Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32691 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. II, 12/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28141-2015 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO

66, presso lo studio dell’avvocato ORESTE PASCUCCI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE G. BELLI

27, presso lo studio dell’avvocato PAOLA PETRILLI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2798/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere TEDESCO GIUSEPPE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

S.P. chiamava in giudizio davanti al Tribunale di Roma il fallimento (OMISSIS) s.r.l..

Esponeva di avere stipulato con l'(OMISSIS) in bonis un contratto preliminare per l’acquisto di un terreno in (OMISSIS), che la convenuta si era obbligata a vendere per il prezzo di Lire 23.000.000.

Esponeva che promissario era stato immesso da subito nel possesso materiale del fondo, “con facoltà di percepirne i frutti e di compiere quelle opere che riterrà necessarie per la migliore utilizzazione”. Per espressa previsione contrattuale (art. 6) era previsto che “tutti gli effetti della compravendita” fossero fatti risalire al giorno della stipula.

Seguiva l’integrale pagamento del prezzo.

Immesso nel possesso del fondo, l’acquirente si era da subito comportato quale effettivo proprietario, recintando il fondo, installandovi un cancello e impedendo per questa via l’accesso a terzi.

Aveva poi acquistato un fondo confinante con quello oggetto del preliminare, mettendoli in comunicazione e edificando su di essi un complesso immobiliare insistente, per buona parte della sua struttura, proprio sul terreno oggetto del preliminare.

Aveva poi presentato, in relazione al manufatto edificato, domanda di concessione edilizia in sanatoria.

Precisava ancora di avere poi dotato il fondo dei servizi tipici dell’urbanizzazione e di avere dotato il manufatto di tutte le utenze.

Aveva bonificato il terreno nelle parti ove ciò si era reso necessario e ne aveva curate la manutenzione ordinaria e straordinaria unitamente a quella del manufatto su di esso edificato.

Chiedeva pertanto l’accertamento del compimento dell’usucapione in proprio favore.

La domanda era rigettata dal tribunale, che accoglieva la domanda riconvenzionale di rilascio del fondo proposta dal fallimento.

La Corte d’appello di Roma, adita dal S., riconosceva che il primo giudice aveva correttamente qualificato come detenzione il rapporto di fatto del medesimo con il fondo oggetto del preliminare, in assenza di deduzioni circa il mutamento della detenzione in possesso.

Essa aggiungeva che il preliminare, in quanto privo di data certa, non era opponibile al fallimento.

Secondo la corte il semplice fatto della edificazione del manufatto non costituiva fatto idoneo a mutare la detenzione in possesso, trovando la sua regolamentazione nella disciplina dell’accessione, disciplina compatibile con la detenzione.

Rilevava ancora la corte che rimaneva insuperabile il rilievo che il fallimento della promittente venditrice era intervenuto nel 1986, quando il ventennio non era ancora trascorso. Nè aveva senso replicare, come invece aveva fatto il S., che l’inerzia del fallimento aveva consentito la prosecuzione del possesso, sia perchè il potere di fatto sulla cosa non costituiva possesso e sia perchè la giurisprudenza di legittimità ha chiaramente fissato il principio che sono opponibili al fallimento solo i fatti che abbiano fatto maturare l’usucapione prima della dichiarazione di fallimento.

Per la cassazione della sentenza il S. ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

Il Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in materia di possesso e di usucapione e omessa considerazione di circostanze decisive dedotte dall’attuale ricorrente nel giudizio d’appello.

Il contratto preliminare, in conformità alla ampiezza e intensità dei poteri sulla cosa accordati all’acquirente, aveva dato luogo a una situazione di possesso e non di detenzione.

Il possesso era stato poi confermato dalla natura della relazione con la cosa instaurata dall’acquirente, che evidenziava in modo univoco un potere di fatto qualificabile come possesso, in assenza di qualsiasi intenzione dell’agente di riconoscere l’altruità del dominio.

Secondo il ricorrente la corte avrebbe poi dovuto tenere conto della norma che consente al detentore mutare la detenzione in possesso. In applicazione di tale principio essa avrebbe dovuto riconoscere che i contegni tenuti dall’attuale ricorrente rispetto alla cosa ne palesavano la chiara e univoca intenzione di escludere qualsiasi ingerenza da parte del proprietario.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 24 Cost..

La sentenza è oggetto di censura perchè la corte non ha ammesso la prova testimoniale, intesa a dimostrare la durata dal possesso.

In questo modo la corte ha leso il diritto di azione del ricorrente, essendo l’usucapione per definizione un modo di acquisto del diritto fondato su una situazione di fatto, suscettibile di prova tramite testimoni.

Il terzo motivo denuncia violazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 42 e degli artt. 1167 e 1165 c.c.; errata applicazione del principio di diritto espressa da Cass. n. 13184/1999.

La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la corte di merito ha negato, con riferimento ai beni compresi nel fallimento, la configurabilità della prosecuzione del possesso dopo la dichiarazione di fallimento.

La L.Fall., art. 42, si riferisce agli atti di trasferimento che il fallito potrebbe porre in essere, ma non paralizza l’ulteriore corso del possesso utile per l’usucapione, che non deriva da un rapporto ma da un fatto.

Occorre poi considerare nella specie l’inerzia del curatore nel porre in essere atti volti al recupero del bene.

Il primo motivo è infondato.

Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si realizza un’anticipazione degli effetti traslativi, fondandosi la disponibilità conseguita dal promissario acquirente sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, sicchè la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem ove non sia dimostrata una interversio possessionis nei modi previsti dall’art. 1141 c.c. (Cass. n. 5211/2016).

Il ricorrente ha negato l’applicabilità di tale principio facendo leva sulla intensità dei poteri sulla cosa riconosciuti al promissario in base al preliminare, come di fatto poi esercitati.

Tali considerazioni non intaccano la correttezza della decisione.

Nel contratto preliminare ad effetti anticipati – in base al quale le parti, nell’assumere l’obbligo della prestazione del consenso al contratto definitivo, convengono l’anticipata esecuzione di alcune delle obbligazioni nascenti da questo, quale la consegna immediata della cosa al promissario acquirente, con o senza corrispettivo – la disponibilità del bene conseguita dal promissario acquirente ha luogo con la piena consapevolezza dei contraenti che l’effetto traslativo non si è ancora verificato, risultando piuttosto dal titolo l’altruità della cosa. Ne consegue che deve ritenersi inesistente nel promissario acquirente l’animus possidendi, sicchè la sua relazione con la cosa va qualificata come semplice detenzione e non costituisce possesso utile ai fini dell’usucapione (Cass. n. 24290/2006).

Emerge con chiarezza che, in difetto di un titolo traslativo, che l’intensità del potere di fatto riconosciuto sulla cosa non vale a qualificare come possesso la detenzione derivante dal preliminare, essendo quindi errata in diritto la tesi che ispira la censura.

E’ vero che le massime fanno sempre salva la possibilità di una dimostrazione della interversio possessionis nei modi previsti dall’art. 1141 c.c., comma 2, (Cass., S.U., n. 7930/2008). Tuttavia il ricorrente richiama tale possibilità non secondo il significato tecnico dell’istituto, che fa per definizione leva su una situazione sopraggiunta all’acquisto del potere di fatto sulla cosa (Cass. n 4863/2010), ma pur sempre nel vano tentativo di accreditare l’idea che nella specie la disponibilità della cosa acquisita a seguito del preliminare costituiva possesso e non detenzione.

Il secondo motivo è inammissibile.

In primo luogo perchè non sono trascritti i capitoli di cui si censura la mancata ammissione. E in secondo luogo, in termini decisivi, in quanto, nelle intenzioni del ricorrente, la prova era diretta a provare la durata del potere di fatto sulla cosa.

Ma è ovvio, dopo quanto è stato precisato circa la natura del potere esercitato sulla cosa, che una prova del genere si palesava a priori irrilevante.

E’ inammissibile anche il terzo motivo. E invero, una volta negato il possesso, l’argomento oggetto di censura (inopponibilità al fallimento della prosecuzione possesso ad usucapionem di beni compresi nella massa), non ha avuto alcuna incidenza sulla decisione, che già trovava nella negazione del possesso adeguata e completa giustificazione.

Le argomentazioni ultronee, che non hanno lo scopo di sorreggere la decisione già basata su altre decisive ragioni, sono improduttive di effetti giuridici e, come tali, non sono suscettibili di censura in sede di legittimità (Cass. 10420/2005).

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA