Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32693 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. II, 12/12/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29527-2015 proposto da:

SAURON S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI n. 5, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAURO MENEGHINI;

– ricorrente –

contro

S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 2,

presso lo studio dell’avvocato ADOLFO ZINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO FERRETTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1447/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/10/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO;

udito il P.G. nella persona del Sostituto Dott. CELESTE ALBERTO, che

ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GIANLUCA GAMBERALE in sostituzione degli Avvocati

ANDREA MANZI e MAURO MENEGHINI per parte ricorrente, il quale ha

concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’Avvocato ANTONIO

FERRETTO per parte contro ricorrente, il quale ha concluso per il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c., depositato il 13.9.2013 la società Sauron S.r.l., proprietaria di un immobile sito in territorio del Comune di Vicenza, evocava in giudizio innanzi il Tribunale di S.E.V., proprietaria di una edicola posta sulla via pubblica in prossimità del confine della proprietà di parte attrice, invocandone la condanna all’arretramento del manufatto fino al rispetto della distanza di 5 metri dal confine, o in subordine alla rimozione dello stesso, nonchè in ambo i casi al risarcimento del danno. Nella narrativa del ricorso, Sauron S.r.l. dava atto che l’edicola risaliva al 2006 ed era stata sostituita ed ampliata nel 2012 e sosteneva che il manufatto risultante dal predetto intervento costituisse nuova costruzione e fosse, come tale, assoggettato alla normativa in materia di distanze dal confine.

Si costituiva S.E. resistendo alla domanda.

Con ordinanza del 20.1.2014 il Tribunale rigettava il ricorso compensando le spese.

La società originaria ricorrente interponeva appello e la S. si costituiva in seconde cure per resistere al gravame.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 1447/2015, la Corte di Appello di Venezia rigettava l’impugnazione condannando Sauron S.r.l. alle spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Sauron S.r.l. affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso S.E..

Il ricorso, chiamato originariamente all’adunanza camerale del 13.1.2017 innanzi la sesta sezione civile, in prossimità della quale ambo le parti avevano depositato memoria, è stato in quella sede rinviato alla pubblica udienza.

Ambedue le parti hanno depositato ulteriore memoria anche in vista dell’udienza pubblica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 812 e 873 c.c., nonchè delle norme tecniche attuative del P.R.G. del Comune di Vicenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso che l’edicola realizzata dalla S. fosse da considerare sub specie di costruzione, valorizzando il fatto che essa sia costituita da un prefabbricato appoggiato su alcuni longheroni in calcestruzzo (cd. setti) sporgenti dal terreno solo per pochi centimetri. La Corte territoriale avrebbe erroneamente considerato, ai fini della valutazione della sussistenza della costruzione, soltanto detti setti, ritenendo trattarsi dell’unica parte non amovibile del manufatto ed avrebbe trascurato che l’edicola era stata modificata dalla controricorrente in base a permesso di costruire rilasciato dal Comune di Vicenza. Ad avviso della società ricorrente, infatti, in continuità con la giurisprudenza di questa Corte qualsiasi manufatto non completamente interrato e stabilmente ancorato al suolo anche mediante appoggio costituisce costruzione ai fini dell’applicazione della normativa in materia di distanze.

Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 812 e 873 c.c. e delle norme tecniche attuative del P.R.G. del Comune di Vicenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato che i setti sporgenti dal terreno non sono idonei a creare intercapedini, senza considerare che il rispetto delle norme sulle distanze dal confine prescinde dalla dannosità o meno dell’eventuale intercapedine ma corrisponde ad un interesse all’ordinato assetto del territorio e della crescita urbanistica.

Le due censure, che per la loro intima connessione meritano un esame congiunto, sono infondate.

Va premesso che la Corte di Appello ha errato nel considerare, ai fini della stabile infissione del manufatto al suolo, la sola parte delle fondazioni (i cd. setti), e non l’intera costruzione. In base all’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, non utilmente sindacabile in questa sede, l’edicola di cui è causa è infatti costituita da un prefabbricato stabilmente collegato al suolo mediante longheroni in calcestruzzo infissi nel terreno. A prescindere dall’altezza per la quale le strutture di fondazione sporgono dal terreno, in presenza di stabile ancoraggio del manufatto al suolo va evidentemente considerata costruzione l’intera struttura, non potendosi idealmente separare la parte superiore, amovibile, da quella inferiore, infissa al suolo.

Ciò premesso, e dovendosi pertanto ritenere che l’edicola sia una costruzione, va osservato che dalla lettura della sentenza, del ricorso e del controricorso emerge che essa è situata su suolo pubblico e lungo la pubblica via: in particolare, lungo la Strada Padana direzione Verona. A ciò consegue l’applicabilità alla fattispecie del principio per cui le rivendite di giornali poste sulla via pubblica non soggiacciono alla normativa di cui all’art. 873 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2863 del 12/02/2016, Rv.639279; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 785 del 21/03/1974, Rv.368655). Analogo principio è stato affermato da questa Corte in relazione ad opere realizzate su area demaniale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1558 del 01/06/1974 Rv. 369708 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9913 del 19/04/2017, Rv. 643744) nonchè con riferimento al distributore di carburanti posto lungo la pubblica via (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1638 del 23/06/1964, Rv. 302363). La comune ratio che è rinvenibile in tutti i richiamati precedenti, che il collegio condivide e intende confermare, va rinvenuta nel temperamento che la tutela dell’interesse privato incontra in presenza di superiori esigenze di interesse pubblico, connesse -rispettivamente- alla viabilità, alla gestione della cosa pubblica, alla distribuzione dei carburanti o dei giornali.

Ne deriva il rigetto del ricorso, sia pure con motivazione differente da quella della Corte territoriale. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda civile, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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