. Ha richiamato l’art. 2 c.n.l.g. e, specificamente, la definizione ivi contenuta del vincolo di dipendenza, ha riprodotto alcune e.mail volte a dimostrare il numero e il contenuto delle direttive, richieste, disposizioni impartitele dalla redazione. Ha argomentato che il vincolo di dipendenza, proprio perchè richiesto dall’art. 2 c.n.l.g., in aggiunta agli altri due requisiti (continuità della prestazione e responsabilità di un servizio), non potesse coincidere con una vera e propria forma di subordinazione, dovendo questa desumersi dalla concorrenza dei tre requisiti.

3. Ha censurato la motivazione come apparente, in contrasto con l’art. 132 c.p.c., n. 4, sul rilievo che le richieste plurime, alla G., di articoli da redigere in un brevissimo arco di tempo e con un taglio e numero di battute predeterminato dimostrassero la consapevolezza della redazione di poter contare su una totale disponibilità della stessa negli intervalli tra una prestazione e l’altra.

4. Il motivo è infondato.

5. In relazione al profilo di violazione di legge sollevato col ricorso, occorre ribadire i confini del sindacato di legittimità sulla qualificazione del rapporto di lavoro operata dai giudici di merito, come tracciati da una consolidata giurisprudenza. E’ costante l’affermazione secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, cioè l’individuazione del parametro normativo, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali al fine della verifica di integrazione del parametro normativo, (cfr. Cass., n. 17009 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999).

6. Con riferimento all’attività giornalistica, si è ritenuto che “rilevano ai fini della individuazione del rapporto di lavoro subordinato l’ampiezza di prestazioni e l’intensità della collaborazione, che devono essere tali da comportare l’inserimento stabile del lavoratore nell’organizzazione aziendale, intendendo per stabilità il risultato di un patto in forza del quale il datore di lavoro possa fare affidamento sulla permanenza della disponibilità senza doverla contrattare volta per volta, dovendosi distinguere tra i casi, riconducibili al lavoro subordinato, in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l’altra in funzione di richieste variabili e quelli, riconducibili al lavoro autonomo, in cui è invece configurabile una fornitura scaglionata nel tempo, ma predeterminata, di più opere e servizi in base ad unico contratto, con l’avvertenza che può influire nella distinzione anche il dato quantitativo relativo all’entità degli interventi del committente in corso d’opera”, (Cass. n. 12252 del 2003; cfr. anche Cass. n. 22785 del 2013; Cass. n. 5079 del 2009).

7. Si è ulteriormente precisato che, “Ai sensi dell’art. 2 del contratto nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959, reso efficace “erga omnes” con il D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di collaborazione fissa, fra impresa giornalistica e giornalisti o pubblicisti, esige la continuità della prestazione, il vincolo della dipendenza e la responsabilità di un servizio, tali requisiti sussistendo quando il soggetto, sebbene non impegnato in un’attività quotidiana, che contraddistingue invece quella del redattore, adempia l’incarico ricevuto svolgendo prestazioni non occasionali rivolte ad esigenze informative di un determinato settore di vita sociale e assumendo la responsabilità del servizio; e l’accertamento della sussistenza di un tale rapporto implica sia l’impegno di redigere normalmente, e con carattere di continuità, articoli su argomenti specifici, sia un vincolo di dipendenza, che non venga meno nell’intervallo fra una prestazione e l’altra, tenendosi conto peraltro delle esigenze insite nel servizio svolto, sia, infine, l’inserimento sistematico del soggetto nell’organizzazione aziendale”, (Cass. n. 7020 del 2000; cfr. anche Cass. n. 7931 del 2000; Cass. n. 4797 del 2004).

8. La Corte di merito si è attenuta ai suddetti principi ed ha escluso che ricorresse nel caso di specie il vincolo di dipendenza sul rilievo della “inesistenza di un obbligo di rendersi disponibile per soddisfare le esigenze aziendali anche negli intervalli temporali tra una prestazione e l’altra”, per essere le richieste rivolte dalla redazione alla G., di scrivere talora articoli in tempi brevi, formulate non con le modalità tassative proprie della subordinazione bensì “come semplici proposte, cui l’appellante era libera di aderire o meno”.

9. Il richiamo alle e-mail fatto dalla ricorrente per avvalorare la tesi della sussistenza di un vincolo di dipendenza, colloca la censura mossa al di fuori dell’ambito dì cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

10. Difatti, come più volte precisato da questa Corte, il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione, per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero sia stata applicata in assenza dei presupposti, ovvero sia stata applicata a fattispecie estranee al suo ambito di previsione (cfr. Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicchè il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata.

11. Al contrario, l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione, che postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti, (Cass. n. 12351 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010).

12. Nella fattispecie in esame, le censure mosse dalla ricorrente investono tutte la valutazione delle prove come risultante dalla motivazione della sentenza, senza peraltro conformarsi al modello legale del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 applicabile ratione temporis (cfr. Cass., S.U., n. 8053 del 2014) e si traducono in una sollecitazione di riesame del merito della controversia, inammissibile in questa sede di legittimità.

13. Infondata è anche la censura di motivazione apparente che, secondo l’indirizzo di questa Corte, ricorre qualora la motivazione non renda “percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass., S.U. n. 22232 del 2016; Cass. S.U., n. 8053 del 2014). Tali caratteristiche non sono rinvenibili nel caso di specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per respingere l’appello.

14. Al rigetto del ricorso segue, in base al criterio di soccombenza, la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

15. La ricorrente, in quanto ammessa in cassazione al patrocinio a spese dello Stato, non è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass. n. 18523 del 2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

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