Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32698 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 18/12/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 18/12/2018), n.32698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27291/2014 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE, 71, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA GASPARINI

PICCARO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERENA ZORZI, CLAUDIO

LUCISANO, PAOLO MAISTO, giusta deleghe e procura speciale notarile

in atti;

– ricorrente –

contro

S.T., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ETTORE MARIA GLIOZZI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 306/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/05/2014 R.G.N. 510/2013.

Fatto

RILEVATO CHE:

con sentenza del 19.10.2012 il Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso presentato da S.T. nei confronti di S.C., con cui la prima aveva chiesto la liquidazione degli utili, in ragione del lavoro prestato nell’impresa familiare intercorsa con il secondo (padre) e con la madre, condannava S.C. al pagamento di Euro 1.494.438,77 oltre interessi e rivalutazione;

la Corte di appello di Torino, con sentenza nr. 306 del 14.5.2014, respingeva il gravame di S.C.;

la Corte territoriale riconosceva il diritto del familiare (id est: S.T.) agli utili ed ai beni acquistati nella misura del 25%;

per quanto più di rilievo, accertava il valore del dividendo (utili e beni acquistati con essi) sulla base delle emergenze della prova orale, di ragionamenti presuntivi e delle risultanze della CTU che, a sua volta, per la determinazione dei “ricavi”, utilizzava i dati contabili ricavati dai conti correnti intestati alla ditta;

ha proposto ricorso per cassazione, S.C., affidato ai seguenti motivi:

con un primo motivo (a pag. 14 del ricorso), deduce violazione dell’art. 252 c.p.c., comma 2, ed, in ogni caso, omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (la sentenza è censurata quanto alla ritenuta attendibilità come testimone di G.A.);

con un secondo motivo (a pag. 16 del ricorso), deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 576 del 1975, art. 9, ed, in ogni caso, omesso esame in merito alla quota di partecipazione all’impresa familiare, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

con un terzo motivo (a pag. 19 del ricorso), deduce omesso esame delle osservazioni formulate alle CTU, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

con un quarto motivo (a pag. 28 del ricorso), deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè “del mezzo di indagine rappresentato dalla consulenza tecnica”;

con un quinto motivo (a pag. 34 del ricorso), deduce omessa pronuncia sulle istanze istruttorie;

con un sesto motivo (a pag. 35 del ricorso), deduce violazione dell’art. 1199 c.c., ed omessa valutazione – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – della quietanza a firma di S.T.;

ha depositato controricorso S.T.;

S.C. ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., nonchè, nelle more, procura speciale alle liti in favore di nuovo difensore.

Diritto

CONSIDERATO CHE:

in via preliminare, deve essere dichiarata l’inammissibilità del controricorso: il ricorso è stato notificato alla controricorrente il 13.11.2014 mentre il controricorso risulta spedito dall’ufficiale giudiziario il 24.12.2014 e, dunque, tardivamente;

in merito al ricorso, i primi tre motivi vanno complessivamente respinti;

quanto al primo (motivo), viene in rilievo il giudizio di attendibilità espresso in relazione a testimoni, riservato al giudice di merito e censurabile come vizio di motivazione, secondo la formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, tempo per tempo vigente;

nella fattispecie, trova applicazione, per essere stato il giudizio di appello introdotto nel 2013, l’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, a tenore del quale allorquando la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado il ricorso per Cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 – 2 – 3 e 4; in ogni caso, difetta l’indicazione, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo del predetto art. 360 c.p.c., n. 5, (applicabile alla fattispecie) del “fatto storico”, non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053);

la denuncia dell’art. 252 c.p.c., è inconferente con le censure illustrate nel motivo e si sostanzia in una non consentita critica all’esercizio di poteri discrezionali ad opera del giudice di merito;

quanto al secondo motivo, la censura, sotto il profilo del vizio di violazione di norme di diritto, è priva di adeguata specificità; il vizio di violazione di legge, infatti, va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. nr. 287 del 2016; Cass. nr. 635 del 2015; Cass. nr. 25419 del 2014; Cass. nr. 16038 del 2013; Cass. nr. 3010 del 2012); deduzioni che difettano nel caso di specie;

in realtà, la critica investe l’iter argomentativo in base al quale la Corte ha (implicitamente) quantificato, nella misura del 25%, la partecipazione di S.T. all’impresa familiare;

il vizio di motivazione, sotto il profilo dell’omesso esame, è, dunque, infondato per aver i giudici di merito ampiamente valutato il profilo denunciato come omesso, con una compiuta e argomentata motivazione; la parte ricorrente insiste nelle difese sviluppate nei precedenti gradi di merito, ricostruendo il fatto in termini diversi da quelli accertati (partecipazione all’impresa familiare nella misura del 24% e non in quella riconosciuta del 25%) ed incorrendo, in parte qua, anche nei medesimi rilievi di inammissibilità, ex art. 348 ter c.p.c., di cui al motivo precedente;

anche il terzo motivo, con cui si censura l’omessa motivazione in merito alle osservazioni sollevate alla CTU, presenta profili di inammissibilità e di infondatezza;

la Corte di appello dedica ben 12 della 24 pagine di motivazione a confutare minuziosamente le critiche all’elaborato peritale (così in sentenza, pag. 12 “il terzo motivo d’appello (id est quello avente ad oggetto le censure mosse alla consulenza) rappresenta il nucleo più ricco ed articolato delle ragioni di censura mosse alla decisione di primo grado”), sicchè va esclusa l’anomalia motivazionale, intesa solo quale “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico” ovvero quale “motivazione apparente” oppure come “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” o ancora come “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, riconducibili al vizio denunciato, al quale resta, invece, estraneo il profilo di “sufficienza” della motivazione (Cass., sez. un., nr. 19881 del 2014; Cass., sez.un., nr. 8053 del 2014);

per altro verso, valgono le considerazioni di inammissibilità del vizio di motivazione espresse in relazione ai motivi primo e secondo, sia sotto il profilo del divieto di impugnativa, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, di pronuncia c.d. doppia conforme sia quanto alla considerazione che le osservazioni “omesse” neppure configurerebbero il “fatto storico”, non esaminato, per essere state, invece, ampiamente valutate dalla Corte territoriale;

il quarto motivo è fondato nei termini che seguono;

resta fermo il principio per cui “sia per le comunioni tacite familiari, già contemplate dall’art. 2140 c.c., sia per l’impresa familiare disciplinata dall’art. 230 bis c.c., (introdotto dalla L. n. 151 del 1975, il cui art. 205 ha abrogato il citato art. 2140) non è configurabile alcuna presunzione che il denaro utilizzato per l’acquisto di un immobile compiuto da un partecipante in nome proprio ed in costanza di comunione provenga dagli utili tratti dall’attività economica comune, attesa la compatibilità del fondo comune costituito da detti utili con un patrimonio personale dei partecipanti, con la conseguenza che, in applicazione dei principi generali sull’onere probatorio, colui che afferma che detto acquisto è stato effettuato con denaro comune è tenuto a fornire la prova del proprio assunto (Cass. nr. 9119 del 1999; in motivazione: Cass. nr. 7007 del 2015; in senso sostanzialmente conforme, Cass. nr. 25158 del 2010);

la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione della regola di riparto dell’onere probatorio, laddove ha ritenuto, invece, (che dovesse presumersi) la natura di incrementi aziendali (recte beni acquistati con utili aziendali) in relazione ai “due negozi e (ai) due alloggi, oltre al terreno, acquistati nel periodo di esistenza e di operatività dell’impresa familiare” così incorrendo nella violazione denunciata;

il quinto motivo è inammissibile per genericità;

difetta l’indicazione in modo adeguato e specifico delle risultanze istruttorie, in relazione alle quali si lamenta l’omessa pronuncia; invece, la parte che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, senza indagini integrative (Cass. nr. 19985 del 2017);

per considerazioni analoghe, al rilievo di inammissibilità si arresta anche il sesto motivo che censura la valutazione della quietanza rilasciata dalla controricorrente;

il ricorrente, in violazione dell’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, non ha prodotto ritualmente il documento (ovvero indicato esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi lo stesso) e neppure ne ha trascritto il contenuto (Cass. nr. 19048 del 2016);

in conclusione, va accolto, nei termini che precedono, il quarto motivo; rigettati il primo, il secondo ed il terzo e dichiarati inammissibili il quinto ed il sesto;

la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte di appello di Torino che, in diversa composizione, nel procedere a nuovo esame della fattispecie applicherà il seguente principio di diritto: “in tema di impresa familiare non è configurabile alcuna presunzione che l’immobile acquistato da parte di un familiare partecipante, in nome proprio, durante il periodo di esistenza dell’impresa, configuri bene acquistato con gli utili della attività familiare, con la conseguenza che, in applicazione dei principi generali sull’onere probatorio, colui che affermi che detto acquisto sia stato effettuato con gli utili aziendali è tenuto a fornire la prova del proprio assunto”;

al giudice di rinvio è rimessa, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3, anche la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, il quarto motivo; rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo; dichiara inammissibili il quinto ed il sesto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

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