Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32695 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 18/12/2018, (ud. 14/06/2018, dep. 18/12/2018), n.32695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16563-2016 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ARTURO

MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano

e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.F.V.G., + ALTRI OMESSI, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che li rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7571/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/01/2016 R.G.N. 6884/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ROBERTO ROMEI;

udito l’Avvocato ENRICO LUBERTO;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 7581/2016 ha confermato la sentenza di primo grado la quale, in accoglimento della domanda di D.F.G.V. e di altri lavoratori aveva dichiarato la illegittimità della cessione del ramo di azienda denominato “Servizio clienti radiomarittimi” da Telecom Italia s.p.a. alla società ITS s.p.a. e condannato la società cedente al risarcimento del danno nella misura pari alle differenze tra le retribuzioni percepite quali dipendenti della cessionaria e quelle che avrebbero percepito ove rimasti nella compagine dell’azienda cedente.

1.1. Il giudice di appello, per quel che ancora rileva, premesso che la fattispecie in esame era disciplinata ratione temporis dall’art. 2112 c.c. nel testo risultante dalla modifica di cui al D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 276, art. 32 e che alla stregua del dettato normativo l’entità economica trasferita oltre che autonoma e idonea a svolgere un determinato servizio, doveva essere organizzata in modo stabile e non costituire il prodotto di uno smembramento di frazioni non autosufficienti e non coordinate fra loro, ha ritenuto che la istruttoria espletata deponeva nel senso della carenza di autonomia funzionale del ramo ceduto; ha evidenziato, quale ulteriore profilo di illegittimità della cessione, la circostanza che l’assegnazione dei dipendenti al ramo oggetto di cessione era avvenuta in violazione dei generali principi di correttezza e buona fede e non sulla base del criterio dell'”inerenza” al ramo dei lavoratori ceduti; era, infatti, emerso dalla stessa memoria di costituzione di Telecom Italia s.p.a. che gli appellati B. e D.F. erano addetti all’Assistenza tecnica e, dunque, ad un’area con competenze generali e non specificamente riguardante le imbarcazioni, che C. e Z. erano addetti al settore traffico satellitare il quale, a rigore, avrebbe dovuto confluire, nel ramo che a mente della disposizione aziendale n. 34 si occupava del relativo business (e cioè Business Innovativi e satellitari) e che il L. era addetto al settore vendite anch’esso promiscuo; era, inoltre, emerso che molti lavoratori assegnati al ramo ceduto non avevano alcuna specifica competenza nella gestione delle attività dell’ITS.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Telecom Italia s.p.a. sulla base di tre motivi; gli intimati D.F.V.G., + ALTRI OMESSI hanno resistito con tempestivo controricorso; M. e SIRM – Società italiana radiomarittima s.p.a. (già ITS Servizi Marittimi e Satellitari s.p.a.) sono rimaste intimate.

3. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nei confronti di M.M.C. che non era parte del giudizio di secondo grado.

2. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. e degli artt. 115e 244 c.p.c.. Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto il difetto di autonomia funzionale del ramo ceduto valorizzando la circostanza della necessità per lo stesso di appoggiarsi ancora a Telecom, dopo la cessione ed il fatto che la struttura ceduta era priva di personale direttivo. Deduce l’assenza di prova rigorosa in ordine al fatto che i rapporti tra cedente e cessionario erano tali da annullare l’autonomia funzionale del ramo ceduto ed in questa prospettiva assume la non corretta valutazione della deposizione della teste P., sia in quanto non confortata da quella del teste Ma. sia perchè proveniente da soggetto impegnato in una controversia nei confronti di Telecom Italia s.p.a. di contenuto analogo a quella per cui è causa; richiama, inoltre, produzione documentale a sostegno dell’assunto che il trasferimento ha avuto ad oggetto un complesso di mezzi e rapporti contrattuali esistenti presso la struttura.

3. Con il secondo motivo di ricorso (per errore indicato come terzo) deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per avere, a conferma della violazione dell’art. 2112 c.c., ritenuto che il ramo ceduto fosse privo di strutture direzionali; ciò, in contrasto con la documentazione prodotta da essa Telecom relativa all’elenco dei dipendenti trasferiti, tra i quali quattro con qualifica di dirigente e ventuno con qualifica di quadro. Sotto altro profilo denunzia l’errore di diritto del giudice di appello per non avere considerato che, secondo quanto chiarito da questa Corte, l’autonomia funzionale del ramo ceduto è ravvisabile anche in presenza di un ramo smaterializzato o leggero costituti da rapporti di lavoro organizzati in modo idoneo allo svolgimento di un’attività economica (Cass. 4/12/2012 n. 21711).

4. Con il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1173,1375,2112 e 2697 c.c.. Premesso che la sentenza impugnata aveva fondato la ritenuta violazione dell’art. 2112 c.c. sul rilievo che la società cedente non aveva dato prova dei criteri seguiti per la suddivisione del personale tra i due settori, SC – Servizio clienti radiomarittimi e BI- Business innovativi e satellitari, sostiene che, ai sensi dell’art. 2967 c.c., la società cedente era gravata unicamente dell’onere di dimostrare l’appartenenza dei dipendenti al ramo ceduto mentre su questi ultimi gravava l’onere della dimostrazione che tale assegnazione era frutto di una scelta arbitraria della società adottata in contrasto con i criteri di correttezza e buona fede.

5. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, trattati congiuntamente in quanto entrambi attinenti, sotto diversi profili, all’accertamento relativo all’autonomia funzionale del ramo ceduto, sono infondati.

6. La sentenza impugnata ha fondato l’accertamento relativo al difetto di autonomia funzionale del ramo denominato “Servizio clienti radiomarittimi” sugli esiti della espletata istruttoria dalla quale era emersa la necessità da parte del personale transitato in ITS di operare costantemente in contatto con il personale rimasto in Telecom il cui intervento era richiesto, tra l’altro, per quanto riguardava le “attivazioni”, che solo il personale impiegatizio e non dirigenziale era transitato alle dipendenze della cessionaria, che mancava in almeno venti lavoratori qualsiasi specifica competenza per lo svolgimento dell’ordinario lavoro proprio del settore trasferito.

6.1. Nel denunziare violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. parte ricorrente non contesta la conformità al disposto dell’art. 2112 c.c. ed ai principi comunitarii della nozione di ramo di azienda suscettibile di legittima cessione utilizzata dal giudice di secondo grado, ma incentra essenzialmente le proprie doglianze sul grado di significatività probatoria degli elementi considerati dal giudice di appello al fine della esclusione della configurabilità di un autonomo ramo di azienda. Tali doglianze non sono ammissibili in quanto intese a sollecitare una rivisitazione, non consentita al giudice di legittimità (Cass. 4/11/2013 n. 24679, Cass. 16/12/2011 n. 2197, Cass. 21/9/2006 n. 20455, Cass. 4/4/2006 n. 7846, Cass. 7/2/2004 n. 2357), del materiale probatorio peraltro evocato in termini non conformi al disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 sia con riferimento alle deposizioni testimoniali il cui contenuto risulta solo parzialmente trascritto, sia con riguardo alla produzione documentale non sorretta dalla trascrizione o da riassunto in grado di evidenziarne il contenuto, come, invece, prescritto (ex plurimis, Cass. 12/12/2014 26174).

6.2. Per ragioni sostanzialmente analoghe deve essere dichiarata inammissibile la censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. la quale può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (ex plurimis Cass. 10/6/2016 n. 11892), come avvenuto nel caso di specie.

6.3. Là deduzione di violazione dell’art. 244 c.p.c. è inammissibile in quanto non sorretta da chiare ed intellegibili argomentazioni idonee ad evidenziare l’errore di diritto in tesi ascritto al giudice con riferimento ai modi di deduzione della prova per testimoni.

6.4. Parimenti da respingere è la censura di “omesso esame” formulata con il secondo motivo. Premesso che per costante giurisprudenza di questa Corte la verifica dell’autonomia funzionale del ramo ceduto è frutto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass 23/5/2014 n. 11575, in motivazione; Cass. 09/05/1985 n. 2900), si rileva che tale accertamento poteva essere inficiato solo dalla denunzia di vizio di motivazione articolata in conformità dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo attualmente vigente, applicabile ratione temporis, in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata successiva al 10 settembre 2012 (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ex art. 54, comma 3 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134). Parte ricorrente non ha articolato il motivo in esame con modalità idonee alla valida censura della decisione mancando la stessa indicazione del fatto storico, di carattere decisivo, del quale è denunziato l’omesso esame, non potendo lo stesso identificarsi nella circostanza, peraltro evocata in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, del passaggio alla società cessionaria anche di personale con qualifica dirigenziale e di quadro, che costituisce solo un elemento, di possibile natura indiziaria, destinato a concorrere, unitamente ad altri alla formazione del convincimento del giudice di merito in ordine all’autonomia funzionale del ramo ceduto.

7. Il rigetto dei primi due motivi di ricorso assorbe l’esame del terzo motivo che investe la autonoma ratio decidendi alla base della ritenuta illegittimità della cessione nei confronti dei lavoratori odierni controricorrenti, per difetto di prova della inerenza degli stessi al ramo ceduto.

8. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di M.M.C.. Rigetta il ricorso nei confronti dei controricorrenti. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dei controricorrenti delle spese di lite che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione in favore dell’Avv. Enrico Luberto, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delitricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

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