Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32696 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 18/12/2018, (ud. 26/06/2018, dep. 18/12/2018), n.32696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9319-2017 proposto da:

FORMEZ PA CENTRO SERVIZI ASSISTENZA STUDI E FORMAZIONE PER

L’AMMODERNAMENTO DELLE PA, in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 20, presso

lo studio dell’avvocato GIAN CARLO PERONE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIORGIO FONTANA giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO

35, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI NICOLA D’AMATI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAUDIA COSTANTINI,

DOMENICO D’AMATI giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2799/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/06/2016 R.G.N. 472/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/06/2018 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PERONE GIAN CARLO e l’Avvocato FONTANA GIORGIO;

udito l’Avvocato D’AMATI GIOVANNI NICOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2799 pubblicata il 10.6.16, ha confermato la pronuncia di primo grado quanto all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico, formalmente qualificato come collaborazione coordinata e continuativa, della sig.ra F. con Formez Centro di Formazione e Studi (d’ora in avanti, Formez), a far data dal 12.9.2002 e, in parziale accoglimento dell’appello di Formez, ha dichiarato il diritto della lavoratrice ad essere riammessa in servizio con inquadramento nel livello C2 Professional Super del c.c.n.l. Formez ed ha condannato quest’ultimo al pagamento delle differenze retributive pari ad Euro 110.067,13, nonchè al risarcimento del danno pari alle retribuzioni previste per il livello professionale come sopra riconosciuto, dall’1.8.08, data di scadenza dell’ultimo dei contratti a termini seguiti ai contratti di collaborazione, fino alla pronuncia della sentenza di secondo grado, oltre accessori di legge.

2. La Corte territoriale ha confermato la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico della F., fin dal primo rapporto di collaborazione, in ragione del suo stabile inserimento nella struttura redazionale diretta dal sig. T., nell’ambito della quale la predetta si occupava dell’aggiornamento del sito internet del Centro, della newsletter e, per un certo periodo, della rubrica fissa sul (OMISSIS), costituenti l’attività prevalente e fondamentale dell’Ufficio stampa, come riferito dai testimoni T., S. e To.; della presenza assidua della stessa in redazione, con messa a disposizione costante delle proprie energie lavorative in favore di parte datoriale, risultando irrilevante, anche in ragione della natura intellettuale e creativa dell’attività giornalistica, la mancanza di vincoli di orario e di presenza. Ha rilevato come non fosse emersa alcuna sostanziale differenza tra le modalità della prestazione in costanza dei rapporti di collaborazione e in esecuzione dei contratti a tempo determinato.

3. La Corte di merito ha giudicato assorbite le domande volte alla declaratoria di illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati nelle date 1.9.04, 28.4.05 e 30.5.06.

4. Ha ritenuto applicabile al rapporto in oggetto il c.c.n.l. Formez, richiamato nei contratti conclusi e utilizzato per la generalità dei dipendenti (con la sola eccezione del sig. T. a cui era applicato il c.c.n.l. giornalisti), ed ha ricondotto le mansioni della F., inquadrata in Cl, al livello C2 Professional Super del contratto collettivo Formez, in base al grado di responsabilità e autonomia degli obiettivi e dei risultati.

5. Ha confermato il criterio adottato dal Tribunale per il risarcimento del danno da cessazione di fatto del rapporto, respingendo la pretesa di parte datoriale di applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32; ha rideterminato il danno avendo riguardo alle retribuzioni dovute in base al livello C2 Professional Super, dall’1.8.08 alla data di pronuncia della sentenza d’appello.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Centro Formez, articolato in otto motivi, cui ha resistito con controricorso la lavoratrice.

7. Il Centro Formez ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., con cui ha chiesto, anche ai sensi dell’art. 384 c.p.c., l’applicazione alla fattispecie in oggetto dello jus superveniens rappresentato del D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 19come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 2017.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso Formez ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., degli artt. 1 e 2 del c.c.n.l. per il lavoro giornalistico reso efficace erga omnes con D.P.R. n. 153 del 1961.

2. Ha denunciato come erronea la qualificazione data dalla Corte d’appello al rapporto di lavoro della F., ricondotto al paradigma di cui all’art. 2094 c.c. sulla base di dati non specificamente riferiti al periodo 2002 – 2004, di esecuzione dei contratti di collaborazione, e in assenza di elementi fattuali atti a dimostrare che la prestazione si fosse svolta in modo difforme da quanto voluto e concordato tra le parti con i predetti contratti; ha sottolineato come, in base ai contratti di collaborazione, la F. dovesse assicurare, e di fatto assicurò, l’attività ivi specificamente descritta per il numero di giorni concordato (n. 180 nell’arco di un biennio) e senza vincoli di orario, essendo la stessa libera di decidere quali giorni e orari dedicare alla predetta attività; inoltre, come non fosse dimostrata una condizione di dipendenza, non desumibile dal riferimento alle attività in concreto svolte, prive di per sè di idoneità qualificatoria del rapporto; ha sostenuto come fosse irrilevante il riferimento al praticantato giornalistico in quanto la F. aveva dichiarato di essere già professionista, iscritta all’Ordine dei Giornalisti.

3. Col secondo motivo Formez ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 414 c.p.c. in relazione all’art. 2094 c.c. e all’art. 1 del c.c.n.l. per il lavoro giornalistico reso efficace erga omnes con D.P.R. n. 153 del 1961. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., degli artt. 1 e 2 del c.c.n.l. per il lavoro giornalistico reso efficace erga omnes con D.P.R. n. 153 del 1961.

4. Ha ribadito come la qualificazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2094 c.c. fosse avvenuta, ad opera della Corte territoriale, sulla base di elementi apodittici, senza attribuire adeguato valore probatorio ai contratti di collaborazione sottoscritti tra le parti e senza considerare che le attività ivi descritte erano esattamente quelle accertate nella sentenza come effettivamente svolte dalla F.; ha ribadito la mancanza nella sentenza impugnata di quel quid pluris in grado di definire la natura del rapporto come subordinata, secondo i canoni derivanti dalla legge e dal contratto collettivo.

5. Col terzo motivo la parte ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., degli artt. 1 e 2 del c.c.n.l. per il lavoro giornalistico reso efficace erga omnes con D.P.R. n. 153 del 1961.

6. Ha criticato l’individuazione ad opera della Corte territoriale dei criteri generali e astratti di subordinazione e quindi l’errata sussunzione della fattispecie concreta nell’ambito di cui all’art. 2094 c.c.. Ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse attribuito rilievo fondamentale all’inserimento continuativo ed organico della prestazione della F. nell’organizzazione aziendale, senza valutare altri indici come la stabile disponibilità ad eseguire le richieste datoriali nonchè l’esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte di Formez, peraltro privo del requisito soggettivo di editore.

7. Col quarto motivo di ricorso Formez ha censurato la sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1127,1372,1321 e 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., per avere la stessa omesso di accertare la risoluzione di tutti i rapporti di lavoro anteriori all’ultimo contratto a tempo determinato, per acquiescenza della lavoratrice all’impugnazione o per mutuo consenso.

8. La parte ricorrente ha rilevato come la successione dei vari contratti conclusi tra le parti (due di collaborazione coordinata e continuativa e successivi tre a tempo determinato) fosse stata intervallata da periodi in cui la F. non aveva svolto alcuna attività, non aveva impugnato i contratti di lavoro nè offerto la propria prestazione; ha sostenuto come la stipula di vari contratti successivi presupponesse la volontà negoziale di dar vita ogni volta ad un nuovo rapporto di lavoro e che ciò costituisse ostacolo al riconoscimento di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dal primo contratto, senza soluzione di continuità; ha argomentato come un rapporto di lavoro subordinato sarebbe stato in teoria configurabile unicamente nei limiti di durata dei singoli contratti. Ha aggiunto come la lavoratrice, onerata, non avesse dimostrato di aver offerto all’altra parte la propria prestazione, in tal modo confermando di aver considerato definitivamente risolto il rapporto, con conseguente erroneo ripristino del medesimo per effetto della sentenza impugnata.

9. La medesima censura è stata proposta col quinto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si è, in particolare, evidenziato come la F. non avesse mai prestato attività lavorativa negli intervalli tra la scadenza di un contratto e l’inizio di quello successivo e come tale circostanza fosse stata dedotta nella memoria di costituzione in primo grado (pagg. 25, 26, debitamente trascritte) e nel ricorso in appello (pagg. 26 e 27, trascritte).

10. Col sesto motivo di ricorso Formez ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1217,2094,2697 c.c.nonchè dell’art. 1227 c.c., comma 2, art. 1175 c.c., art. 1375 c.c.; della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 7 e art. 50.

11. Ha denunciato anzitutto come fosse stato erroneamente riconosciuto alla lavoratrice il diritto alle retribuzioni dall’inizio del rapporto, senza escludere gli intervalli di tempo tra i singoli contratti che si sono succeduti, intervalli in cui la predetta non aveva lavorato nè offerto la prestazione.

12. Ha inoltre censurato la sentenza per aver riconosciuto il diritto della lavoratrice al risarcimento del danno pari alle retribuzioni per il periodo successivo alla scadenza (31.7.08) dell’ultimo contratto a termine, fino alla pronuncia di secondo grado, senza fare applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5. Ha rilevato come la Corte di merito, dopo aver negato l’applicabilità di detta disposizione in riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ne avesse erroneamente escluso l’operatività anche per l’ultimo contratto a tempo determinato, con scadenza 31.7.08, senza alcuna motivazione.

13. Col settimo motivo di ricorso Formez ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 414 c.p.c..

14. Ha censurato la sentenza per motivazione apparente in relazione al riconosciuto inquadramento nel livello C2 del c.c.n.l. Formez, sottolineando come la Corte di merito avesse utilizzato le allegazioni fatte dalla lavoratrice in relazione ad un diverso contratto collettivo invocato, il contratto nazionale dei giornalisti, senza rendere conto degli elementi da cui potesse desumersi l’elevato grado di autonomia e responsabilità costituente elemento distintivo del superiore inquadramento in C2.

15. Con l’ottavo motivo la parte ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione del c.c.n.l. per il personale Formez PA 2001-2004, paragrafo 3, Ordinamento professionale, punto 3.2. Profili Professionali.

16. Ha segnalato l’incompatibilità del livello C2 riconosciuto alla F. con il contemporaneo svolgimento del praticantato giornalistico nonchè l’anomalia derivante dall’inquadramento nel medesimo livello della F. del responsabile dell’Ufficio stampa, sig. T.. Ha rilevato come in base al c.c.n.l. Formez 2005-2008, la qualifica C2 Super costituisse uno sviluppo economico su base professionale per i dipendenti inquadrati nel livello C2, previo accertamento di idoneità in base a specifici criteri di valutazione, nel caso di specie del tutto pretermessi. Ha ribadito il corretto inquadramento della dipendente in C1, in ragione del ruolo di ausilio della stessa nell’ambito della struttura diretta dal sig. T., come confermato dalle prove testimoniali raccolte.

17. Con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la parte ricorrente ha invocato l’applicazione alla fattispecie oggetto di causa dello jus superveniens rappresentato dal D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 19 come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 2017.

18. Ha premesso come Formez PA sia un’associazione riconosciuta, dotata di personalità giuridica, ente in house del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

19. Ha richiamato il D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 19, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 2017, in virtù del quale alle società, enti ed associazioni rientranti nell’ambito di applicazione del citato D.Lgs. n. 175 del 2016 “trova diretta applicazione il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3”, da cui discende, quale corollario logico, l’impossibilità giuridica di richiedere al giudice un provvedimento di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ha richiamato l’art. 19, comma 4 D.Lgs. citato, che sancisce la nullità dei contratti di lavoro stipulati “in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2”.

20. Ha sottolineato come la Corte di merito non avesse adottato alcuna pronuncia sulla questione degli effetti di un contratto di lavoro stipulato “in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2”, e come pertanto non si fosse formato alcun giudicato sul punto.

21. Ai fini della proponibilità della questione dello jus superveniens, ha rilevato come la stessa non poteva essere esaminata dalla Corte di merito in quanto la relativa sentenza era stata pronunciata dopo la pronuncia della Corte Cost. n. 251 del 2016, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale della Legge Delega n. 124 del 2015, sulla cui base il Governo aveva emanato il D.Lgs. n. 175 del 2016, e prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 100 del 2017. Che analogamente il ricorso in cassazione era stato proposto dopo la pronuncia della Corte Cost. ma prima del D.Lgs. n. 100 del 2017.

22. La questione di applicabilità dello jus superveniens sollevata da parte ricorrente, sebbene proponibile, non può trovare accoglimento.

23. In tema di società partecipate, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 24591 del 2016; sentenza n. 7759 del 2017) hanno evidenziato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, che resta quindi assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. anche Cass. n. 3621 del 2018; Cass. Ord. n. 13480 del 2018). Nella specie, la disposizione di segno contrario invocata dalla parte ricorrente, è rappresentata dal D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 19 come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 2017, che estende alle società a controllo pubblico i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3. L’art. 19, tuttavia, non può trovare applicazione rispetto al contratto dedotto in giudizio che è stato concluso nel 2002, in epoca anteriore all’entrata in vigore della disposizione suddetta e quindi in un contesto normativo che non prevedeva per le società partecipate limiti in tema di reclutamento del personale. (cfr. Cass. Ord. n. 13480 del 2018; Cass. n. 3621 del 2018; Cass. n. 4897 del 2018; la prima relativa a contratto di lavoro stipulato prima della vigenza del D.L. n. 112 del 2008 e le altre due relative a contratti di lavoro stipulati nella vigenza del decreto legge citato).

24. I primi due motivi di ricorso, che investono la qualificazione giudica, come subordinato, del dedotto rapporto di lavoro e vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati e meritano accoglimento.

25. Costituisce orientamento assolutamente consolidato di questa Corte quello secondo cui elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l’osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l’inserimento della prestazione medesima nell’organizzazione aziendale e il coordinamento con l’attività imprenditoriale, l’assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali – lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall’assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto – possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l’apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull’atteggiarsi del rapporto. Inoltre, non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini neanche il “nomen iuris” che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta “autoqualificazione”), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l’autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo, (Cass. n. 4550 del 2007; Cass. n. 4338 del 2002; Cass. n. 5665 del 2001; Cass. n. 3200 del 2001; Cass. n. 6819 del 2000).

26. Su quest’ultimo aspetto, si è precisato come, ai fini della distinzione fra lavoro autonomo e subordinato, non possa prescindersi dalla volontà dei contraenti e, al riguardo, va tenuto presente il “nomen juris” utilizzato dalle parti, il quale però non ha un rilievo assorbente, poichè deve tenersi conto altresì, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 c.c., comma 2) e, in caso di contrasto fra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità delle prestazioni, è necessario dare prevalente rilievo al secondi, dato che le tutele relative al lavoro subordinato, per il loro rilievo pubblicistico e costituzionale, non possono essere eluse per mezzo di una configurazione formale non rispondente alle concrete modalità di esecuzione del rapporto” (Cass. n. 5665 del 2001; Cass. n. 5520 del 1997).

27. Il rilievo che deve attribuirsi al comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto comporta che, in presenza di modalità esecutive non incompatibili con l’autoqualificazione data dalle parti al rapporto, il criterio della volontà assuma carattere fondamentale e prioritario ai fini della qualificazione del rapporto medesimo (Cass. n. 6819 del 2000; Cass. n. 4948 del 1996; Cass. n. 2024 del 1990).

28. Con specifico riferimento al lavoro giornalistico, ed anche alla luce del contratto nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con D.P.R. n. 153 del 1961, che peraltro non altera la nozione di subordinazione desumibile dall’art. 2094 c.c., questa Corte, con orientamento costante, ha ritenuto configurabili gli estremi della subordinazione qualora ricorrano i requisiti dell’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, estrinsecantesi in ordini specifici oltre che in una vigilanza e in un controllo assiduo delle prestazioni lavorative, da valutarsi, nel lavoro del giornalista, con riferimento alle peculiarità dell’incarico conferito al lavoratore e alle modalità della sua attuazione. La subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni, essendo invece determinante che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell’editore, anche nell’intervallo fra una prestazione e l’altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni, e non quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi, ed eseguite in autonomia. (Cass. n. 19231 del 2006; Cass. n. 4770 del 2006; Cass. n. 12079 del 2003; Cass. n. 16997 del 2002; Cass. n. 4338 del 2002).

29. Posti questi principi, deve rilevarsi come la sentenza impugnata, nel percorso valutativo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, abbia anzitutto ricostruito l’attività svolta dalla F. come consistita nell’aggiornamento del sito internet del Centro, nella redazione della newsletter (Formez News) e, per un certo periodo (in nessun modo determinato) anche di una rubrica fissa sul (OMISSIS) (senza alcuna specificazione sulla cadenza di tale rubrica). La sentenza d’appello ha valutato tale attività come prevalente e fondamentale nella struttura editoriale e da questo dato, unito alla presenza assidua della F. presso la struttura, ha desunto lo stabile inserimento della stessa nelle attività redazionali e, quindi, l’esistenza di un vincolo di subordinazione.

30. L’operazione interpretativa e sussuntiva posta in essere dalla Corte di merito ha investito direttamente la concreta esecuzione del rapporto, giudicata “determinante”, senza in alcun modo considerare, non tanto il nomen iuris del contratto concluso tra le parti, ma quantomeno il contenuto del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, al fine di appurare prioritariamente se l’esecuzione del rapporto fosse avvenuta secondo modalità compatibili o meno con l’autoqualificazione data dalle parti medesime.

31. Un simile modo di procedere, concentrato unicamente sul comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto, risulta monco e parziale, specie in riferimento ad attività peculiari come quelle giornalistiche, in quanto elide un elemento fondamentale nella valutazione della natura del rapporto, cioè la volontà delle parti come espressa nell’accordo concluso tra le stesse e dalle medesime concretamente attuato.

32. Tale limitazione nell’analisi ricostruttiva ha precluso alla Corte di merito di cogliere se e in che misura la concreta esecuzione del rapporto si fosse distanziata dal regime di collaborazione coordinata e continuativa legittimamente delineato nel contratto, ad esempio quanto al tipo di attività svolta, alle modalità della stessa, al numero di giorni e di ore di lavoro effettuati dalla F.; elementi fondamentali per l’accertamento dell’ulteriore requisito necessario ai fini del carattere subordinato del lavoro giornalistico, vale a dire l’essere la giornalista a disposizione dell’editore anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, nel caso di specie al di fuori dei giorni e degli orari concordati, pronta ad evadere le richieste del medesimo ulteriori, variabili, non predeterminate e non predeterminabili.

33. Quest’ultimo requisito, tratteggiato dalla giurisprudenza sopra richiamata come “determinante” ai fini del carattere subordinato del lavoro giornalistico e da valere come discrimine rispetto a prestazioni da eseguire in autonomia, sia se singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi e sia se frutto di una collaborazione più lunga e preventivamente concordata, è stato del tutto pretermesso nell’analisi della Corte di merito.

34. Non vi è traccia nella sentenza di richieste dell’editore alla F. ulteriori rispetto ai compiti oggetto del contratto di collaborazione e ai tempi ivi concordati, nè di incarichi alla stessa nei periodi al di fuori della vigenza dei contratti di collaborazione, risultando peraltro espressamente accertata l’assenza di incarichi “nei periodi non coperti dalle assunzioni a termine”. Rilievi, questi ultimi, che incrinano inoltre alla base il riconoscimento di un unico continuativo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a partire dal primo contratto di collaborazione e fino alla scadenza dell’ultimo contratto a termine.

35. Dalle considerazioni finora svolte emerge come la Corte di merito abbia affermato il carattere subordinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro in base a criteri non conformi ai principi desumibili dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata e ciò porta a ritenere fondati i primi due motivi di ricorso.

36. Risultano assorbiti i residui motivi di ricorso, tutti legati al presupposto del carattere subordinato del rapporto di lavoro.

37. In accoglimento dei primi due motivi di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

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